1. Sistema radiotelevisivo: il “Ddl Gasparri” approvato dal Senato
2. La nuova legge in sintesi. Fininvest (Mediaset, Mondadori e Medusa) potrà espandersi da 4 a 6,4 mld di euro; la Rai da 3 a 6,4 mld. Dal 2009 consentiti gli incroci tra tv e quotidiani.
3. PRO E CONTRO. COSA HANNO DETTO. DA CIAMPI A TESAURO, DA MONTEZEMOLO A CONFALONIERI
4. Il testo della legge
5. I commenti5a. Squilibrata e illiberale di SALVATORE BRAGANTINI 5b.Prima dei «new media» c'è una tv indipendente di GIANNI RIOTTA5c. Il "no" dei quotidiani
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Ora manca solo la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta
1. Sistema radiotelevisivo:
il “Ddl Gasparri” approvato dal Senato
2. La nuova legge in sintesi. Fininvest potrà espandersi da 4 a 6,4 mld di euro,la Rai da 3 a 6,4 miliardi di euro Dal 2009 consentiti gli incroci tra tv e quotidiani
Roma, 3 dicembre 2003. E' definitivo il ddl Gasparri di modifica del sistema radiotelevisivo. Per essere legge al provvedimento manca solo la firma del Capo dello Stato. Il ddl ha avuto ieri il definitivo via libera dal Senato che ha approvato senza modifiche il testo proveniente dalla Camera, respingendo numerosi emendamenti. Il provvedimento, tra l’altro, prevede la parziale privatizzazione della Rai e stabilisce nuove norme per l’elezione del Cda: sarà composto da 9 membri, in carica per 3 anni e rieleggibili una sola volta. La Commissione parlamentare di vigilanza ne nomina 7, gli altri (compreso il presidente) saranno scelti dal ministero dell'Economia. Per il presidente è necessario, però, il parere favorevole dei due terzi della Commissione di vigilanza. Sul fronte antitrust il ddl stabilisce che nessuno può conseguire ricavi superiori al 20% del Sic (Sistema integrato delle comunicazioni), un paniere (di 31.814 milioni di euro secondo Il Sole 24 Ore) che contiene i ricavi da canone, pubblicità, sponsorizzazioni, televendite e telepromozioni, investimenti di Enti e imprese, provvidenze e convenzioni pubbliche. Per quel che riguarda invece la pubblicità, gli spot sono sottoposti a limiti orari (18% per le tv commerciali), mentre le altre forme di pubblicità - comprese le telepromozioni e le televendite - sono soggette solo a limiti quotidiani (1 ora e 12 minuti al giorno). Il limite quotidiano di affollamento pubblicitario sale dal 35% al 40%, comprese le televendite. In sostanza il polo Fininvest (Mediaset, Mondadori e Medusa) potrà espandersi da 4 a 6,4 miliardi di euro (Confalonieri ha assicurato che la crescita annua non supererà il miliardo di euro), mentre la Rai potrà crescere da 3 a 6,4 miliardi di euro.
Un limite antitrust ulteriore e dato dal divieto per chi ha più di una tv di acquisire partecipazioni in quotidiani prima del primo gennaio 2009. Il ddl Gasparri contine anche la proroga delle concessioni analogiche fino al 2006. In ogni caso ciascun operatore può avere fino a tre concessioni o autorizzazioni in ogni bacino regionale, e fino a sei per regioni anche non limitrofe. Rai e Mediaset, dovrebbero in futuro cedere il 40% dei programmi digitali a terzi per allargare la platea dei soggetti dell'informazione. Intanto, Rete4 di Mediaset continuerà però a trasmettere in analogico oltre il limite del 31 dicembre 2003 come previsto dalla Corte costituzionale, purché l'azienda investa consistenti risorse nel digitale già dal prossimo anno allargando la base dell'offerta televisiva. Questo passaggio ha sollevato l'accusa dell'opposizione di voler favorire l'azienda che fa capo al presidente del Consiglio, tanto più che la Consulta aveva detto che l'attuale situazione non garantisce il pluralismo informativo e aveva fissato una data certa per spedire sul satellite una rete Mediaset. Gasparri ha replicato che il suo ddl contiene per Mediaset una restrizione, cioè che potrebbe non vedersi confermate le attuali concessioni o autorizzazioni per i tre attuali canali, se entro la fine del 2004 l'Autorità per le telecomunicazioni rilevasse che non si sono fatti passi avanti nel digitale.
Secondo gli studi de “Il Sole 24 Ore”, la “torta” del Sic è così formata: 15.907 milioni di euro di pubblicità classica e area allargata; 5.021 mln di entertainment (cinema, musica, home video, ricavi di Sky Italia); 477 mln di produzioni (cinema e tv); 1.479 mln di canone Rai, provvidenze e convenzioni pubbliche; 3mila mln di vendita giornali; 1.200 mln di pagine gialle; 3.950 mln di editoria libraria e agenzie di informazione; 780 mln di televendite. Il totale fa 31.814 milioni di euro. Gli investimenti pubblicitari 2003 sono così suddivisi (dati Fieg): quotidiani 21.2%; periodici 13.4% (totale stampa 34.6%). Tv Rai 18,6%; Tv Mediaset 38.3%; altre tv 1,0% (totale tv 58.7%); altri 6.7 per cento.
