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Si applicano sempre le norme per i messaggi pubblicitari in genere
Televendite e pubblicità
radio-tv, nuove regole
(AGCOM Del. N.162/07/CSP – sito web 10.12.2007)

Roma, 13 dicembre 2007. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto ulteriori variazioni al regolamento sulla pubblicità radio televisiva e sulle televendite, attraverso la delibera n. 162/07/CSP pubblicata sul proprio sito web il 10 dicembre scorso ed in attesa di apparire sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento stabilisce che anche alle autopromozioni ed alle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, si debbano applicare le norme valide per i messaggi pubblicitari in genere. Si ricorda che, ad esempio, è previsto che i messaggi pubblicitari e le televendite siano chiaramente riconoscibili rispetto al resto del programma a cui si inframmezzano, distinguendosene nettamente con scritte in sovrimpressione, se si tratta di trasmissioni TV, recanti le diciture “pubblicità” o “televendita”; poi, il regolamento prevede ad esempio che gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni e che i programmi di cartoni animati (sia trasmessi in forma autonoma, sia inseriti nei programmi per bambini) non possano essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite, purché non si tratti di cartoni animati solo per adulti (quindi trasmessi in orari adatti!). La seconda modifica apportata riguarda in realtà un’aggiunta all’articolo 5 bis sulla trasmissione di televendite. In pratica, se a trasmettere questo tipo è un canale non tematico dedicato solo a televendite, ogni finestra di programmazione dovrà avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti. (da www.cittadinolex.it).


 


Delibera n. 162/07/CSP. Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001


Testo del Regolamento coordinato con le modifiche apportate dalle delibere 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP e 162/07/CSP


 


L’Autorità


VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5[1];


VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;


VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;


VISTO il protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , le cui disposizioni, così modificate, sono conformi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;


VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante "Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico";


VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;


VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;


VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";


VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";


VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000";


VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";


VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”;


VISTA la delibera n. 583/01/CSP del 26 luglio 2001 [4], con la quale è stato adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite e le sue successive modificazioni e integrazioni;


VISTA la Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva “Televisione senza Frontiere” riguardanti la pubblicità televisiva;


VISTA la lettera della Commissione europea n. D(2007) 809549 del 16 marzo 2007, avente ad oggetto Dossier 2007/2110: monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni della Direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE (Direttiva “Televisione senza Frontiere”) relativa alla pubblicità televisiva e alle televendite, con la quale la predetta Commissione rileva, tra l’altro, il problema dell’apparente non attuazione dell’articolo 18 bis della Direttiva, concernente le finestre di televendita, e la non applicazione agli annunci di autopromozione e agli annunci di servizio pubblico delle disposizioni della Direttiva in materia di inserimento della pubblicità nei programmi;


CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5 della legge 31 luglio 1997 l’ Autorità, in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge;


 


RILEVATO che:


- relativamente alle finestre di televendita, l’articolo 18 bis della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE, nonché le corrispondenti disposizioni della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera come emendata nel 1998, prevedono che le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest’ultima devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti;


- relativamente all’autopromozione e agli annunci di servizio pubblico l’articolo 18, comma 3, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla Direttiva 97/36/CE nonché la corrispondente disposizione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera come emendata nel 1998, prevedono la loro esclusione dalla nozione di “pubblicità” ai soli fini delle disposizioni sui limiti di affollamento giornalieri ed orari: Inoltre, l’articolo 1 della direttiva alla lettera c) definisce la pubblicità televisive come “ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata, nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi.”;


CONSIDERATO che le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva non risultano ostative alla modifica del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP al fine della integrale trasposizione dell’articolo 18, comma 3 e dell’articolo 18bis, comma 1, della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE, in quanto:


- gli articoli della direttiva sopra citati trovano piena corrispondenza nel protocollo di emendamento della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera concluso a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa, ivi compresa l’Italia, il 1° marzo 2002;


