Strasburgo, 7 giugno 2012. La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per non avere concesso per 10 anni le frequenze all’emittente televisiva Europa 7 di Francescantonio Di Stefano. La Corte ha riconosciuto all’imprenditore 10 milioni di euro per danni materiali e morali contro una richiesta di due miliardi di euro. Secondo la Corte, nel non assegnare le frequenze a Europa 7 le autorità italiane non hanno rispettato “l’obbligo prescritto dalla Convenzione europea dei diritti umani di mettere in atto un quadro legislativo e amministrativo per garantire l’effettivo pluralismo dei media”. L’Italia è stata quindi condannata per aver violato il diritto alla libertà d’espressione. All’emittente televisiva è stato quindi riconosciuto il diritto a un risarcimento di 10 milioni di euro per danni morali e di 100 mila euro per le spese legali sostenute per presentare il ricorso a Strasburgo. Arriva così al suo epilogo una storia cominciata nel luglio del 1999 quando Europa 7, in base alla legge n.249 del 1997, ottenne la licenza per trasmettere attraverso tre frequenze per la copertura dell’80% del territorio nazionale. Tuttavia l’emittente ebbe l’effettiva possibilità di iniziare a trasmettere solo nel 2009 e su una sola frequenza. Nel condannare l’Italia la Corte ha sottolineato come, avendo ottenuto la licenza, Europa 7, potesse “ragionevolmente aspettarsi” di poter trasmettere entro massimo due anni. Ma non ha potuto farlo perché le autorità hanno interferito con i suoi legittimi diritti con la continua introduzione di leggi che hanno via via esteso il periodo in cui le televisioni che già trasmettevano potevano mantenere la titolarità di più frequenze. (ANSA)
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TV. EUROPA 7. CORTE STRASBURGO ‘ASSOLVE’ MEDIASET.
Strasburgo, 7 giugno 2012. La Corte europea dei diritti umani, nel condannare l’Italia per non aver concesso le frequenze a Europa 7, ha deciso di non prendere in esame l’accusa rivolta da Francescantonio Di Stefano, proprietario dell’emittente televisiva, nei confronti di Mediaset. Nel suo ricorso Di Stefano sosteneva che sia le leggi varate dal governo per far slittare la data in cui Mediaset e Rai avrebbero dovuto cedere le loro frequenze che le decisioni del Consiglio di Stato in merito alla questione dell’allocazione delle frequenze e del risarcimento di un milione di euro a Europa 7, erano frutto di una volontà di favorire le reti di Silvio Berlusconi. Una tesi respinta dalla Corte di Strasburgo. Con la sentenza emessa oggi i giudici europei hanno infatti deciso di non procedere all’esame delle ipotesi di discriminazione subita da Europa 7 in rapporto a Mediaset e di conflitto di interessi rispetto alle leggi varate negli anni per l’allocazione delle frequenze. Inoltre la Corte ha stabilito che la procedura svoltasi davanti al Consiglio di Stato e le decisioni prese in quella sede sono state frutto di un processo equo, così come prescritto dall’articolo 6 della convenzione europea dei diritti umani. (ANSA).
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Europa7 - Una storia infinita
tra Tar Lazio, Consiglio di Stato
e Corte europea di Giustizia.
La parola fine il 21 gennaio 2009:
il Consiglio di Stato ha condannato
lo Stato a pagare i danni (1 mln di euro).
EUROPA 7: LE TAPPE DI UNA VICENDA LUNGA DIECI ANNI
Roma, 21 gennaio 2009. La decisione presa oggi dalla sesta sezione del Consiglio di Stato mette la parola fine alla vicenda di Europa 7, cominciata dieci anni fa. Queste le principali tappe:
LUGLIO 1999 - Europa 7 ottiene dallo Stato la concessione per varare una tv nazionale, ma non le frequenze necessarie a trasmettere: è l'inizio di una lunga battaglia legale per l'emittente di Francesco Di Stefano. Retequattro, munita allora di un'autorizzazione provvisoria, continua a trasmettere.
NOVEMBRE 2002 - La Corte Costituzionale impone il rispetto del termine del dicembre 2003.
DICEMBRE 2003 - Dopo il rinvio della legge Gasparri alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, con cosiddetto decreto 'salvaretì, il governo Berlusconi evita il trasloco di Retequattro su satellite e lo stop alla pubblicità su Raitre. Sempre nel 2003, Europa 7 presenta un ricorso al Tar del Lazio per ottenere che ministero e Autorità le assegnino le frequenze. Respinto dal tribunale amministrativo, quel ricorso finirà al Consiglio di Stato.
