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GIORNALISTI. CONSIGLI DI DISCIPLINA. “Il Consiglio amministrativo dell’Ordine regionale ha la possibilità di fare accertamenti sul rispetto della deontologia” dicono (sbagliando) i presidenti degli Ordini di Lombardia, Lazio e Toscana, che hanno sottoscritto un documento comune su questo argomento. Franco Abruzzo. “Il dl 138/2011 (convertito con legge 148/2011) ha estromesso i vecchi Consigli amministrativi dai procedimenti disciplinari. Ci penseranno gli avvocati degli incolpati a far rispettare la nuova normativa citando gli “abusivi” davanti ai tribunali civili per danni. Il Consiglio nazionale faccia il suo mestiere e segnali queste anomalie al ministero della Giustizia. Come si fa a dire che un parere, letto per di più erroneamente, prevalga sulla legge? I Consigli amministrativi hanno ovviamente il dovere e l’obbligo di segnalazione ai Consigli di disciplina al pari delle Procure, di Agcom, Consob, Garante della Privacy, Agcm nonché di ogni cittadino”.

Firenze, 24/09/2013. I Presidenti degli Ordini di Lombardia, Lazio e Toscana hanno sottoscritto un documento nel quale si sottolinea la possibilità da parte degli Ordini regionali di accertare e segnalare allo stesso Consiglio di disciplina comportamenti deontologicamente non corretti da parte dei propri iscritti.  In questo modo si salvaguardano così, nello stesso tempo, quelle prerogative imprescindibili che sono alla base dell’istituzione dei Consigli regionali, del ruolo garantista nei confronti dei colleghi giornalisti, di difesa dei lettori.


Il rispetto della deontologia, come del resto ha chiarito il Ministero di Giustizia, non deve uscire in maniera totale dalla sfera di controllo dei Consigli dell’Ordine.


L’Ordine dei giornalisti della Lombardia, del Lazio e l’Ordine dei giornalisti del Lazio concordano nel dare seguito e applicazione al parere del Ministero di Giustizia del 23 ottobre 2012 esplicativo in merito ai compiti degli Ordini regionali e dei Consigli di disciplina territoriali.


Dice testualmente il Ministero della Giustizia: “L’articolo 8, comma 1, del dpr n. 137/2012 prevede la costituzione di consigli di disciplina cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari. Di conseguenza è possibile conservare ai Consigli regionali dell’Ordine le funzioni concernenti l’accertamento di fatti e comportamenti  rilevanti sotto il profilo deontologico non in funzione decisoria, ma con la finalità di denuncia al consiglio territoriale di disciplina, cui è riservato il potere istruttorio e decisorio”.


Il parere del Ministero è dunque molto chiaro. Va da sé che ! gli Ordini della Lombardia e del Lazio – nel pieno rispetto della legge e degli stessi Consigli di disciplina - si atterranno al compito di accertamento e segnalazione degli eventuali casi di violazione, senza istruire alcuna pratica, compito che compete invece pienamente e in totale autonomia ai Consigli di disciplina.


Va infine sottolineato – ed è bene tenerlo sempre presente – lo status istitutivo dei due organismi: mentre i componenti del Consiglio di disciplina sono stati nominati, il Consiglio regionale dell’Ordine  è un organismo elettivo, con tutti gli obblighi che ciò comporta.


Fonte: Ordine dei giornalisti della Regione Toscana in http://www.gonews.it/articolo_223841_Consigli-di-disciplina-lOrdine-regionale-dei-giornalisti-pu-fare-accertamenti-sul-rispetto-della-deontologia.html


………………………


Il Consiglio territoriale di disciplina  è il giudice naturale precostituito per legge per i giornalisti, che violano le regole. -IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12748 


 


Franco Abruzzo a Gabriele Dossena: “Ti prego di salvaguardare l’immagine dell’ente, spiegando che lo stesso non ha poteri normativi, che, invece, secondo Costituzione, spettano solo al Parlamento. La separazione tra il nostro Consiglio amministrativo e il Consiglio territoriale di disciplina è totale e non ammette invasioni di campo. L’articolo 11 del Dpr 137/2012 ha una norma di chiusura, che serve, per l'appunto, a chiudere un sistema o a dare gli strumenti per evitare le antinomie ed i vuoti normativi. Dice l’articolo 11: “Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai Consigli amministrativi dell’Ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”. Come dire che tutti i poteri e tutte le funzioni (vigilanza deontologica, indagini preliminari, apertura dei procedimenti, istruttorie e decisioni disciplinari) della vecchia legge professionale 69/1963 sono passati oggi in toto ai Consigli di disciplina – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12741


 


Tutte le più recenti vicende relative al dibattito sui  CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA - IN


http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12808


 




 


 


FRANCO ABRUZZO - La legge professionale dei giornalisti aggiornatissima con  la normativa di riforma del 2011/2012 (+ il regolamento sulla formazione continua + i chiarimenti ministeriali). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12717


 


 


 


 


 





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