Marco Mele ha scritto su “Il Sole 24 Ore” del 3 dicembre 2003 un commento (“I pregi e i difetti”) che riportiamo qui di seguito: “ La legge Gasparri presenta, inevitabilmente, pregi e difetti. Uno degli aspetti positivi sta nel fatto che il provvedimento è stato pensato in un'ottica di sistema pur riferendosi principalmente all'emittenza televisiva. Un altro punto a favore sta nell'aver puntato, con abilità tattica, sull'avvento del digitale terrestre come la novità tecnologica in grado di ampliare l'offerta televisiva e di introdurre elementi d'interattività per il pubblico. La nuova tecnologia, per ora, è poco più di una promessa, un'opportunità di sviluppo verso la convergenza tra sistemi di comunicazione, come la telefonia cellulare, la banda larga e la televisione digitale. Se davvero aumenterà la concorrenza nel settore, andrà verificato nel tempo. La televisione analogica resterà comunque al centro del sistema ancora per diversi anni. Un altro pregio della legge sta nel definire servizio d'interesse generale tutta l'informazione radiotelevisiva, anche se non arriva a porre l'emittenza privata sotto il controllo della Vigilanza (il che può essere un limite o un pregio, a seconda dei punti di vista). Ancora: è positiva la parte della legge riguardante l'emittenza locale. Nella prospettiva federalista si pongono le condizioni per far uscire le tv regionali dall'attuale stato di frammentarietà e di precarie dimensioni, favorendo il consolidamento del sistema locale. Una premessa indispensabile, tra l'altro, al suo ingresso nel digitale terrestre. Positivo appare anche l'articolo sulla tutela dei minori, che ne esce rafforzata, anche se il divieto della loro presenza negli spot, introdotto dalla Camera, andrà in qualche modo risolto: altrimenti, buona parte della comunicazione aziendale oggi in onda dovrebbe essere oscurata. Il testo è molto chiaro e non sembra consentire ipotesi interpretative differenti (come lo stop solo alle nuove produzioni). Ma detto questo va sottolineato che la legge ha anche molti difetti. E tra i difetti al primo posto va collocato il nuovo antitrust sulle risorse — sconosciuto in Europa — che si basa sul "famigerato" Sic, Sistema integrato delle comunicazioni. Un agglomerato difficile da stimare e comunque tanto elevato da consentire ampi margini di crescita a tutti i gruppi, a cominciare dai più forti, vale a dire da quelli televisivi. Favoriti, questi ultimi, anche dal fatto che vengono abrogate le norme che limitavano l’attività delle loro concessionarie di pubblicità.
La stampa rischia molto. È vero che gli editori, anche oltre una certa soglia di tiratura, possono far televisione, ma le barriere all’ingresso restano elevate, al contrario della radiofonia. Le televisioni non potranno avere quotidiani fino al 2008, certo: ma si sono viste legittimare l’inserimento delle telepromozioni negli indici di affollamento a loro più favorevoli, potranno acquisire radio nazionali e gestire pubblicitariamente i circuiti di tv locali e, volendo, anche la pay tv di Murdoch. Senza contare che gli attuali operatori, Mediaset e Rai in testa, hanno, grazie al controllo delle frequenze, dei diritti e delle risorse, un posizionamento infinitamente migliore rispetto agli editori sulla tv digitale e, da quella, sui nuovi media.
Un altro limite riguarda la Rai. La privatizzazione prevista, ispirata al modello public company sembra più che altro lasciare la company in mano pubblica. La barriera dell’1%, in presenza di un azionista pubblico maggioritario e non di un azionariato frammentato, non sembra un grande incentivo. I nuovi criteri di nomina del vertice, poi, oltre a costituire un ritorno alla spartizione tra i partiti, non solo tali da offrire stabilità al vertice e certezze anche ai futuri potenziali investitori. Un presidente di garanzia in minoranza nel Consiglio, una volta che si riesca a individuarlo, rischia di non "garantire" equilibrio, compattezza e rappresentanza omogenea in un contesto globale e locale in grande trasformazione”.
Antitrust / Il limite del 20%
“Tetto”, equiparati
digitale e analogico
Il nuovo antitrust televisivo equipara le attuali emittenti nazionali analogiche con i programmi digitali. Il 20% come limite per ciascun soggetto si basa sul totale delle tv analogiche e digitali, purché queste ultime raggiungano con il segnale il 50% della popolazione
A tal fine i programmi che costituiscono la replica di quelli analogici (Raiuno, Canale 5, La 7) non sono computati nel totale dal quale calcolare il 20%
Tale criteri si applicano solo ai soggetti che trasmettono in digitale raggiungendo il 50% della popolazione con il segnale.