APRILE 2004 - Viene definitivamente approvata la legge Gasparri. L'articolo 25 ingloba il testo del dl salvareti e di fatto allunga la vita a Retequattro, affidando l'apertura del mercato tv e l'aumento del pluralismo al passaggio al digitale terrestre (fissato al 31 dicembre 2006, termine poi slittato prima a fine 2008 e poi a fine 2012).
LUGLIO 2005 - Il Consiglio di Stato sospende l'esame del ricorso di Europa 7 e chiama in causa il tribunale del Lussemburgo.
LUGLIO 2006 - La Commissione europea apre una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia perchè favorisce gli attuali operatori analogici, Rai e Mediaset, nel passaggio al digitale.
OTTOBRE 2006 - Il governo Prodi vara il ddl di riassetto del sistema tv, che porta la firma del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni. Tentando di rispondere ai rilievi dell'Europa, il provvedimento punta ad aprire il mercato intervenendo sulla concentrazione delle risorse pubblicitarie e delle frequenze (è previsto il passaggio anticipato di una rete Rai e una Mediaset sulla nuova tecnologia).
LUGLIO 2007 - L'Europa dà ancora due mesi di tempo all'Italia per modificare la Gasparri, chiedendo di fatto un'accelerazione della legge. L'ultimatum Ue scade il 20 settembre e a nulla vale la richiesta di Gentiloni di una proroga dei termini. Approvato a dicembre dalle commissioni Trasporti e Cultura della Camera, il ddl Gentiloni sarebbe dovuto approdare in Aula agli inizi del 2008.
GENNAIO 2008: Arriva la sentenza della Corte di Giustizia europea sul caso Europa 7 che, interpellata dallo stesso Consiglio di Stato, impegnato a decidere sul caso, afferma che il sistema televisivo in Italia non è conforme alla normativa europea che impone criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori nell'assegnazione delle frequenze.
31 MAGGIO 2008: I giudici di Palazzo Spada chiedono al ministero dello sviluppo economico di pronunciarsi nuovamente sulla richiesta dell'emittente di ottenere frequenze, tenendo conto della sentenza della corte di Giustizia di Strasburgo emessa il 31 gennaio 2008.
15 OTTOBRE 2008: Il ministero dello sviluppo economico individua alcune frequenze assegnabili alla tv di Francesco di Stefano.
11 DICEMBRE 2008: Il ministero assegna la frequenza a Europa7
21 GENNAIO 2009: La sesta sezione del consiglio di Stato stabilisce che Europa 7 dovrà ottenere un risarcimento dallo Stato di 1,041 milioni di euro. (ANSA)
Breve ricostruzione della normativa relativa al sistema radiotelevisivo pubblico e privato (ricavata dalla sentenza n. 2624/2008 della sezione sesta del Consiglio di Stato)
Come ha scritto la Corte Costituzionale (sent. n. 466/2002), "la formazione dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito nazionale ed in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere". Detta occupazione di fatto è stata, peraltro, in varie occasioni per lunghi periodi temporali, legittimata ex post e sanata dal legislatore (decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n.10, prorogato con decreto-legge 1° giugno 1985, n. 223, convertito nella legge 2 agosto 1985, n. 397; art. 32, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223, con termini prorogati dal decreto-legge 19 ottobre 1992, n.407, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482, dal decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422; dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650).
Su tale assetto ha poi inciso la sentenza n. 420 del 1994 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 15, comma 4 l. 6 agosto 1990 n. 223 (c.d. legge Mammì), nella parte in cui consente ad uno stesso soggetto di esser titolare di tre delle nove concessioni per reti televisive su scala nazionale assentibili ai privati, ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 e 3 d.l. 27 agosto 1993 n. 323, che consentiva provvisoriamente la prosecuzione dell'esercizio degli impianti preesistenti fino all’agosto del 1996 (termine poi prorogato).
La nuova disciplina del sistema radiotelevisivo è stata dettata dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 (c.d. legge Meccanico), con cui è stato vietato ad uno stesso soggetto di essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive analogiche in ambito nazionale su frequenze terrestri sulla base del piano delle frequenze.
Con la stessa legge è stata introdotta una ulteriore disciplina transitoria delle reti televisive nazionali eccedenti i predetti limiti concentrativi, stabilendo che dette reti potevano continuare a trasmettere in via transitoria, dopo il 30 aprile 1998, nel rispetto degli obblighi previsti per le emittenti concessionarie, a condizione che le trasmissioni fossero effettuate simultaneamente su satellite o cavo (art. 3, comma 6) ed affidando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la fissazione del termine entro il quale, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi via cavo o via satellite le predette reti eccedenti avrebbero dovuto trasmettere programmi esclusivamente su satellite o cavo, abbandonando le frequenze terrestri (art. 3, comma 7).
