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Stampa

La coerenza… della Cassazione:
lecito sequestrare le pornoriviste,
sbaglia l’Ordine a radiare
i direttori delle pornoriviste!!!

1) Cassazione penale: legittimo il sequestro di riviste e siti internet con annunci di contenuto pornografico. “Non rientrando nella tutela accordata dall'art. 21, comma 2, Cost., è legittimo il sequestro preventivo di riviste e dei collegati siti internet, su cui siano pubblicati annunci di prestazioni sessuali” (Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 24/10/2007, n. 39354). La sentenza è pubblicata in coda.


 2) Cassazione ciile: i giornalisti possono dirigere riviste pornografiche. La terza sezione civile della Cassazione ha confermato la nullità della radiazione inflitta a Florence Odette Fabre dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (17 febbraio 2004). Contro la sanzione disciplinare la giornalista aveva fatto ricorso alla magistratura ordinaria che le aveva dato ragione con sentenza emessa dal tribunale di Roma il 10 novembre 2004, confermata successivamente anche dalla Corte di Appello (31 gennaio 2006).


Contro l’annullamento della radiazione il Consiglio nazionale, nella persona del presidente Lorenzo Del Boca, ha reclamato davanti alla Suprema Corte, ma i giudici hanno sottolineato che “si deve escludere allo stato del vigente assetto costituzionale, la legittimità di un potere di censura rivendicato dall’Ordine”, rigettando così il ricorso. Il Consiglio nazionale aveva motivato la sua decisione di radiazione affermando che “l’attività svolta da Florence Odette non può essere configurata in produzione giornalistica”; allo stesso modo “la direzione di riviste pornografiche non può essere considerata attività giornalistica”. Inoltre la produzione fotografica e di scritti che vi compare lede il decoro e la dignità della professione.


Ma nella sentenza la Corte ha replicato che “la pretesa dell’Ordine di esprimere un giudizio  in ordine alla qualità della stampa periodica e di sanzionare i giornalisti iscritti che prestano la loro attività di periodici aventi, a suo insindacabile giudizio, un contenuto non degno, si risolve chiaramente nella pretesa di esercitare, mediante l’apparente controllo sul comportamento dei propri iscritti, una censura preventiva sul contenuto della stampa periodica”.



...............


Il Consiglio dell’Ordine non può radiare il direttore di una rivista pornografica perché l’incarico  “non è conforme alla dignità professionale”.


In considerazione della testuale previsione contenuta nell'art. 21 comma secondo, Cost., in base alla quale "la stampa non può essere soggetta a autorizzazione o censure", deve escludersi, perché non costituzionalmente orientate, il ricorso a tutte quelle interpretazioni della normativa sulla professione dei giornalisti volte ad attribuire, in sede disciplinare, al Consiglio dell'Ordine del giornalisti il potere di discriminare le pubblicazioni periodiche degne di essere edite, e per le quali è conforme alla dignità professionale del giornalista assumerne la direzione, dalle altre che siano, dai detti Consigli, ritenute prive di creatività sul piano dell'informazione e della critica e che possano, perciò, configurarsi in produzione giornalistica. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rilevato la correttezza della sentenza impugnata, a sua volta confermativa di quella di primo grado, con la quale era stata accolta l'impugnativa avverso la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo dei giornalisti irrogata dal competente Consiglio dell'Ordine, perciò annullata, a carico del direttore responsabile di riviste pornografiche, sul presupposto che era precluso a detto Consiglio, in sede disciplinare, ogni giudizio etico sul contenuto della stampa periodica dovendo i relativi profili eventualmente rilevanti in tale sede essere valutati alla sola stregua della disciplina positiva di cui agli artt. 48 e 55 della legge professionale, risultando, altresì, ininfluente che le suddette riviste fossero prive di alcuna struttura redazionale e non utilizzassero altri giornalisti, al di fuori del direttore). (Rigetta, App. Roma, 31 Gennaio 2006)  (Cass. civ. Sez. III Sent., 05-06-2007, n. 13067; Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti c. F.F.O.; FONTI Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007; RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  Conformi Cass. civ. Sez. III, 23-02-2006, n. 4009).