Uno dei due blocchi di programmi Rai non concorre al raggiungimento del limite
Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni, a livello nazionale e locale, è prolungato fino alla definitiva conversione al digitale (2010?). Le tv nazionali dovranno coprire il 50% della popolazione entro il luglio 2005 per avere il prolungamento
Il Sistema unico / Ricavi e vincoli
Nel Sic anche i proventi
della vendita dei dischi
Nessun soggetto può conseguire ricavi superiori al 20% delle risorse del Sistema integrato della comunicazione (Sic)
A comporre i ricavi sono: il canone al netto della quota dello Stato; pubblicità nazionale e locale; sponsorizzazioni; televendite; investimenti di enti e imprese per la promozione dei propri prodotti o servizi; convenzioni con soggetti pubblici; provvidenze pubbliche; offerte televisive a pagamento; vendite di beni, servizi e abbonamenti del settore media, dischi compresi
L'Autorità per le comunicazioni deve individuare il mercato rilevante per verificare che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti
Il limite per Telecom Italia è pari al 10% del Sic
Chi ha più di una rete tv non può acquisire quotidiani fino al 31 dicembre 2008
Le telepromozioni vengono incluse nei soli limiti pubblicitari quotidiani (15% nelle 24 ore per le tv commerciali) e non in quelli orari. La norma non vale per la Rai
Viale Mazzini 1 / La mini-privatizzazione
Rai, entro gennaio via
alla vendita di quote
Entro il 31 gennaio 2004 s'avvia l'alienazione della partecipazione dello Stato nella Rai-Radiotelevisione italiana. Non si pone un termine o un limite
Rai-Radiotelevisione italiana nasce dall'incorporazione di Rai spa in Rai Holding spa, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2003, in meno di un mese
Sarà il Cipe a decidere tempi, modalità di presentazione, condizioni dell'offerta pubblica di vendita
Il limite massimo del possesso azionario è pari all'1% del capitale sociale. Sono permessi patti di sindacato fino al 2% del capitale
Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione di rami d'azienda della Rai. Dall'1 gennaio 2006 la Rai potrebbe vendere una rete: tale operazione sembra in contrasto con l'obbligo di trasmettere tre reti in chiaro generalista sia in analogico che in digitale nella fase di transizione al digitale, che andrà ben oltre il 31 dicembre 2006
I proventi della privatizzazione sono destinati al 75% al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per il 25% a incentivare l'acquisto dei decoder per il digitale terrestre
Viale Mazzini 2 / Le nomine al Cda
I presidenti delle Camere
non sono più dominus
Il Cda Rai è composto da nove membri rispetto ai cinque attuali. Quando sarà ceduto dallo Stato il 10% del capitale, i consiglieri saranno nominati dagli azionisti. Il mandato dei consiglieri dura tre anni rispetto agli attuali due ed è rinnovabile una sola volta
La nomina del presidente è effettuata dal Cda tra i suoi membri. Diviene efficace dopo il parere favorevole dei due terzi della Vigilanza
La lista dei candidati al Cda del ministero dell'Economia è stilata dalla Vigilanza, con voto limitato a uno
Finché il 10% del capitale non viene ceduto, la Vigilanza nomina direttamente sette consiglieri su nove (quattro alla maggioranza, tre all'opposizione). I restanti due, tra cui il Presidente, sono designati dall'Economia. Il presidente deve avere il parere favorevole dei due terzi della Vigilanza. Si formalizza il cosiddetto
Il Cda dovrà cambiare entro il 28 febbraio 2004. Se la maggioranza di quello attuale si dimette prima, si devono seguire i criteri della Gasparri. (Fonte Il Sole 24 Ore del 3 dicembre 2003)
Federalismo 1 / Le concessioni
Tv locali interconnesse
per 12 ore al giorno
Le tv locali possono interconnettersi per dodici ore al giorno. In caso di trasmissione di canali satellitari (Sky) o emittenti estere solo per sei.
Le imprese locali possono avere sino a tre concessioni rispetto alla sola consentita finora.
Uno stesso soggetto può arrivare fino a sei concessioni o autorizzazioni in bacini non limitrofi. Chi trasmette in un numero di bacini superiore a sei può continuare fino all'attuazione del Piano delle frequenze digitali.
I programmi possono essere differenziati per singola provincia, per un quarto delle ore di trasmissione
L'affollamento pubblicitario e di televendite aumenta dal 35 al 40%
Le tv locali che non escono dai confini nazionali possono interrompere i film con un blocco di spot in più per ogni tempo
Il 15% delle spese di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici per acquisto spazi sui media va riservato alle tv locali. Il 50% a quotidiani e periodici
Federalismo 2 / Le leggi
Alle Regioni potestà
legislativa concorrente
La legge, all'articolo 16, delega il Governo ad adottare, entro un anno, con decreto legislativo, il . É una novità assoluta: finora in una materia di rilevanza costituzionale come l'informazione, vigeva la riserva di legge
Il Testo unico può apportare integrazioni, modifiche e abrogazioni alla legislazione esistenti
Le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in ambito locale
Saranno le Regioni a rilasciare abilitazioni, autorizzazioni o concessioni sia per reti e impianti che per i fornitori di contenuti e servizi destinati alla diffusione in ambito regionale. Le Province le rilasceranno per il loro ambito
La legislazione regionale definirà anche i compiti della Rai, con la quale potranno essere stipulati contratti di servizio, nell'orario e nella rete destinati alla diffusione di contenuti regionali
Tutela dei minori negli spot
No all'uso di under 14 nella pubblicità
L'impiego dei minori di quattordici anni in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato da un Regolamento, da adottare entro 60 giorni
Le emittenti devono osservare il Codice di autoregolamentazione Tv e minori del 29 novembre 2002, fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori
Dalle 16 alle 19 dovranno esserci specifiche misure di tutela dei minori sulle tv nazionali e locali
Viene modificato il Codice di procedura penale per vietare la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare all'identificazione dei minorenni
Le quote riservate alle opere europee devono comprendere anche quelle rivolte ai minori, anche d'animazione. Il tempo minimo è indicato dall'Autorità per le comunicazioni (Fonte Il Sole 24 Ore del 3 dicembre 2003)
Le tappe principali dettate
dalle sentenze della Consulta
La legge Gasparri è l'ultimo atto in quasi trent'anni di leggi, sentenze e spostamenti di mercato che hanno portato all'attuale sistema televisivo.