In attuazione della legge n. 249/1997 sono stati adottati il Piano nazionale delle frequenze approvato con delibera n. 68/98 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il regolamento n. 78/98 della stessa Autorità relativo ai requisiti ed alle modalità per il rilascio delle concessioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Il Piano ha individuato 11 reti televisive a copertura nazionale da assegnare alle emittenti nazionali. Su tale numero era calcolato il 20 per cento - limite antitrust - pari a due reti. Delle 11 reti tre erano assegnate per legge al servizio pubblico radiotelevisivo ed otto reti a copertura nazionale erano assentibili ad emittenti privati a mezzo di gara.
All’esito della gara, in data 28 luglio 1999, sulla base della graduatoria approvata dalla Commissione, furono rilasciate le seguenti concessioni nazionali: Canale 5, Italia 1, Tele+Bianco, Tmc, Tmc2, Europa 7, Elefante Telemarket.
Alle emittenti Retequattro e Tele+Nero, benché utilmente collocate nella graduatoria, la concessione non fu rilasciata perché eccedevano i limiti concentrativi, anche se furono abilitate in via transitoria a proseguire l’attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale a condizione che le trasmissioni fossero effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e che fossero irradiate esclusivamente via satellite o via cavo a decorrere dal termine fissato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 249/1997.
Europa 7, invece, pur avendo ottenuto la concessione, era un nuovo entrante privo di rete e non era, quindi, nella condizione di esercire una rete all'atto di presentazione della domanda di concessione, quanto meno fino all’assegnazione delle frequenze da parte dell’amministrazione.
Anche nei decreti degli altri concessionari nazionali non venivano indicate le frequenze, ma veniva stabilito che, fino alla completa assegnazione delle frequenze di funzionamento di ciascun impianto (poi mai avvenuta), la concessionaria poteva proseguire nell’esercizio dell’attività radiotelevisiva con impianti e frequenze già in uso ed oggetto del censimento di cui allalegge n. 223/90 [2].
Per completare il quadro del settore televisivo nazionale anche con riferimento a fatti sopravenuti rispetto al diniego impugnato in primo grado, va menzionata la sentenza n. 466 del 2002, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma 7, della legge n. 249/97 nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
Successivamente, prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2003, dopo il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica del disegno di legge (“Gasparri”) in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI s.p.a., che era stato approvato dal Parlamento il 2 dicembre 2003, con il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352 veniva demandato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l’accertamento dell’offerta dei programmi televisivi digitali terrestri sulla base di predeterminati parametri e veniva consentito, sempre in via transitoria, alle c.d. emittenti eccedenti di proseguire l'esercizio delle reti fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità, per le quali era fissato il termine del 30 aprile 2004.
Il nuovo assetto del sistema radiotelevisivo è stato poi definito dalla legge 3 maggio 2004 n. 112 (c.d. legge Gasparri), con cui sono stati introdotti differenti criteri per stabilire i limiti di concentrazione ed è stato prevista la prosecuzione da parte delle attuali emittenti delle trasmissioni anche analogiche fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.
La sentenza 31 gennaio 2008, C-380/05, della sezuizone IV della Corte europea di Giustizia
sul regime italiano delle frequenze Tv: “Il Centro Europa 7 non ha mai potuto trasmettere per la mancata assegnazione delle radiofrequenze”.
