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Casse di previdenza.
Non sono soggetti
a obblighi di contribuzione

Esenti i redditi non professionali

PRESCRIZIONE - Il termine dei cinque anni si può applicare, a determinate condizioni, anche retroattivamente prima del 1996

di Fabio Venanzi
www.ilsole24ore.com-7/8/2012

In tema di prescrizione dei contributi previdenziali relativi ad annualità pregresse, la "Riforma Dini" costituisce lo spartiacque tra vecchie e nuove decorrenze. Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 14151 depositata ieri relativa a un ricorso presentato dalla Cassa di previdenza dei geometri. In base a quanto previsto dall'articolo 3, commi 9 e 10, della riforma del sistema previdenziale (legge 335/1995) i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della norma si prescrivono in dieci anni. Il termine scende a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 salvo che, applicando l'articolo 252 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, con la legge precedente non rimanga a decorrere un termine minore. In altre parole, come afferma la Suprema Corte, il termine quinquennale opera dal 1996, ma se a quella data, applicando il termine decennale precedente, rimane un termine minore del quinquennio, la prescrizione quinquennale si applica, non più dal 1° gennaio 1996, bensì retroattivamente, ossia dalla scadenza originaria dell'obbligo contributivo. Il concetto era stato in passato oggetto di giurisprudenza contrastante tant'è che nel 2008 i giudici di Piazza Cavour dovettero sciogliere l'interpretazione normativa a sezioni riunite. Altro aspetto affrontato nella sentenza, con soccombenza dell'ente previdenziale, riguarda l'assoggettamento a obbligo contributivo dei redditi non derivanti dall'attività professionale di geometra. Nel caso oggetto di pronuncia, gli iscritti avevano ricoperto incarichi di amministratori di una società di capitali e la Cassa aveva imposto l'obbligo contributivo anche su tali redditi poiché nell'oggetto sociale dell'attività era ricompreso anche quello relativo all'edilizia. Come da affermata giurisprudenza della Cassazione, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dai professionisti ove questo non sia direttamente riferito all'attività libero professionale esercitata per la quale vi è stata l'iscrizione in albi o elenchi essendo insufficiente l'iscrizione a determinare l'obbligo contributivo. Al contrario, l'obbligo nasce nell'ipotesi in cui risultano remunerate attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione del l'iscritto.


 


 


 





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