- la circostanza che l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 rechi la definizione di “autopromozione” distinta da quella di “pubblicità”, non deve essere interpretata, coerentemente con la disciplina comunitaria ed europea dianzi citata, nel senso che l’autopromozione sia del tutto esclusa dall’applicazione delle regole in materia di pubblicità. Pertanto, la citata disposizione non osta a che gli annunci di autopromozione e quelli di utilità sociale siano esclusi dalla nozione di “pubblicità” ai soli fini delle disposizioni sui limiti di affollamento giornalieri ed orari, come stabilisce espressamente la direttiva;


- l’articolo 38, comma 6, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce che il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero ed orario stabiliti per gli spot pubblicitari, e che il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve, comunque, superare un’ora e dodici minuti al giorno; tale disciplina non si pone in contrasto con la previsione, più dettagliata, che ogni offerta fatta direttamente al pubblico abbia una durata minima ininterrotta di 15 minuti, in aderenza all’articolo 18bis della direttiva;


- l’articolo 10, commi 3 e 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante il Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, secondo i quali le trasmissioni concernenti le offerte fatte direttamente al pubblico possono essere interrotte da break pubblicitari e la durata continuativa di ciascuna trasmissione non è inferiore a tre minuti, devono ritenersi implicitamente abrogati in quanto il citato provvedimento contiene la disciplina di dettaglio delle sponsorizzazioni e delle televendite sulla base della direttiva 89/552/CEE e della legge n. 223 del 1990, di recepimento della direttiva stessa. Successivamente, però, la citata direttiva è stata modificata dalla direttiva 97/36/CE, che ha stabilito una durata minima ininterrotta di 15 minuti per le finestre di programmazione dedicate alla televendita; con la legge n. 249 del 1997 è stata istituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale è stata affidata la competenza in materia di regolamentazione della pubblicità, sotto qualsiasi forma, e della televendita; nel 2002 è entrato in vigore in tutti gli Stati parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, compresa l’Italia, il protocollo di emendamento della Convenzione stesso concluso a Strasburgo nel 1998, che trova piena corrispondenza con il testo della direttiva 97/36/CE.


RAVVISATA, pertanto, ai fini di certezza giuridica, l’esigenza di conformare pienamente il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni alle disposizioni della direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla Direttiva 97/36/CE e della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera nel testo emendato a Strasburgo il 1° ottobre 1998 ed entrato in vigore per tutti gli Stati parti della Convenzione stessa il 1° marzo 2002 , relativamente alle disposizioni concernenti le finestre di televendita e gli annunci di autopromozione e di servizio pubblico;


UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;


Delibera


 


Articolo 1


1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le modifiche al regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite riportate nell’allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.


2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.


La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


 


Roma, 8 novembre 2007


 


IL PRESIDENTE


Corrado Calabrò


 


IL COMMISSARIO RELATORE


Giancarlo Innocenzi Botti


 


IL COMMISSARIO RELATORE


Sebastiano Sortino


 


Per attestazione di conformità a quanto deliberato


 


IL SEGRETARIO GENERALE


Roberto Viola


 


Allegato A alla delibera n. 162/07/CSP dell’8 novembre 2007


Modifiche al Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dalla delibera n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, dalla delibera n. 34/05/CSP dell’ 8 marzo 2005, dalla delibera n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006


 


Articolo 1


All’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 [6], e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo “. Ad essi si applicano gli articoli 3 e 4 [7]”.


 


Articolo 2


All’articolo 5 bis del regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 [8], e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma “5. Fermi i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo31 luglio 2005, n. 177 [9], ogni finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti ".


……………………………………………………..


 


Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 integrato dalle modifiche apportate dalle delibere 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP e 162/07/CSP


N.B. Il presente testo integrato non ha alcun carattere di ufficialità ed ha valenza esclusivamente consultiva.


 


SEZIONE I - Disposizioni generali


Articolo 1 - Definizioni


Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione


SEZIONE II - Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e loro modalità di inserimento durante i programmi


Articolo 3 - Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma


Articolo 4 - Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive


Articolo 5 - Esclusioni dai limiti di affollamento


Articolo 5 bis - Trasmissioni di televendita


Articolo 5 ter - Televendite, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari


Articolo 6 - Disciplina sanzionatori


 


SEZIONE I. Disposizioni generali


Articolo 1. Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende:


per Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;


per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana, hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi;


per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;


per spot pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;


per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;


per telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;


per pubblicità clandestina: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.


per autopromozione: annunci dell’emittente relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;


per tempo lordo: criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.