I giudici della Corte eeuropea di Giustizia hanno ribadito che il regime italiano di assegnazione delle frequenze radiotelevisive non risponde ai criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati richiesti dalla normativa comunitaria. I giudici hanno così anche rimarcato l’incredibile e annosa vicenda dell’emittente italiana Centro Europa 7, dal 1999 in possesso di una autorizzazione a trasmettere a livello nazionale con segnale analogico, ma di fatto impossibilitata per via della mancata assegnazione delle radiofrequenze, lasciate in uso a quanti già ne usufruivano. La sentenza ha il valore di un pronunciamento pregiudiuziale, richiesto dal Consiglio di Stato a seguito dell’impugnazione da parte dell’emittente di una sentenza del 2004 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Le parti coinvolte in giudizio dal ricorso di Centro Europa 7 sono il Ministero delle Comunicazioni, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni. La controversia richiamata dal giudice del rinvio riguarda il risarcimento del danno subito da Centro Europa 7 per non aver mai potuto trasmettere. La sentenza ricorda che nemmeno l’intervento della Corte costituzionale consentì di sbloccare la situazione di stallo causata dalla mancata attuazione del piano nazionale del 1998 per l’assegnazione delle radiofrequenze. Con la sentenza 466/2002 veniva infatti fissato al 31 dicembre 2003 il termine entro il quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti avrebbero dovuto essere trasmessi solo via satellite o via cavo. La legge n. 43 del 24 febbraio 2004 permise infatti la proroga dell’esercizio delle reti eccedenti in attesa di un’indagine dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Di lì a breve, la legge n. 112 del 3 maggio 2004 avrebbe prolungato la possibilità per le reti eccedenti di continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale. Tale legge impediva inoltre ad operatori diversi da quelli che di fatto trasmettevano su frequenze terrestri di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale. I giudici europei hanno quindi riconosciuto che la normativa italiana, protraendo l’assegnazione delle frequenze a un numero limitato di operatori per un tempo indefinito, ha nei fatti ostacolato la prestazione dei servizi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive proteggendo la posizione degli attori già presenti sul mercato. Il mancato accesso al mercato subito da Centro Europa 7 è chiaramente contrario ai principi di libera concorrenza previsti dal Trattato CE e al principio del pluralismo delle fonti di informazione richiamato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
In particolare con la sentenza della sezione IV, 31 gennaio 2008, C-380/05, la Corte di Giustizia (con sede in Lussemburgo), in risposta ad un rinvio pregiudiziale disposto dalla Sezione nell’ambito di altro giudizio promosso da Centro Europa 7, ha dichiarato che "l’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati".
La vicenda di Europa7
Con il decreto del 28 luglio 1999 il Ministero delle Comunicazioni ha concesso ad Europa 7 l’installazione e l’esercizio di una rete d’impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale tra quelle individuate nelle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernenti "Piano nazionale d’assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva" precisando che la rete d’impianti di radiodiffusione è costituita da impianti ubicati nei siti individuati dal Piano nazionale d’assegnazione delle frequenze, utilizzante un raggruppamento di tre canali di cui uno del gruppo A, uno del gruppo B ed uno del gruppo C, tra i 17 canali generici allocati in ciascun sito, con i quali la concessionaria deve assicurare la copertura di almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia (art. 1, co. 1).
Tuttavia, con il decreto non sono stati individuati, e quindi non sono stati assegnati, né i siti degli impianti né le frequenze, ma è stato previsto che "l’adeguamento degli impianti alle prescrizioni del piano d’assegnazione dovrà avvenire, secondo il programma d’adeguamento stabilito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Il suddetto termine potrà essere prorogato di dodici mesi ove sussistano impedimenti di carattere oggettivo che dovranno essere valutati dal Ministero delle comunicazioni, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (art. 1, co. 2).
Nelle ulteriori parti del decreto l’atto viene espressamente qualificato come concessione ed Europa 7 individuata come concessionaria.
Non vi è, quindi, dubbio che il rilascio della concessione era già avvenuto e non era stato rinviato ad un momento successivo.
Tuttavia, il rilascio della concessione non è stato accompagnato dall’attribuzione delle frequenze e lo stesso decreto rinviava tale adempimento ad una ulteriore fase, dipendente da successiva attività dell’amministrazione (programma di adeguamento degli impianti alle prescrizioni del piano nazionale d’assegnazione delle frequenze), cui sarebbero seguiti adempimenti a carico della concessionaria (adeguamento degli impianti da effettuare entro il termine di 24 mesi).
Nell’atto di concessione non era stabilito un termine per svolgere detta attività, ma era previsto che l’adeguamento degli impianti alle prescrizioni del piano d’assegnazione dovrà avvenire entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
Si trattava di un termine rivolto alla concessionaria Europa 7, cui compete l’adeguamento degli impianti, ma subordinato ad un attività amministrativa (programma d’adeguamento), rimessa al Ministero ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (la stessa Avvocatura riconosce che il termine di 24 mesi riguardava il periodo concesso al privato per la realizzazione della rete; v. pag. 12 memoria del 30.4.2008).
Tenuto conto che la concessionaria doveva comunque poi provvedere ad adeguare gli impianti nel termine di 24 mesi decorrenti dal luglio del 1999, il programma di adeguamento avrebbe dovuto essere sollecitamente approvato, ma ciò non è avvenuto.
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Il Sole 24 Ore del 16/10/2008
Per Europa7 nuova frequenza
di Marco Mele
Europa 7 potrebbe avere assegnato un canale televisivo nazionale nella banda di frequenza utilizzata per Rai1 dal servizio pubblico. Il canale 8 nella banda VHF.