1974. In quell'anno c'era il monopolio pubblico. Due anni dopo il monopolio non c'è più, nonostante la legge di riforma della Rai lo riconfermi nel 75. Nel luglio 1976 la Corte Costituzionale, che è sempre stata nei trent'anni il vero "faro", in positivo e in negativo, del legislatore, dichiara la legittimità dell'emittenza privata a livello locale. Dal mercato, però, nascono i network nazionali: Rusconi e Mondadori cedono Italia 1 e Rete4 a Silvio Berlusconi. I network non hanno la diretta e ricorrono alla cosiddetta interconnessione funzionale. I pretori "spengono" le reti Fininvest.
1985. Il decreto "Berlusconi", varato dal governo Craxi, legalizza l'interconnessione funzionale neutralizzando i pretori e amplia i poteri del direttore generale della Rai a scapito di quelli del Cda. Viene convertito nella legge 10/85. La Vigilanza nomina da allora interamente il Consiglio Rai.
1988.La Consulta, con la sentenza 826, dichiara il duopolio in contrasto con i principi costituzionali ma ammette il sistema "misto" con emittenti private nazionali.
1990. É l'anno della Mammì. Nessuno può controllare più del 25% delle emittenti nazionali. Crisi di governo provocata dalla sinistra democristiana risolta con un rimpasto dal presidente Francesco Cossiga. Dopo la Mammì si apre un "mercato" delle frequenze che condiziona la transizione al digitale.
1993. É l'anno della legge "provvisoria" che fa nominare ai presidenti delle Camere, allora non espressione entrambi della maggioranza, il Cda Rai. Si cerca la "terzietà" nella nomina dei vertici. Dopo dieci anni, la Gasparri restituisce tale potere alla Vigilanza.
1994. La sentenza 420 della Corte Costituzionale chiede un limite antitrust pari al 20% delle concessioni nazionali e impone parità di copertura del territorio a tutte le emittenti. Per i privati occorre il pluralismo (pluralità di soggetti), per la Rai quello , non solo tra partiti ma tra opinioni, tendenze e correnti di pensiero.
1997. La legge Maccanico istituisce l'Autorità unica per Tlc e Tv, avanguardia in Europa ma rinvia l'attuazione del 20% alla stessa Autorità, quando vi sarà un satellite e cavo.
2002. É l'anno del messaggio di Carlo Azeglio Ciampi alle Camere, della presentazione del disegno di legge "Gasparri", della sentenza 466 della Corte Costituzionale. Quest'ultima richiama le direttive europee sulla comunicazione elettronica e pone un termine , il 31 dicembre 2003, al regime transitorio, ritenuto legittimo, che permette alle reti eccedenti l'antitrust, Rete4 e Tele+Nero, di occupare le frequenze terrestri.
2003. É l'anno dell'approvazione della legge Gasparri ma anche della nascita di una piattaforma unica per la pay tv controllata dalla News Corp di Rupert Murdoch. (Fonte Il Sole 24 Ore del 3 dicembre 2003)
3. PRO E CONTRO, COSA HANNO DETTO. DA CIAMPI A TESAURO, DA MONTEZEMOLO A CONFALONIERI
Roma, 2 dicembre 2003. Da Ciampi a Tesauro, da Montezemolo a Confalonieri. Pochi disegni di legge, come quello di riforma del sistema radiotelevisivo, hanno innescato un dibattito così complesso, nel quale gli obiettivi politici si intrecciano ad interessi economici e battaglie di categorie.
Un dibattito spesso sfociato in scontri verbali, non solo tra
maggioranza ed opposizione, e capace di unire su fronti comuni
gruppi talvolta divisi, come editori e sindacati dei
giornalisti. Per il ministro Gasparri e la maggioranza la
riforma del sistema radio-tv aumenta gli spazi di pluralismo e
apre la strada alla rivoluzione digitale; e' una legge
liberticida, incostituzionale, costruita su misura degli
interessi del premier, obietta l'opposizione.
Ecco che cosa hanno detto politici e non sul ddl Gasparri a
partire dal messaggio inviato il 23 luglio del 2002 dal Capo
dello Stato alle Camere.
CIAMPI: NON C'E' DEMOCRAZIA SENZA PLURALISMO E IMPARZIALITA'
DELL'INFORMAZIONE. Nel messaggio, di 7 cartelle, il presidente
della Repubblica fissa i principi fondamentali entro i quali
dovra' nascere la nuova legge. Oltre a difendere pluralismo e
imparzialita' dell'informazione, Ciampi chiede l'emanazione di
una ''legge di sistema'', che dovra' ''regolare l'intera materia
delle comunicazioni'' e dei rapporti tra i vari mezzi e dovra'
tenere presente ''il ruolo centrale del servizio pubblico''.
