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Stampa

Diffamazione
a mezzo stampa

Quando la cronaca
imprecisa
esclude la condanna

Non vale ad escludere la “verità del fatto”, e con essa l’applicabilità della scriminante del diritto di cronaca, la circostanza che il giornalista sia incorso in modeste e marginali “imprecisioni” ed inesattezze, che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale. A tal fine, ciò che rileva, per l’apprezzamento della sussistenza della scriminante, è la verità del “nucleo centrale” della notizia e quindi del fatto esposto, potendosi così applicare la scriminante anche alla notizia “sostanzialmente vera”, ma solo riportata con particolari imprecisi e comunque superflui perché incapaci di cambiare il senso della notizia stessa.

di Giuseppe Amato
per www.ipsoa.it 17/11/2011

In tema di diffamazione, la causa di giustificazione del diritto di cronaca è applicabile anche quando la notizia sia riportata con imprecisioni ed inesattezze, purché modeste e non idonee a modificare la sostanza dell'informazione. Interessante decisione con la quale la Cassazione circoscrive l’ambito di operatività della scriminante del diritto di cronaca nella diffamazione a mezzo stampa.


Come è noto, con riguardo al diritto di cronaca, risulta assodato, in giurisprudenza, che questo è legittimamente eserci¬tato a condizione che:


a) la notizia pubblicata sia vera (requisito della "verità" della notizia);


b) esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale (requisito della "pertinenza");


c) l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività (requisito della c.d. "continenza"; che va apprezzato, per incidens, in relazione all'intero contenuto espositivo dell'articolo ed al complesso della pubblicazione, rappresentata anche dal titolo e dal modo di presentazione) (tra le tante, Cassazione, Sezioni unite, 30 giugno 1984, Ansaloni).


Qui la Corte ha verificato se il parametro della “verità” della notizia è rispettato anche in presenza di un’informazione caratterizzata da dati imprecisi, inesatti, “non veri”.


La risposta è stata positiva, sia pure con alcune corrette puntualizzazioni. Secondo la Corte, infatti, nella diffamazione a mezzo stampa, per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 c.p., anche in termini di putatività ex articolo 59, comma 4, c.p., è necessario che la verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, sia rispettata per tutti quegli elementi che costituiscono l'”essenza” e la “sostanza” dell'intero contenuto informativo della notizia riportata.


I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi ne' determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia, non possono invece essere presi in considerazione, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di informazione ed escludere l'operatività della causa di giustificazione.


In altri termini, non vale ad escludere la “verità del fatto”, e con essa l’applicabilità della scriminante del diritto di cronaca, la circostanza che il giornalista sia incorso in modeste e marginali “imprecisioni” ed inesattezze, che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale.


A tal fine, ciò che rileva, per l’apprezzamento della sussistenza della scriminante, è la verità del “nucleo centrale” della notizia e quindi del fatto esposto, potendosi così applicare la scriminante anche alla notizia “sostanzialmente vera”, ma solo riportata con particolari imprecisi e comunque superflui perché incapaci di cambiare il senso della notizia stessa.


(Sentenza Cassazione penale 02/11/2011, n. 39346)


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


In http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/quando_la_cronaca_imprecisa_esclude_la_condanna_id1058587_art.aspx


 


 


 





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