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  Corte di Strasburgo
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Strasburgo batte Roma

Il legislatore italiano deve rispettare i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’interpretazione datane dalla Corte europea (Corte costituzionale n. 348 del 24 ottobre 2007, pres. Bile, red. Silvestri).

R.A. ha subito un esproprio di terreni per l’attuazione di un programma di edilizia economica e popolare nel Comune di Torre Annunziata. La Corte d’Appello di Napoli ha determinato l’indennità di espropriazione applicando i criteri stabiliti dall’art. 5 bis del decreto legge n. 333 del 1992, ossia attribuendo all’espropriato un importo pari alla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato. R.A. ha proposto ricorso per cassazione rilevando che l’indennità era pari al 50% del valore effettivo dei beni espropriati e sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis D.L. n. 333/92 per contrasto con gli artt. 24 (diritto di difesa) e 42 (tutela della proprietà) della Costituzione. La Suprema Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione sollevata rilevando peraltro che la norma di legge impugnata si poneva in contrasto con l’art. 117 Cost. che impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. In particolare la Cassazione ha ravvisato un contrasto fra l’art. 5 bis del D.L. n. 333/92 e le norme della Convenzione Europea di Diritti dell’Uomo (art. 6 e art. 1 del primo protocollo) nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui la tutela dei diritti fondamentali, ivi compreso quello di proprietà, deve essere effettiva. Pertanto la Cassazione con ordinanza depositata il 29 maggio 2006 ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità.


La Corte Costituzionale, con sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007 (Pres. Bile, Red. Silvestri) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, nonché, in via consequenziale dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).


L’art. 117, primo comma, Cost. – ha osservato la Corte – condiziona l’esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo; la CEDU presenta, rispetto agli altri trattati internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell’uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa; difatti l’art. 32, paragrafo 1, stabilisce: «La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47».


Poiché le norme giuridiche vivono nell’interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo – ha affermato la Corte Costituzionale – la naturale conseguenza che deriva dall’art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia. Quanto detto sinora – ha precisato la Corte – non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte; proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione.


Lo scrutinio di legittimità costituzionale chiesto dalla Cassazione – ha osservato la Corte Costituzionale – deve essere condotto in modo da verificare: a) se effettivamente vi sia contrasto non risolvibile in via interpretativa tra la norma censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, primo comma, Cost.; b) se le norme della CEDU invocate come integrazione del parametro, nell’interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con l’ordinamento costituzionale italiano.


Sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l’indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato; v’è pure concordanza di principio – al di là delle diverse espressioni linguistiche impiegate – sulla non coincidenza necessaria tra valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio che può essere imposto ai proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di fini di pubblica utilità.


Rispetto alla pregressa giurisprudenza costituzionale – ho osservato la Corte – si deve rilevare un apparente contrasto tra le sentenze di rigetto (principalmente la n. 283 del 1993) sulle questioni riguardanti la norma oggi nuovamente censurata e la netta presa di posizione della Corte di Strasburgo circa l’incompatibilità dei criteri di computo previsti in tale norma e l’art. 1 del primo Protocollo della CEDU; in realtà, come rilevato, questa Corte – nel dichiarare non fondata la questione relativa all’art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992 – ha posto in rilievo il carattere transitorio di tale disciplina, giustificata dalla grave congiuntura economica che il Paese stava attraversando ed ha precisato – come s’è ricordato al paragrafo 5.2 – che la valutazione sull’adeguatezza dell’indennità deve essere condotta in termini relativi, avendo riguardo al quadro storico-economico ed al contesto istituzionale.


Sotto il primo profilo – ha affermato la Corte – si deve notare che il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dalla norma censurata è divenuto oggi definitivo, ad opera dell’art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che contiene una norma identica, conformemente, del resto, alla sua natura di atto normativo compilativo; è venuta meno, in tal modo, una delle condizioni che avevano indotto questa Corte a ritenere la norma censurata non incompatibile con la Costituzione. Né si può ritenere che una «sfavorevole congiuntura economica» possa andare avanti all’infinito, conferendo sine die alla legislazione una condizione di eccezionalità che, se troppo prolungata nel tempo, perde tale natura ed entra in contraddizione con la sua stessa premessa; se problemi rilevanti di equilibrio della finanza pubblica permangono anche al giorno d’oggi – e non si prevede che potranno essere definitivamente risolti nel breve periodo – essi non hanno il carattere straordinario ed acuto della situazione dei conti pubblici verificatasi nel 1992, che indusse Parlamento e Governo ad adottare misure di salvataggio drastiche e successivamente non replicate.


Un’indennità «congrua, seria ed adeguata» (come precisato dalla sentenza n. 283 del 1993) – ha affermato la Corte – non può adottare il valore di mercato del bene come mero punto di partenza per calcoli successivi che si avvalgono di elementi del tutto sganciati da tale dato, concepiti in modo tale da lasciare alle spalle la valutazione iniziale, per attingere risultati marcatamente lontani da essa. Mentre il reddito dominicale mantiene un sia pur flebile legame con il valore di mercato (con il risultato pratico però di dimezzare, il più delle volte, l’indennità), l’ulteriore detrazione del 40 per cento è priva di qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene. (www.legge-e-giustziia.it)


                  


                   





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