È questa, in sintesi, la proposta del Mistero per lo Sviluppo Economico e dell'Autorità delle Comunicazioni, ricavata dalle rispettive relazioni consegnate al Consiglio di Stato che, a dicembre, dovrà decidere sul caso. «Dopo dieci anni di attesa, le frequenze che ci spettavano sono state trovate – commenta Francesco Di Stefano, proprietario di Europa 7 – ora ci aspettiamo che vengano assegnate, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia europea, per poi valutarne la qualità e la copertura».
Il Ministero dello Sviluppo ribadisce «l'impossibilità di procedere all'assegnazione di frequenze analogiche già pianificate» (nessuna frequenza analogica lo è mai stata, ndr) ma sottolinea che «sono state individuate una serie di nuove frequenze disponibili e organizzabili in una rete a livello nazionale, potenzialmente assegnabile, qualora venissero rispettati determinati requisiti previsti per gli attuali operatori, all'emittente in questione (Europa 7)».
Il punto di svolta, come sottolinea anche la relazione dell'Agcom, è stata la Conferenza internazionale di Ginevra del 2006. Il Ministero «si è posto nella prospettiva di attribuire tali risorse all'emittente Europa 7, con la quale ha in corso un procedimento aperto, al fine di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n.2624 del 2008, tenendo conto della necessità di contemperare tale interesse con gli interessi generali rilevanti, come la disciplina alla transizione digitale».
Il percorso seguito insieme all'Autorità per le comunicazioni tecnicamente si chiama "ricanalizzazione" della banda VHF-III, recepita dagli accordi di Ginevra, dalla quale si ottengono otto frequenze rispetto alle sette prima individuate nella stessa banda. Tale processo presuppone la modifica del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, già in fase avanzata e la firma di un memorandum d'intesa con la Rai, unica utilizzatrice della banda III. I relativi colloqui sono in corso ma la firma non c'è ancora. Secondo l'Agcom, che nella sua relazione respinge la tesi che la concessione a Europa 7 sia da considerare decaduta, l'emittente potrebbe avvalersi dell'obbligo imposto a Rai e Mediaset di dare accesso, ove possibile, alle proprie infrastrutture a tutti gli operatori televisivi nazionali che ne facciano richiesta. Si tratta, nel caso di Europa 7, di andare sui siti Rai che irradiano verso antenne già direzionate per ricevere Rai1. Secondo la relazione tecnica del professor Antonio Sassano all'Agcom, con soli venti impianti è possibile realizzare, nel canale 8, una rete digitale che copre intorno al 70% della popolazione.
Dagli stessi impianti è possibile realizzare una rete analogica anch'essa con una copertura pari al 70% della popolazione.
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TV: IL MINISTERO dello SVILUPPO HA ASSEGNATO LE FREQUENZE A “EUROPA 7”
Roma, 11 dicembre 2008. Il ministero dello Sviluppo economico ha consegnato oggi ai rappresentanti della società Centro Europa 7 il provvedimento con cui si consente all'emittente da questa gestita l'esercizio del canale 8 VHF per l'attività di radiodiffusione televisiva nazionale, da utilizzare in tecnologia analogica e/o digitale, secondo la tecnica della SFN (Single Frequency Network) e nel rispetto di una serie di condizioni già previste per gli attuali concessionari nazionali. Lo afferma una nota del Ministero. L'emittente assegnataria dovrà attivare gli impianti a partire dal primo luglio 2009 e non oltre il 30 giugno 2011. «Si è finalmente posta la parola fine su una vicenda che, tra accuse e polemiche, si trascinava da quasi dieci anni», si legge nella nota del ministero.
Il provvedimento, disposto in esecuzione della sentenza del Tar del Lazio confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, è stato emanato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre scorso del decreto contenente il nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, nell'ambito del quale, in esecuzione delle risultanze della Conferenza internazionale di Ginevra del giugno 2006, è stato definitivamente introdotto per la radiodiffusione televisiva l'obbligo della canalizzazione europea, da attuarsi entro il 30 giugno 2009. (Il Sole 24 Ore Radiocor)
Comunicato 11.12.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni
IL MINISTERO ASSEGNA LE FREQUENZE A EUROPA 7
Roma, 11 dicembre 2008. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni ha oggi consegnato ai rappresentanti della società Centro Europa 7 il provvedimento con cui si consente all’emittente da questa gestita l’esercizio del canale 8 VHF per l’attività di radiodiffusione televisiva nazionale, da utilizzare in tecnologia analogica e/o digitale, secondo la tecnica della SFN (Single Frequency Network) e nel rispetto di una serie di condizioni già previste per gli attuali concessionari nazionali. Lo afferma una nota del Ministero.
