Roma, 3 settembre 2007. Conclusione positiva per due cause attivate dall’Ufficio Legale dell’Inpgi nei confronti della Rai e originate da due distinte ispezioni dell’Inpgi, con le quali i Giudici hanno riconosciuto l’evidenza del carattere giornalistico della prestazione resa da 17 colleghi, cui invece era stato applicato il contratto ed il trattamento di programmista regista.
Al di lŕ del valore complessivo delle cause – un totale di oltre 330 mila euro fra contributi evasi e sanzioni – quel che piů conta (e che avrŕ notevole importanza in giudizi analoghi) č che i due Giudici abbiano ritenuto inconsistenti le pretese della Rai la quale sosteneva (come, sbagliando, ha sempre sostenuto) che l’attivitŕ giornalistica puň essere esercitata e riconosciuta soltanto nelle Testate dell’Ente radiotelevisivo, ma non nei programmi delle Reti.
Questo concetto č stato giudicato errato ed inconsistente dai due Giudici, i quali hanno riconosciuto che ha rilevanza non tanto il “luogo” ove l’attivitŕ viene esercitata, bensě la caratteristica dell’attivitŕ stessa: per cui, se č provato che dei giornalisti abbiano prestato opera propria della professione cui appartengono, il contratto da applicare – sia nelle Testate che nelle Reti – dovrŕ essere quello giornalistico. E i contributi dovranno essere indirizzati all’Inpgi e non ad altri Enti previdenziali.
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La prima sentenza, depositata il 15 giugno scorso (Giudice del lavoro dott. Coco) ha tratto origine da un ispezione Inpgi conclusasi nel giugno 2004, e riguardante le posizioni di quattro giornalisti piů volte assunti con contratti a termine di programmista regista, i quali avevano prestato attivitŕ giornalistica nelle trasmissioni “C’era una volta”, “Sciusciŕ”, “Circus”, “Cronaca in diretta” e “La vita in diretta”.
L’attivitŕ dei quattro colleghi si era svolta nel periodo da settembre 1998 a dicembre 2003 e si era sviluppata da un minimo di 10 ad un massimo di 26 mesi.
Condannando la Rai il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo in precedenza ottenuto dall’Inpgi per l’importo complessivo di 100.075 euro.
La seconda sentenza, depositata lo scorso 20 giugno (Giudice del lavoro dr.ssa Casari) č riferita ad un’altra ispezione Inpgi conclusa nel dicembre 2003.
Questo giudizio riguardava 13 giornalisti, anch’essi considerati programmisti registi nonostante (come ha riconosciuto il Tribunale sulla base delle prove prodotte dal nostro Servizio ispettivo) essi avessero prestato evidente attivitŕ caratteristica della nostra professione nell’ambito della trasmissione “Mi manda Rai tre”.
Anche in questo secondo caso i colleghi avevano fruito, nel periodo da settembre 1998 a dicembre 2003 di contratti a termine, per un totale variabile da 9 a 43 mesi.
Il valore della causa, riferita ai contributi e alle sanzioni riconosciuti all’Inpgi, č stato di 233.423 euro.
Le motivazioni delle sentenze, non appena saranno depositate, saranno rese disponibili in una specifica sezione “giudiziaria” che l’Inpgi sta predisponendo nell’ambito del suo sito istituzionale, da tempo esistente. (da: www.inpgi.it – lettera a firma Gabriele Cescutti)
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006)
ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO, INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE - LEGGE FINANZIARIA 2005).
Vi figurano anche gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
tra i quali ANCHE L’INPGI.
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale:
Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;
Cassa nazionale del notariato;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali;
Fondazione ENASARCO;
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP;
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV;
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI;
Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM;
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi - ENPAB;
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP;
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF;
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI;
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo - ENPALS;
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL;
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA;
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM;
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC;
Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI.
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Nota/Le Casse hanno impugnato la decisione dell’Istat di fronte al Tar Lazio.