 


Articolo 2. Oggetto e ambito di applicazione


1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.


2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento si applicano sia alla concessionaria pubblica sia ai concessionari privati, nonché a tutte le emittenti, come definite all’articolo 1, comma 1, lettera b).


 


SEZIONE II. Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e loro modalità di inserimento durante i programmi


Articolo 3. Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma


1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento(1).


(1) Comma così modificato dalla delibera dell'Autorità n. 132/06/CSP.


2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.


3. L’Autorità assume ogni opportuna iniziativa affinché nei codici di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l’adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori.


4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.


5. I messaggi sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.


6. La pubblicità e le televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma non devono essere trasmesse prima o dopo la sua trasmissione, né durante i suoi intervalli.


7. E’ vietata la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali.


 


Articolo 4. Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive


1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.


2. Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalità di inserimento delle interruzioni, in tutte le ipotesi di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n.122, e salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i) del presente regolamento.


 


3. Nei programmi composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome.


 


4. Tra la fine di un’interruzione pubblicitaria e l’inizio di quella successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.


 


5. Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva, e sempre che per le partite di calcio, in applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli spot pubblicitari e di televendita isolati siano in numero non superiore a sei nei tempi regolamentari(2).


(2) Comma così modificato dalle delibere dell'Autorità n. 250/04/CSP e n. 105/05/CSP.


 


6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.


 


7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, dall’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.


8. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, la riconoscibilità del messaggio pubblicitario deve essere evidenziata con i mezzi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot è computata ai fini dei limiti di affollamento previsti.


9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle emittenti televisive locali, ai sensi e nei casi previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n.122.


 


Articolo 5. Esclusioni dai limiti di affollamento


1. Fermi restando i limiti di affollamento previsti dalla normativa vigente, le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento. Ad essi si applicano gli articoli 3 e 4.(3)


(3) Comma così modificato dalla delibera dell'Autorità n. 162/07/CSP.


 


Articolo 5 bis. Trasmissioni di televendita (4)


1. Le trasmissioni di televendita possono essere interrotte da messaggi pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.


 


2. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive ad essi relative devono rappresentare fedelmente ed integralmente gli oggetti, i prodotti o servizi offerti, senza determinare ambiguità con riguardo alle loro caratteristiche.


 


3. L'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche.


 


4. L’emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell’attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.


5. Fermi i limiti di cui all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ogni  finestra di programmazione destinata alla televendita trasmessa dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in ambito nazionale attraverso canali  non esclusivamente dedicati alla televendita deve avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.(5)


(4) Articolo aggiunto con delibera dell'Autorità n. 34/05/CSP.


(5) Comma aggiunto con delibera dell'Autorità n. 162/07/CSP.


 


Articolo 5 ter. Televendite, pubblicità e telepromozioni di servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari (6)


1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5bis, comma 1, nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.


2. Le trasmissioni di cui al comma 1 non devono:


trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti;


evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili.


3. Le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00.


4. La pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari sono soggette ai divieti di cui al comma 2.


5. Nella pubblicità e nelle telepromozioni di cui al comma 4, in cui si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, deve essere inserita l’informativa, mediante scritte in sovrimpressione chiaramente percepibili ovvero mediante avviso verbale, della facoltà, per l’utente, di attuare il blocco selettivo delle chiamate verso le stesse numerazioni, facendone richiesta al proprio operatore telefonico.


6. La propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie vocali", "chat line", "one to one" e "hot line" non può essere trasmesse nella fascia oraria tra le ore 7 e le ore 24.


(6) Articolo aggiunto con delibera dell'Autorità n. 34/05/CSP.


 


Articolo 6. Disciplina sanzionatoria


1. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.


2. Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili in ogni altro caso le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.


 


 





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