Il provvedimento, disposto in esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9325/04, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2624/08, è stato emanato dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre scorso del decreto contenente il nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, nell’ambito del quale, in esecuzione delle risultanze della Conferenza internazionale di Ginevra del giugno 2006, è stato definitivamente introdotto per la radiodiffusione televisiva l’obbligo della canalizzazione europea, da attuarsi entro il 30 giugno 2009. Una nuova canalizzazione oltre che obbligatoria, è bene sottolineare, comunque già operante nelle diverse fasi di digitalizzazione delle aree tecniche previste dal decreto ministeriale del 10 settembre scorso, recante il calendario dello switch off digitale.
In proposito il Ministero, dopo il parere favorevole dell’Autorità, ha acquisito anche il consenso della RAI, con la quale sono in via di definizione le modalità di attuazione di tale operazione, anche in coerenza con il processo di conversione al digitale in corso.
A seguito della ricanalizzazione della banda III in VHF è quindi possibile disporre per la prima volta di nuove risorse frequenziali compatibili con una rete a copertura nazionale; e ciò diversamente dal passato, stante la perdurante impossibilità, anche sulla base di numerose sentenze, di procedere all’assegnazione di frequenze analogiche pianificate.
L’emittente assegnataria dovrà attivare gli impianti a partire dal 1° luglio 2009 e non oltre il 30 giugno 2011.
Nel realizzare l’interesse vantato da Centro Europa 7 si è tenuto comunque conto degli interessi generali rilevanti quali, in primo luogo, una razionale ed efficiente allocazione delle risorse frequenziali e una disciplina, progressivamente formatasi, per la transizione alla tecnologia digitale.
Grazie alla nuova Amministrazione – conclude la nota - e in particolare nell’ambito del processo di razionalizzazione e modernizzazione del sistema radiotelevisivo portato avanti dal Sottosegretario alle Comunicazioni Paolo Romani, si è finalmente posta la parola fine su una vicenda che, tra accuse e polemiche, si trascinava da quasi dieci anni.
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Battaglia decennale per
ottenere le frequenze.
Europa 7: il Consiglio di
Stato dà ragione all’emittente
ma il risarcimento è solo per
un mln di euro. Per il Cnu:
“A pagare saranno gli utenti”.
(da: www.key4biz.it)
Milano, 21 gennaio 2009. La Sesta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che Europa 7, l'emittente di Francesco Di Stefano , dovrà ottenere dallo Stato un risarcimento di poco più di un milione di euro. La pronuncia mette la parola fine ad una vicenda decennale. La sentenza è stata depositata ieri e riguarda l'emittente che nel '99, pur aggiudicandosi una licenza nazionale per l'emittenza televisiva, non aveva iniziato le trasmissioni per mancanza di frequenze. Il supremo organo della magistratura amministrativa ha concesso a Europa 7 un solo milione quale risarcimento danni per la mancata assegnazione delle frequenze televisive. La richiesta della società, dopo un lungo percorso giudiziario, era di 3,5 milioni di euro senza l'assegnazione di frequenze e di 2,1 milioni con le frequenze.
Secondo Luca Borgomeo, presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (Cnu), organismo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “…la vicenda di Europa 7 si è finalmente chiusa, ma notiamo che alla fine a pagare, materialmente, saranno gli utenti, i cittadini. Il caso di Europa 7 si chiude dopo anni di battaglie giudiziarie e così non sarebbe dovuto essere”, ha detto ancora Borgomeo. “Oggi però chiediamo: chi pagherà quel milione di euro?”.
Lo scorso dicembre, il ministero delle Comunicazioni ha finalmente assegnato a Europa 7 il canale 8 in banda VHF, per l’attività di radiodiffusione televisiva nazionale, da utilizzare in tecnologia analogica e/o digitale, secondo la tecnica della SFN (Single Frequency Network) e nel rispetto di una serie di condizioni già previste per gli attuali concessionari nazionali.
Il provvedimento è stato emanato dopo l’adozione del decreto contenente il nuovo Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, nell’ambito del quale, in esecuzione delle risultanze della Conferenza internazionale di Ginevra del giugno 2006, è stato definitivamente introdotto per la radiodiffusione televisiva l’obbligo della canalizzazione europea, da attuarsi entro il 30 giugno 2009.