.........................................................................................


Sentenza della Cassazione penale.


Internet, stampa e sequestro preventivo:


differenza tra stampa vera e propria


e mero veicolo del messaggio pubblicitario


 


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   


Dott. PAPA Enrico - Presidente -


Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere


Dott. MANCINI Franco - Consigliere


Dott. GENTILE Mario - Consigliere


Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere


 


ha pronunciato la seguente SENTENZA


sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rovigo, nei confronti di


1) B.P. nato il ...;


2) P.P. nato il ...;


3) C.B. nato il ...;


avverso l’ordinanza del 28/05/2007 del Tribunale della Libertà di Rovigo;


 


Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agostino Cordova;


Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Salzano Francesco che ha chiesto l'annullamento con rinvio;


Udito il difensore Avv. C.D. di Roma.


 


PREMESSO IN FATTO


Nel corso di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Rovigo sono emersi fatti di sfruttamento della prostituzione - in relazione ai quali sono stati emessi provvedimenti restrittivi della libertà personale - a carico di alcuni soggetti, nonchè, in connessione, fatti di favoreggiamento della prostituzione medesima ad opera di altri. Tali ultimi fatti sono stati ravvisati nella pubblicazione di annunci, su due riviste (... ed ..., edite dalla ... Srl) e sui punti Internet ad esse collegati, di cui è stato disposto il sequestro preventivo, insieme ad altro materiale (documenti, PC, e simili, il tutto come meglio indicato in decreti del 24 aprile 2007), in danno di B.P., legale rappresentante della Società, nonchè di C.B. e F.P., referenti amministratividei siti internet.


Respinta l'istanza di revoca da parte del GIP con provvedimento del 17 maggio 2007, il Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il riesame degli indagati.


Il Giudice a quo, sulla scorta di Cass., V, 15961/2006 e 27996/2004 ed in applicazione dell'art. 21 Cost., comma 2, ha escluso la compatibilità del sequestro preventivo con la tutela della libertà di manifestazione del pensiero attraverso la stampa, non potendosi ammettere un provvedimento che "potrebbe avere lo stesso effetto della censura vietata dalla Costituzione"; con riguardo ai siti internet, ha ritenuto applicabile la medesima disciplina, per effetto della equiparazione contenuta nell’art.1 della legge n. 62/2001: ed ha, quindi, accolto il riesame limitatamente alle riviste ed ai corrispondenti siti internet.


Per i rimanenti oggetti sequestrati, ha mantenuto fermo il vincolo, affermando la sussistenza del fumus e del periculum in ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione, oggetto di indagine.


Per la cassazione ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo:


1) “art. 606 c.p.p., lett. b): erronea interpretazione dell'art. 21 Cost., e del R.D.L. n. 561 del 1946, artt. 1 e 2; art. 606 c.p.p., lett. e): omessa motivazione sul carattere osceno o meno delle riviste: le riviste sono di contenuto osceno o comunque offensivo alla pubblica decenza”, relativamente alle riviste;


2) con riguardo ai siti internet, “art. 606 c.p.p., lett. b): erronea interpretazione dell'art. 21 Cost., della L. n. 47 del 1948, artt. 2, 3, 5, e R.D.L. n. 561 del 1946, artt. 1 e 2", in conclusione rilevando che se le immagini a mezzo internet non sono sussumibili nel concetto di stampa, non possono applicarsi le garanzie costituzionali; se, invece, sono ad essa equiparati, si sarebbe in presenza di stampa clandestina, per il mancato rispetto delle norme richiamate;


3) “art. 606 c.p.p., lett. b): erronea interpretazione dell'art. 21 Cost., e art. 321 c.p.p.: profili di incostituzionalità del R.D.L. n. 561 del 1946, art. 2”, fatti consistere nella irragionevolezza di una disposizione che consentirebbe il sequestro delle pubblicazioni oscene, negandolo per quelle astrettamente connesse al favoreggiamento della prostituzione.


