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Giornalismo,
giornalisti,
esercizio abusivo:
quattro sentenze
della Cassazione

Da: www.diritto-e-giustizia.it


Il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche nel caso di una singola prestazione a titolo gratuito in base all’art. 348 Cp.  Ai fini della configurazione del reato di abusivo esercizio di una professione, previsto dall’art. 348 cod. pen., è irrilevante l’eventuale scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente di carattere privato; sicché, la consapevole mancanza di titolo abilitativo all’esercizio di tale professione, integra il dolo generico richiesto per la sussistenza del reato, ancorché l’abusiva prestazione professionale sia stata del tutto gratuita e con il concorrente consenso del destinatario di tale prestazione. Poiché, infatti, titolare dell’interesse protetto dalla norma penale è solo lo Stato, l’eventuale consenso del privato è del tutto irrilevante ex art. 50 cod. pen..


Ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti, ma è sufficiente il compimento di un’unica ed isolata prestazione riservata ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 42790 del 20 novembre 2007, Pres. Lattanti, Rel. Matera).


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IL GIORNALISTA DI FATTO, NON ISCRITTO ALL’ALBO, HA DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DAL CNLG PER IL REDATTORE ORDINARIO se lavora tutti i giorni eseguendo le direttive impartitegli (Cassazione Sezione Lavoro n. 25300 del 5 dicembre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Maiorano).


                 D.D. ha svolto per alcuni anni lavoro giornalistico pur non essendo iscritto all’Albo professionale, per il quotidiano Tuttosport edito dalla N.E.S. Nuova Editoriale Sportiva, che gli ha corrisposto compensi a titolo di “collaborazione autonoma”. Dopo la cessazione del rapporto, D.D. ha chiesto al Tribunale di Torino di accertare che egli aveva lavorato per la Nes in condizioni di subordinazione e che aveva diritto, per le mansioni quotidianamente svolte, al trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore. L’azienda si è difesa sostenendo che D.D. si era limitato a fornire articoli, non aveva mai partecipato all’attività di “cucina redazionale” e comunque, non essendo giornalista professionista, non aveva diritto al trattamento previsto dal CNLG per il redattore ordinario. Dopo aver sentito alcuni testi, il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l’azienda al pagamento delle differenze di retribuzione maturate con riferimento al trattamento previsto dal CNLG per il redattore. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino che ha ritenuto indice di subordinazione il fatto che il lavoratore ricevesse ogni mattina specifiche direttive sugli articoli da scrivere, anche se poi si muoveva liberamente nell’arco della giornata, e che egli seguisse stabilmente la pallanuoto e l’atletica leggera. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge. Essa ha tra l’altro sostenuto che il lavoratore non avesse diritto al trattamento di redattore ordinario perché non era giornalista professionista e che, nel valutare le risultanze istruttorie, la Corte di Torino non aveva considerato, tra l’altro, che D.D. non aveva partecipato alla “cucina redazionale”.


                 La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 25300 del 5 dicembre 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Maiorano) ha rigettato il ricorso, osservando che la Corte di Torino aveva correttamente riconosciuto il diritto del lavoratore al trattamento di redattore in base all’art. 2126 cod. civ.. Secondo tale norma la mancata iscrizione all’Albo professionisti, pur determinando la nullità del contratto, non esclude che il rapporto di lavoro produca effetti per il tempo del suo svolgimento e che pertanto il lavoratore abbia diritto alla retribuzione per le mansioni svolte. Per quanto attiene all’accertamento della subordinazione, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di Torino abbia adeguatamente motivato la sua decisione.


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L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha carattere risarcitorio e retributivo in base all’art. 36 della Costituzione. Fermo restando il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 della Costituzione, ove le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva, la quale ha per un verso carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla mancata fruizione del riposo (e quindi dall’espletamento di un plus di lavoro con mancata ricostituzione delle energie psicofisiche e ridotta possibilità di dedicarsi ad attività ricreative o relazioni familiari e sociali), e per altro verso costituisce erogazione di indubbia natura retributiva. A nulla rileva il mancato ottemperamento, da parte del lavoratore, agli inviti a fruire delle ferie (Cassazione Sezione Lavoro n. 24905 del 29 novembre 2007, Pres. Senese, Rel. Celentano).


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LA CRITICA DEL SUPERIORE AL DIPENDENTE NON DEVE SCONFINARE NELL’INSULTO – Va adeguatamente motivata (Cassazione Sezione Quinta Penale n. 42064 del 14 novembre 2007, Pres. Nardi, Rel. Didone).





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