Come informa una nota del ministero, “una nuova canalizzazione oltre che obbligatoria, è bene sottolineare, comunque già operante nelle diverse fasi di digitalizzazione delle aree tecniche previste dal decreto ministeriale del 10 settembre scorso, recante il calendario dello switch-off digitale”.
Europa 7 dovrà attivare gli impianti a partire dal 1° luglio 2009 e non oltre il 30 giugno 2011. Il ministero ha sottolineato “….di aver tenuto comunque conto degli interessi generali rilevanti quali, in primo luogo, una razionale ed efficiente allocazione delle risorse frequenziali e una disciplina, progressivamente formatasi, per la transizione alla tecnologia digitale. Grazie alla nuova amministrazione – conclude la nota - e in particolare nell’ambito del processo di razionalizzazione e modernizzazione del sistema radiotelevisivo portato avanti dal sottosegretario alle Comunicazioni Paolo Romani, si è finalmente posta la parola fine su una vicenda che, tra accuse e polemiche, si trascinava da quasi dieci anni”.
Ma Di Stefano non ci sta e in quell’occasione ha dichiarato: “Nel 1999 abbiamo vinto una Ferrari aggiudicandoci una frequenza che copriva l'80% del territorio e abbracciava il 95% della popolazione. Ora, a distanza di quasi dieci anni, ci danno una bicicletta”. “Tra l'altro – ha aggiunto l'imprenditore - noi potremmo iniziare a trasmettere solo nel luglio 2009 su un canale che copre a malapena il 10% del territorio e il 18% della popolazione”.
Le tappe principali:
Luglio 1999 - Europa 7 ottiene dallo Stato la concessione per varare una tv nazionale, ma non le frequenze necessarie a trasmettere: e' l'inizio di una lunga battaglia legale per l'emittente di Francesco Di Stefano. Retequattro, munita allora di un'autorizzazione provvisoria, continua a trasmettere.
Novembre 2002 - La Corte Costituzionale impone il rispetto del termine del dicembre 2003.
Dicembre 2003 - Dopo il rinvio della legge Gasparri alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, con cosiddetto decreto 'salvareti', il governo Berlusconi evita il trasloco di Retequattro su satellite e lo stop alla pubblicità su Raitre. Sempre nel 2003, Europa 7 presenta un ricorso al Tar del Lazio per ottenere che ministero e Autorità le assegnino le frequenze. Respinto dal tribunale amministrativo, quel ricorso finirà al Consiglio di Stato.
Aprile 2004 - Viene definitivamente approvata la legge Gasparri. L'articolo 25 ingloba il testo del dl salvareti e di fatto allunga la vita a Retequattro, affidando l'apertura del mercato tv e l'aumento del pluralismo al passaggio al digitale terrestre (fissato al 31 dicembre 2006, termine poi slittato prima a fine 2008 e poi a fine 2012).
Luglio 2005 - Il Consiglio di Stato sospende l'esame del ricorso di Europa 7 e chiama in causa il tribunale del Lussemburgo.
Luglio 2006 - La Commissione europea apre una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia perché favorisce gli attuali operatori analogici, Rai e Mediaset, nel passaggio al digitale.
Ottobre 2006 - Il governo Prodi vara il ddl di riassetto del sistema tv, che porta la firma del ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni. Tentando di rispondere ai rilievi dell'Europa, il provvedimento punta ad aprire il mercato intervenendo sulla concentrazione delle risorse pubblicitarie e delle frequenze (è previsto il passaggio anticipato di una rete Rai e una Mediaset sulla nuova tecnologia).
Luglio 2007 - L'Europa da' ancora due mesi di tempo all'Italia per modificare la Gasparri, chiedendo di fatto un'accelerazione della legge. L'ultimatum Ue scade il 20 settembre e a nulla vale la richiesta di Gentiloni di una proroga dei termini. Approvato a dicembre dalle commissioni Trasporti e Cultura della Camera, il ddl Gentiloni sarebbe dovuto approdare in Aula agli inizi del 2008.
Gennaio 2008 - Arriva la sentenza della Corte di Giustizia europea sul caso Europa 7 che, interpellata dallo stesso Consiglio di Stato, impegnato a decidere sul caso, afferma che il sistema televisivo in Italia non e' conforme alla normativa europea che impone criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori nell'assegnazione delle frequenze.
31 Maggio 2008 - I giudici di Palazzo Spada chiedono al ministero dello sviluppo economico di pronunciarsi nuovamente sulla richiesta dell'emittente di ottenere frequenze, tenendo conto della sentenza della corte di Giustizia di Strasburgo emessa il 31 gennaio 2008.