GASPARRI: CI SONO TUTTE LE GARANZIE DI DIFESA DEL
PLURALISMO. Il ministro ha sempre difeso a spada tratta la sua
legge come baluardo per garantire il pluralismo dell'
informazione in linea ''pienamente conforme al messaggio del
Capo dello Stato, agli orientamenti della Corte Costituzionale e
alle direttive Ue''. Un provvedimento senza il quale ''la Rai
rischia il declino'' ma che al tempo stesso, secondo Gasparri,
aprendo le porte al digitale aumenta la pluralita' del panorama
informativo.
CHELI E TESAURO: LEGGE TENGA CONTO DIRETTIVE UE.
''Questa legge non e' in odore di santita' dal punto di vista
della concorrenza'', ha affermato il Garante della Concorrenza e
del mercato Giuseppe Tesauro il 19 settembre scorso mentre il
presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Enzo Cheli, durante l'audizione del 10 settembre presso le
commissioni Trasporti e Cultura della Camera, ha sostenuto che
il Sic, definito dalla Gasparri, ''e' una costruzione
disomogenea, personalmente l'avrei legato alla convergenza tra
tv e tlc''. Entrambi concordano nel definire il provvedimento
''una vera legge di sistema'' ma esprimono perplessita' sul
rispetto delle norme Ue da parte del ddl.
CONFALONIERI: NESSUN REGALO PER MEDIASET. Dal disegno di
legge Gasparri il presidente Mediaset e' convinto che non
arrivera' ''nessun regalo'' per le reti del Biscione. E
aggiunge, difendendo la nuova legge: ''Si e' detto: liberticida,
si va verso un regime fascista ma la Gasparri fotografa la
realta': il digitale e' stato introdotto nel 2001 dal
centro-sinistra''. E ancora oggi trova scandaloso chi ''tira per
la giacca'' il presidente Ciampi che dovra' firmare la legge.
MONTEZEMOLO: LA CARTA STAMPATA NON REGGEREBBE IL COLPO. Con
toni molto fermi il presidente della Fieg ha piu' volte
criticato la legge di riforma del sistema radiotelevisivo,
definendola come ''un'occasione mancata'' che ''aumenta la
disparita' gia' esistente tra tv e carta stampata soprattutto in
materia di raccolta pubblicitaria''. E in un'intervista a
'Famiglia Cristiana', nel luglio scorso, spiego' che se il ddl fosse approvato cosi' com'e' ''la carta stampata non reggerebbe il colpo''.
ANNUNZIATA: DETTA REGOLE PER ALCUNI E LASCIA FUORI ALTRI. Il
presidente Rai, che ha annunciato le dimissioni non appena il
ddl diventera' legge, non ha mai fatto mistero del suo punto di
vista. ''Non si puo' fare una legge che detta regole per alcuni
e lascia fuori altri e il conflitto d'interesse e' il grande
quadro in cui tutto si muove'', ha detto il 12 settembre alla
Festa dell'Unita' a Bologna arrivando a chiedere il giorno dopo
di bloccare in cda ogni discussione su nuove nomine perche'
secondo lei c'era ''il rischio di voti di scambio per arrivare all'approvazione della legge''.
ROMANI: SE NON PASSASSE PER RAI PERDITA SECCA DI 300 MLD LIRE
ALL'ANNO. E' la convinzione del presidente della commissione Trasporti della Camera Paolo Romani (Fi), per il quale ''sarà proprio il digitale a risolvere i problemi di pluralismo''.
FOLLINI: NON CI ENTUSIASMA MA LA VOTEREMO. Così il leader dell'Udc il 22 settembre scorso: ''Sono ben noti i dubbi miei e del mio partito sulla legge. Ma sono dubbi sul merito del
provvedimento e non sulla sua costituzionalita', che ritengo invece piena''.
FASSINO E RUTELLI: IGNORA MESSAGGIO CIAMPI. ''Il ddl Gasparri e' una legge assolutamente opposta e contraria al messaggio alle Camere del Capo dello Stato che chiedeva piu' pluralismo'' ha piu' volte detto il segretario dei Ds Piero Fassino che liquida il ddl come ''una legge pessima e incostituzionale''. Per il leader della Margherita 'è un provvedimento che lascia il dominio mediatico nelle mani di chi gia' lo detiene''.
COSSIGA: VEDREMO SE DON ABBONDIO DEL COLLE RESPINGERA' LEGGE MEDIASET. L'ex presidente della Repubblica e' intervenuto col suo caratteristico stile per bocciare il ddl e invitare Ciampi a rinviare la legge alle Camere. ''Vedremo un po' - ha detto Cossiga l'1 agosto - se il Don Abbondio del Colle avrà il coraggio di respingere la legge Mediaset quando sarà approvata oppure se ne lavera' le mani come ha fatto per il lodo Ciampi-Berlusconi''. (ANSA).
4. Il testo della legge
Ddl Senato 2175 - Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione
Capo I. PRINCÌPI GENERALI
Articolo 1. (Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge individua i princìpi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all’avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l’editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell’ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Articolo 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l’insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l’espressione "programmi" riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
b) "programmi-dati" i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) "operatore di rete" il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) "fornitore di contenuti" il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) "fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato" il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
f) "accesso condizionato" ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici; le imprese dell’editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di INTERNET; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione;
h) "servizio pubblico generale radiotelevisivo" il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
i) "ambito nazionale" l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all’ambito locale;
l) "ambito locale" l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini; l’espressione "ambito locale" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
m) "opere europee" le opere originarie:
1) di Stati membri dell’Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purchè le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell’Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Articolo 3. (Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Articolo 4. (Princìpi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all’odio comunque motivato o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti; d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all’acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell’attività dello sponsor o all’oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purchè tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l’adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un’apposita lista approvata con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
Articolo 5. (Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell’autorizzazione per l’attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l’autorizzazione non comporta l’assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d’autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell’attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l’operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all’utenza sulle stesse frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche forme di tutela dell’emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
2. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "il 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento".
