INPGI - GIORNALISTI – CALCOLO DELLA PENSIONE
L'anzianità contributiva - La retribuzione pensionabile – Deroghe - L'aliquota di rendimento - Ufficio competente
In http://www.inpgi.it/?q=node/218#anzianita-contributiva
Gli elementi sui quali si basa il calcolo della pensione sono :
1) l'anzianità contributiva;
2) la retribuzione pensionabile.
L'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
E' data dal totale di tutti i contributi versati da un giornalista nell'arco dell'intera vita lavorativa. Ai fini del calcolo della pensione l'anzianità contributiva va suddivisa in quattro blocchi.
Il primo blocco (che chiameremo "A") è costituito dagli anni di contribuzione maturati precedentemente al 31.12.92.
Il secondo blocco (che chiameremo "B") è costituito dai contributi versati dal 1.1.93 al 31.7.98.
Il terzo blocco (che chiameremo "C") è costituito dalle contribuzioni versate a partire dal 1.08.98.
Il quarto blocco (che chiameremo "D") è stato introdotto con la delibera C.d.A. n°2 del 24/01/2007 per le contribuzioni versate a partire dal 1.01.06.
LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE
Per poter calcolare la pensione occorre innanzitutto ricavare la retribuzione pensionabile dell’iscritto. Ciò avviene in modo diverso a seconda che si riferisca a periodi di contribuzione antecedenti al 31.12.92, compresi tra il 1.1.93 e 31.7.98, compresi tra il 1.8.98 ed il 31/12/2005 oppure successivi al 1.01.2006.
Per la "Quota A" (che è riferita alle anzianità contributive maturate fino al 31.12.92) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 5 anni precedenti la domanda, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori (di tutta la carriera).
Per la "Quota B" (che è riferita alle anzianità contributive maturate a partire dal 1.1.93) la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione successivi al 31.12.92 e dagli eventuali ultimi 5 anni precedenti il 31.12.92.
Da tale media annua devono essere escluse quelle retribuzioni (successive al 1.1.92) che, rivalutate, siano singolarmente inferiori del 10% rispetto alla media; le retribuzioni così escluse dal calcolo (perchè inferiori per un importo superiore al 10% della media) non possono però superare il 35% degli anni di contribuzione successivi al 31.12.92.
Per i giornalisti che al 31.12.92 possano far valere almeno 15 anni di contribuzione, la retribuzione pensionabile da prendere in considerazione per il calcolo della "Quota B", è determinata sulla base della media degli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la domanda ovvero dei migliori 10 in assoluto di tutta la carriera, rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, più l'1% per ogni anno.
Per la "Quota C" bisogna distinguere due ipotesi:
· per coloro che risultavano iscritti all'Istituto prima del 24.7.98, la retribuzione pensionabile è quella calcolata per la "Quota B";
· per coloro che risultano iscritti all'Istituto dopo il 24.7.98 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione.
Per la "Quota D" - che è relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2006 - la retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione.
DEROGHE al nuovo sistema di calcolo (quota D) in vigore dal 1°/01/2006:
1.Per tutti i trattamenti pensionistici liquidati o certificati, entro il 24 aprile 2007, sono fatti salvi i criteri di calcolo ad essi applicati o certificati.
2. Per gli iscritti che anteriormente alla data del 24 aprile 2007 avevano maturato il diritto alla liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità valgono le precedenti normative di calcolo relativamente alle contribuzioni maturate fino all’approvazione delle nuove modifiche regolamentari (24 aprile 2007).
3. Tutte le domande di pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti, che saranno prodotte dopo la data del 24 aprile 2007 saranno calcolate sulla base delle nuove normative introdotte, salvo i casi previsti al precedente punto 2.
L'ALIQUOTA DI RENDIMENTO
L'importo annuo della pensione è calcolato applicando alla retribuzione media pensionabile individuale (rivalutata ISTAT) un'aliquota di rendimento, in modo diverso a seconda che ci si riferisca alla "Quota A", alla "Quota B", oppure alle Quote "C" e "D".
LA MEDIA RETRIBUTIVA DELLA CATEGORIA è determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione in base al rapporto intercorrente tra l'ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi ed il numero dei giornalisti contribuenti, così come risultano dal bilancio dell'anno a cui la media va riferita.
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Note sul sistema retributivo e sul sistema contributivo
1- Il sistema di calcolo della pensione, denominato "sistema retributivo", commisura l'importo del trattamento spettante all'anzianità posseduta all'atto della cessazione e alla retribuzione percepita nell'ultimo periodo lavorativo.
2- Il sistema contributivo differisce notevolmente dal sistema retributivo; infatti, la prestazione pensionistica non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente nell'arco dell'intera sua vita lavorativa. L'importo della pensione annua calcolata con i criteri del sistema contributivo si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta).
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Nel sito dell’Inpgi tutta la casistica (in In http://www.inpgi.it/?q=node/218#anzianita-contributiva)
UFFICIO COMPETENTE
Servizio Prestazioni
Ufficio Pensioni
Roma 00198 - Via Nizza, 35
telef. 0685781 – ( togliere l’1 finale e aggiungere interno 219 oppure 223)
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Milano, 20 aprile 2011
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