Le norme relative alla privacy dei dati sensibili nel caso di Associazioni e Fondazioni spiegate dal Garante.
di Paolo Mastromo
(28.9.2014). Il provvedimento 21/12/2005 del garante della privacy, pubblicato sulla GU 03/01/06 (cfr: http://www.altalex.com/index.php?idnot=10229), che è quindi successivo al Codice della privacy del giugno 2003 e ne costituisce decreto interpretativo stabilisce le norme relative alla privacy dei dati sensibili nel caso di Associazioni e Fondazioni. Al punto 7 (Comunicazione e diffusione dei dati) si legge: "I dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2) .". Il punto 2 è relativo alle "finalità del trattamento" che possono essere, per esempio, amministrative, fiscali, organizzative e via discorrendo. Facciamo l'esempio che io non possa essere presente a un'assemblea. Desidero dare delega a un associato che, ovviamente, la pensi come me. Come faccio a trovarlo e contattarlo se non ho accesso all'elenco dei soci? Posso dare una delega a caso? Perfino nelle riunioni di condominio l'amministratore espone l'elenco dei condomini in maniera da facilitare l'esercizio della delega. Ciascuno può fare altri esempi, magari pensando a come sia possibile cercare di organizzare "gruppi di lavoro", da parte di un associato, senza poter conoscere i nomi degli altri associati, e così via. In via generale la reciproca notorietà degli associati a un organismo autoriconoscentesi, cioè fra gente che si associa per le medesime finalità, è un vantaggio per l'associazione e per i singoli che ne fanno parte ed è garanzia contro gli abusi. A rigore, io potrei non volermi associare con persone che stimo poco, ovvero potrei non voler aderire a un organismo che millanta chissà quale potente organizzazione ma che, al contrario, è formato da una dozzina di persone.
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