Articolo 6. (Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l’osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Articolo 7. (Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all’articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata sino all’intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L’utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonchè agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all’abuso della credulità popolare anche in considerazione dell’attività del Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza".
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione della sanzione è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall’articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale".
15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento".
16. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza di cui all’articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell’articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell’importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2003. Qualora l’importo dovuto sia superiore a 5.000 euro potrà essere corrisposto in tre rate con scadenza 31 dicembre 2003, 28 febbraio 2004 e 30 aprile 2004.
Articolo 8. (Diffusioni interconnesse)
1. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell’orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni".
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l’autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. All’articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive".
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata.
5. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonchè i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l’interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall’articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Articolo 9. (Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo".
Articolo 10. (Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell’articolo 8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità delibera l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto".
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all’attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
8. All’articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni".
9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 11. (Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall’articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Articolo 12. (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;
b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
Articolo 13. (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Capo II - TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Articolo 14. (Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dall’articolo 15.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all’articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. All’articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all’ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse.
Articolo 15. (Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento delle risorse complessive del settore integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2.
4. Gli organismi di telecomunicazioni previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, come definiti dal medesimo regolamento, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire nel settore integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del settore medesimo.
5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2008, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all’articolo 8 della medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: "messaggi" è sostituita dalla seguente: "spot";
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: "se comprende forme di pubblicità" sono inserite le seguenti: "diverse dagli spot pubblicitari" e le parole: "le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli spot pubblicitari" e, al secondo periodo, la parola: "offerte" è sostituita dalle seguenti: "pubblicità diverse dagli spot pubblicitari".
8. L’articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:
"Articolo 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). – 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni".
Capo III - PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L’EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Articolo 16. (Delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato "testo unico della radiotelevisione", coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione europea e di quella nazionale, nonchè dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonchè nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all’Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un’autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa; ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell’emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni. 4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV - COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO
E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Articolo 17. (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, per l’anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonchè di altre attività correlate, purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Articolo 18. (Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione, è trasmesso all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1º gennaio dell’anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all’articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Articolo 19. (Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a novanta giorni.
9. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Articolo 20. (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tal fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell’unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2004. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
Articolo 21. (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell’operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di "RAI-Radiotelevisione italiana Spa" e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall’operazione di fusione.
3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per l’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall’operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d’azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria di cui all’articolo 25, comma 6.
Capo V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Articolo 22. (Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 23. (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonchè richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall’articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l’obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall’articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonchè rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell’esercizio dell’attività di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell’attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all’Allegato A annesso alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1º marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e in particolare gli articoli da 3 a 9.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dall’articolo 25.
Articolo 24. (Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
4. All’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti".
Articolo 25. (Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un’offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) entro il 1º gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l’effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Entro trenta giorni dal completamento di tale accertamento, l’Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l’ulteriore incremento dell’offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell’accesso ai medesimi.
4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.
5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.
6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell’articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l’effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall’attuazione dell’articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 7.
10. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 7, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
11. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all’articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l’attività di operatore di rete.
12. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all’estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: "ad onde corte per l’estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703";
b) all’articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: ", mentre le trasmissioni" fino alla fine del comma.
Articolo 26. (Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Articolo 27. (Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
Articolo 28. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell’articolo 3 e dell’articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
g) articolo 4, comma 8, limitatamente all’ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Articolo 29. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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5. I commenti
5a. Squilibrata e illiberale
di SALVATORE BRAGANTINI
La legge approvata ieri da una maggioranza che è riuscita a macinare decine di votazioni in un pomeriggio apre la strada ad un nuovo sistema che non promette certo di sciogliere il duopolio televisivo o di aumentare il pluralismo e la libertà del sistema dell’informazione. Le polemiche politiche in questi mesi sono state molto aspre, ma se cerchiamo di concentrarci sui nodi economici e istituzionali è difficile non rendersi conto che la nuova legge non risponde ai requisiti delle direttive comunitarie. Queste norme impongono rigorosi criteri di assegnazione e uso delle frequenze, criteri che devono essere obiettivi, trasparenti, noti ex ante , non discriminatori, e applicati in modo coerente nel tempo, come ricordato in Parlamento dall'Autorità Antitrust e da quella sulle comunicazioni. Il solo «criterio» previsto da questa legge è, invece, lo stato di fatto. Viene così cristallizzato quel «duopolio collusivo» fra Rai e Mediaset, nel quale un operatore è la miglior polizza di assicurazione sulla sopravvivenza dell'altro; tanto più che per la Rai è prevista una finta privatizzazione, nella quale nessun operatore potrà avere più dell'1% del capitale.