 


RITENUTO IN DIRITTO


Il ricorso merita accoglimento, nei termini appresso indicati.


Il provvedimento impugnato, pur mostrando di avere individuato nella stampa uno dei mezzi di diffusione della libertà di manifestazione del pensiero, che è il diritto costituzionalmente protetto, finisce poi per considerare ogni stampa o stampato quale oggetto della tutela, con conseguenze che non appaiono accettabili.


E' ben vero, infatti, che l'art. 21 Cost., sottrae la stampa ad autorizzazioni e censure, ammettendo il sequestro solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi (R.D.L. n. 561 del 1946, art. 2) o "nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili" (L. n. 47 del 1948, art. 16); così come non può non aderirsi all'indirizzo di questa Corte, secondo cui, con riferimento alla prima ipotesi, "in tema di reati commessi col mezzo della stampa, il sequestro di n. 3 copie della pubblicazione ai sensi del R.D.L. n. 561 del 1946, art. 1, comma 2, è soltanto quello probatorio e non anche quello preventivo sia perchè quest'ultimo è stato introdotto nell'ordinamento solo successivamente (dal vigente codice di rito, entrato in vigore nel 1988), sia perchè la limitazione a un così esiguo numero di esemplari è incompatibile con le peculiari finalità della predetta misura cautelare reale di cui all'art. 321 c.p.p." (Cass., 5^, 15961/2006 citata; negli stessi sensi Cass., 5^, 27996/2004, pure già espressamente considerata nell'ordinanza impugnata e nella memoria difensiva).


Ma tali principi non si rivelano applicabili nel caso concreto.


I precedenti giurisprudenziali invocati attengono alla pubblicazione di altrettanti libri, con passaggi ritenuti diffamatori: riguardano, cioè, manifestazioni del pensiero, divulgate a mezzo della stampa, e perciò regolate dall'art. 21 Cost., commi 2 e 3, rettamente interpretati nei termini che precedono. Essi non appaiono invece riferibili a cataloghi di soggetti, accompagnati spesso da immagini fotografiche, con annunci di prestazioni sessuali, anche particolari.


Nel caso in esame, dunque, la stampa costituisce solo il veicolo del messaggio pubblicitario, ed, in quanto tale, non si inquadra nel diritto costituzionalmente garantito (c.d. libertà di stampa) - secondo le richiamate disposizioni dell'art. 21 Cost., - ma costituisce un mezzo pubblicitario da valutare in sè, secondo la disciplina dello stesso art. 21, successivo comma 6, che, lungi dal costituire mera ripetizione del precedente comma 3, si riferisce a mezzi di diffusione considerati in maniera del tutto autonoma. La disposizione e' del seguente, testuale tenore: "Sono vietate le pubblicazioni a stampa (gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni) contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni".


Pubblicazioni siffatte, pertanto, sono vietate in sè, ed il sequestro preventivo, anche se introdotto solo successivamente, rientra nelle misure ad esse applicabili, per espressa previsione del legislatore costituente.


Alla stregua di tale diverso principio deve essere perciò rivalutata la legittimità della misura cautelare in discussione, fermo restando che non ha pregio il rilievo - su cui ha insistito in sede di discussione la difesa dei resistenti - secondo cui le indagini non attengono specificamente al reato di pubblicazioni oscene: la contrarietà al buon costume, invero, vale di per sè, nella visione del costituente, ad escludere le pubblicazioni dalle garanzie offerte alla libertà di stampa propriamente detta, e, perciò, rettamente si fonda anche sul (solo) reato ipotizzato di favoreggiamento della prostituzione.


Nei sensi indicati va accolto il primo motivo, con assorbimento dei restanti, ferma la corretta la equiparazione dei messaggi sui siti internet agli stampati (dei quali pare costituiscano mera riproduzione); e senza che assuma rilievo la - subordinata - questione di legittimita' costituzionale.


 


P.Q.M.


 


La Corte annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rovigo.


 


Cosi' deciso in Roma, il 27 settembre 2007.


Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2007


 


 


 


 


 




 






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