15 Ottobre 2008 - Il ministero dello sviluppo economico individua alcune frequenze assegnabili alla tv di Francesco di Stefano.
11 Dicembre 2008 - Il ministero assegna la frequenza a Europa7
21 Gennaio 2009 - La sesta sezione del consiglio di Stato stabilisce che Europa 7 dovrà ottenere un risarcimento dallo Stato di poco più di un milione di euro.
Raffaella Natale
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(21 gennaio 2009 notizia 189985)
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EUROPA 7: 1 MILIONE RISARCIMENTO. L'EMITTENTE PROTESTA. MINISTERO E AGCOM SODDISFATTI PER SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO
Roma, 21 gennaio 2009. Europa 7 dovrà essere risarcita per 1,041 milioni di euro: così ha deciso il Consiglio di Stato, chiudendo la vicenda dell'emittente che nel 1999 si aggiudicò una concessione nazionale ma non ha mai trasmesso per mancanza di frequenze. Europa 7 contesta la cifra «risibile» a fronte della propria richiesta danni (3,5 miliardi senza le frequenze, 2,160 miliardi con le frequenze) e annuncia ancora battaglia. Soddisfatti, invece, il sottosegretario alle Comunicazioni, Paolo Romani, e l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. «Siamo riusciti a risolvere il problema», commenta Romani. La sentenza, rileva il sottosegretario, riconosce che la recente assegnazione a Europa 7 di una frequenza (il canale 8 in banda VHF) liberatasi in base agli obblighi di ricanalizzazione europea ha «carattere fondamentale» ed «era un atto dovuto dopo la conferenza di Ginevra del 2006. Ciò significa che il precedente governo avrebbe potuto attivarsi e non lo ha fatto. Un comportamento che ha inciso anche in sede di liquidazione del danno». I giudici di Palazzo Spada parlano anche di «bando azzardato» per la gara del '99, pubblicato «in una situazione che presentava notevoli incertezze di immediata realizzazione». In ogni caso, conclude Romani, «il Consiglio di Stato ha ritenuto anche ai fini risarcitori soddisfatto l'interesse primario di Centro Europa 7 con l'ottenimento delle frequenze», promuovendo in sostanza l'operato del ministero. 'Assoltà, di fatto, anche l'Agcom: «Deve ritenersi - sottolinea un passaggio della sentenza - che la condotta dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni non si ponga sotto alcuni profili in rapporto di causalità diretta con i danni lamentati dall'appellante e sia comunque per altro verso esente da profili di colpa anche lieve». Tanto più perchè l'organismo di garanzia non ha avuto «competenze dirette in merito all'assegnazione di frequenze» a operatori tv. Opposta la valutazione della tv di Francesco Di Stefano, che esprime «sconcerto» per un risarcimento «risibile», inferiore ai danni liquidabili «per la forzata inattività di un ristorante sito in un piccolo centro». I giudici, continua Europa 7, «riconoscono giustamente che le frequenze da assegnare ad Europa 7 avrebbero dovuto essere reperite anche disattivando le reti eccedenti, come Retequattro, e disapplicando le norme della legge Gasparri», ma «rifiutano di pronunziarsi sulla congruità della copertura effettivamente assicurata ad Europa 7» con le frequenze appena ottenute dal ministero, decisione «rinviata al Tar». L'emittente, comunque, non molla e «azionerà nelle prossime settimane tutti i necessari rimedi giudiziari ed extragiudiziari in ogni sede». (ANSA).
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TV. DELIBERA AGCOM.
Il Sic 2006 vale
23,6 miliardi di euro.
Roma, 15 febbraio 2008. E' di 23,640 miliardi di euro il valore complessivo del Sistema integrato delle comunicazioni per il 2006, con un aumento del 2.92% rispetto al 2005 (22,144 miliardi). E' il dato ufficialmente calcolato dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni per il Sic, il paniere introdotto dalla legge Gasparri in base al quale si calcola il tetto antitrust del 20% che nessun soggetto può superare, che per il 2006 risulta dunque pari a 4,72 miliardi. Il settore - sottolinea l'Autorità nella delibera, da oggi disponibile sul sito web - presenta "un consistente livello di concentrazione": analizzando infatti i dati aggregati relativi alle principali imprese e capogruppo di riferimento, emerge che 12 soggetti 'occupano' nel 2006 il 74% del valore dell"area classicà (circa 17,8 miliardi), quella che comprende tv, radio, stampa, editoria annuaristica ed elettronica. Il grado di concentrazione del settore radiotv supera quello dell'editoria. (Ansa)
Milano, 22 gennaio 2009