Si dice che il digitale riequilibrerà la situazione, con la sua teorica abbondanza di spazi; non è vero in quanto, a parte il fatto che la sua introduzione richiederà dai 6 ai 10 anni, solo le risorse pubblicitarie consentono di investire nei contenuti, che portano l'audience, che porta la pubblicità, e così via. Il cerchio non si spezza. Chi, come me, ama la montagna, avrà senz’altro un canale digitale sull’alpinismo, ci saranno tante nicchie specialistiche con la loro pubblicità settoriale. Ma nessuno potrà raggiungere la «massa critica» necessaria per sfidare i grandi network sul calcio, l’informazione o l’intrattenimento per il grosso pubblico.
Il mantenimento dello status quo, a sua volta, consente di perpetuare l'attuale squilibrio nella raccolta pubblicitaria, unica fonte di ricavo dei network e risorsa vitale anche per la carta stampata; continuerà così una situazione nella quale le tv raccolgono in Italia quasi il 60% della pubblicità, contro un terzo del totale nel resto del mondo sviluppato. Di più, due network, da soli, raccolgono il 95% della torta pubblicitaria televisiva (oltre il 50% del mercato totale), mentre i primi due editori di quotidiani si fermano ad un quinto della raccolta totale.
I limiti antitrust della legge - massimo il 20% del totale delle risorse del Sistema Integrato delle Comunicazioni (Sic) per un operatore - non sono stabiliti con riferimento al mercato rilevante come individuato dall'Autorità Antitrust, bensì ad una torta ampliata a dismisura, come ha argomentato con grande chiarezza Sabino Cassese sul Corriere del 26 settembre scorso. Sarebbe come se, per vedere se un operatore dell'auto ha una posizione dominante, ci si riferisse anche ai mercati di aerei, navi, treni, moto e tutto quanto consente gli spostamenti. Il 20% del Sic, secondo Il Sole 24 Ore , vale 6,4 miliardi di euro, il che vuol dire che il limite antitrust consentito dalla «Gasparri» ad un singolo operatore è pari al 90% della raccolta pubblicitaria di stampa e Tv nel 2003. Mica male!
Dall'assenza di concorrenza nel settore pubblicitario sono danneggiati sia i consumatori, sia i produttori; entrambe pagano di più il prodotto che acquistano. Per tutelare imprese e cittadini bisognerebbe introdurre misure «asimmetriche», volte a portare finalmente la concorrenza in questo settore. Lungi dal farlo, la legge anzitutto taglia gordianamente il nodo delle telepromozioni, che Tar, Consiglio di Stato e Corte di Giustizia delle Comunità europee ritenevano soggette ai limiti di affollamento pubblicitario, escludendole dal tetto, che così si alza ancor più verso il cielo. Inoltre, essa autorizzerà, fra qualche anno, l'ingresso dei duopolisti (di fatto la sola Mediaset), in un settore apertissimo alla concorrenza come quello dei quotidiani, mentre gli editori di giornali non avranno niente da comprare, se si eccettuano l'1% della Rai (per non contare nulla), o il 100% di Mediaset (per il quale servirebbero risorse enormi, che non hanno).
Parafrasando Talleyrand, potremmo dire che approvare la Gasparri è stato peggio che un crimine: è stato un (grave) errore.
(Corriere della Sera del 3 dicembre 2003)
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5b. Prima dei «new media» c'è una tv indipendente
di GIANNI RIOTTA
La legge Gasparri rilancia il conflitto di interessi del premier Silvio Berlusconi con la tutela di Mediaset, toglie ossigeno pubblicitario ai cianotici quotidiani italiani, assicura al governo il controllo della Rai, rinvia ogni garanzia di pluralismo all'alea della tecnologia digitale, ignora il mandato di chiarezza della Corte costituzionale e contraddice forma e sostanza del messaggio del presidente Carlo Azeglio Ciampi sulla libertà di informazione. E' una pessima legge. Giovanni Sartori e Sabino Cassese ne hanno illustrato sul Corriere della Sera i pericoli. Per Sartori la Gasparri comporta «una concentrazione di poteri (...) manifestamente incostituzionali». Per Cassese si muove in un ambito di «oscurità normativa». Piero Ostellino la considera «un'auto lanciata a grande velocità verso un burrone». Vi basta? A me sì. Il dibattito sulla liceità della Gasparri, a petto della Costituzione, infuria accompagnato dalla polemica, «Ciampi firmerà o no?», con tanti «bene informati» pronti a giurare di sì e altrettanti «bene informati» che assicurano di no. Titanic si fida del presidente: se apporrà la sua firma vorrà dire che non ha individuato incongruenze. Ma anche se la legge Gasparri non violasse la lettera della Costituzione resterebbe comunque dannosa e di parte.
Il sistema maggioritario che l'Italia ha adottato, lo ricorda Ciampi, richiede ricca libertà di espressione, perché la maggioranza dispone già di un premio politico. Se a questo potere si aggiungono le reti private, la lottizzazione della Rai, la compravendita di testate stampa accanto a quelle schierate in scuderia e la minaccia del mercato pubblicitario sui giornali indipendenti, il panorama si fa gramo. Gli effetti saranno nefasti, per tutti. Dentro la maggioranza, gli alleati, uomini di Alleanza nazionale per primi, vedranno la loro esposizione in video e in prima pagina salire, o scendere, secondo la loro fedeltà. L'opposizione vedrà affievolirsi le voci raziocinanti (Barenghi cacciato dalla direzione del manifesto !) a vantaggio dei faziosi. Imprenditori e sindacati saranno esposti alla tenaglia dei media controllati dal governo, perdendo potere negoziale. La democrazia libera e piena di voci, anche stridule, non è solo un sistema giusto, è soprattutto un sistema efficiente, commette meno errori perché il dibattito promuove scelte ponderate.
Quando Berlusconi lanciò le sue reti, la qualità dell'informazione migliorò e il Tg5 di Enrico Mentana stimolò i sonnolenti Tg Rai a evolversi. Oggi, sulla rivista The New Yorker , Mentana conclude amaro che nella tv italiana si può essere due cose: o un uomo di Berlusconi o un uomo di Berlusconi.
Gasparri affida la nostra libertà al digitale e conta così di sfuggire al mandato della Corte costituzionale. Credete a chi, come me, coltiva con amore le nuove tecnologie dei media. Prima di dare al popolo le brioche dei new media occorre assicurare il pane di stampa e tv indipendenti. Guardate il recente Indice del Digitale, curato dall'International Communication Union ( www.itu.int ).
In una «classifica del digitale», dove 1 è il punteggio migliore e 0 il peggiore, la Svezia è in testa con lo 0,85 e la Nigeria ultima con lo 0,04. L'Italia è solo ventunesima, dietro Corea, Hong Kong, Finlandia. Non siamo neppure tra i primi dieci nella classifica europea avulsa e non sprofondiamo indietro solo perché il boom dei telefonini ci assiste. Il nostro «indice digitale» complessivo è in grave ritardo e non possiamo affidargli la libertà di pensiero. Le preoccupazioni sul conflitto di interessi di Silvio Berlusconi arrivano al dunque. La Gasparri è una legge pessima e va modificata, in radice.
(Corriere della Sera del 3 dicembre 2003)
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5c. I grandi giornali bocciano unanimi la norma sulla tv. L'eccezione del Giornale: "Una legge con la 'elle' maiuscola"
Il "no" dei quotidiani
ROMA, 3 dicembre 2003. "Contratto con se stesso". "Squilibrata e illiberale". "Lo strano caso della legge futurista". Non lasciano dubbi i titoli dei commenti sulle prime pagine dei grandi quotidiani italiani. La legge Gasparri, approvata ieri, non piace affatto. Cominciamo con “La Repubblica”, che apre con il titolo: "Tv, la legge di Berlusconi". L'editoriale di Ezio Mauro, che va sotto il titolo "Contratto con se stesso", è una condanna della legge e insieme un avvertimento preoccupato sul suo significato: "Questa legge viola la Costituzione, aggira le sentenze della Corte e dell'Antitrust, irride il messaggio del presidente della Repubblica sul pluralismo informativo, toglie ogni tetto allo strapotere economico e informativo di Mediaset, dirotta nuove risorse sulle televisioni indebolendo gravemente la carta stampata". Per il direttore di Repubblica la Gasparri "altera le regole del gioco politico, trasformando la televisione nell'ultima ideologia italiana, fonte perpetua di potere del berlusconismo. Una legge che deforma l'informazione, il pluralismo, il mercato del consenso. Ecco perché - conclude Mauro - diciamo che la qualità della nostra democrazia da ieri è pericolosamente impoverita".
A Salvatore Bragantini è affidato il corsivo del Corriere della Sera dal titolo: "Squilibrata e illiberale". Bragantini sostiene che la Gasparri mantiene lo stato di fatto, e cioè il “duopolio collusivo fra Rai e Mediaset". Analizzando con precisione i nodi dei limiti antitrust e dellla pubblicità, il fatto che il digitale richiederà tra 6 e 10 anni, Bragantini conclude che "approvare la Gasparri è stato peggio che un crimine: è stato un (grave) errore".
Con un titolo da racconto, Lugi la Spina per La Stampa definisce "Lo strano caso della legge futurista" la Gasparri. Perché se la Gasparri regolamenta cose che avverranno, "nel frattempo le conseguenze per il pluralismo dell'informazione e per le garanzie di equilibrio democratico, in un settore così delicato, sono tutt'altro che rassicuranti".
Carlo Fusi per Il Messaggero sostiene che il vero vulnus della Gasparri è quello di sempre: "il conflitto di interessi". Non averlo risolto è il "vero problema", perché "il centro-destra, a cominciare dal suo indiscusso leader, ha perso un'occasione, macchiando la sua credibilità. E non può prendersela con altri che con se stesso".
"Missione compiuta" per Vittorio Emiliani de L'Unità: con la le legge Gasparri secondo l'editorialista "il padrone ha avuto tutto". La legge sulla tv significa per il premier "avere ottenuto un capolavoro di sartoria, dopo un intero guardaroba di leggi cucite su misura". Stesso argomento usa Il Manifesto titolando "A sua immagine" il commento sulla Gasparri.
"Il futuro cambia musica" è, invece, non certo a sorpresa, il titolo del commento de Il Giornale che definisce la Gasparri "una legge con la 'elle' maiuscola, non una leggicola né un decreto tappabuchi". Il vero problema di questa legge? Che con la sua approvazione "arriva il principale nemico della sinistra: la vera concorrenza nel campo delle comunicazioni".