Roma, 13 febbraio 2011. Da una ricerca su internet mi sono casualmente accorto che circa un anno fa sono cambiati ben 4 articoli (26, 27, 29, 37) della legge n. 69 del 1963 sull'Ordinamento della professione di giornalista e che ne é stato addirittura aggiunto uno del tutto nuovo (il 31 bis). Inoltre le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" e "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorrano nella legge del 1963, sono state sostituite automaticamente dalle seguenti: "Ministro della giustizia" e "Ministero della giustizia". Le novità sono racchiuse nell’art. 54 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 intitolato: "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010, che ha così integrato la legge istitutiva dell'Ordine n. 69 del 3 febbraio 1963 (pubblicata in G.U. 20/2/63, n.49). Ed ecco il testo dell’articolo 54.
D.Lgs. 26-3-2010 n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.).
PARTE SECONDA. Titolo I. (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia).
Art. 54 Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista
1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: «la loro residenza» sono inserite le seguenti: «o il loro domicilio professionale,».
2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: «la residenza» sono inserite le seguenti: «o il domicilio professionale».
3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.»;
b) al secondo comma, le parole da: «entro» a: «iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CR»;
4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.».
5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: «residenza», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «o domicilio professionale».
6. L'espressione: «Ministro di grazia e giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministro della giustizia»; l'espressione: «Ministero di grazia e giustizia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «Ministero della giustizia».».
Note all'art. 54:
- Il testo degli articoli 26, 27 e 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recitano:
«Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti
nell'albo di Roma.».
«Art. 27 (Albo: contenuto). - L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.».
«Art. 29. (Iscrizione nell'elenco dei professionisti). - Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'eta' non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno diciotto mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneita' professionale di cui all'art. 32.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del titolo III, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
La iscrizione e' deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'art. 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".
“Art. 31-bis. Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti.
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.
Mi sembra che quasi nessuno si sia sinora accorto di tali novità, tanto é vero che attualmente non figurano neppure nel sito on line dell'Ordine dei Giornalisti: http://www.odg.it/content/legge-n-691963
Ritengo pertanto che le nuove norme vadano al più presto inserite nel sito del Cnog al posto di quelle ormai superate e fatte conoscere a tutti anche con un comunicato ufficiale dell'Ordine.
Pierluigi Roesler Franz
Consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti
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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6195
Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (1). Ordinamento della professione di giornalista (2).
(versione adeguata alla normativa comunitaaria con l'art. 54 del dlgs 26 marzo 2010 n. 59).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1963, n. 49.
(2) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.
In coda:
A) Giornalisti stranieri in Italia e cittadini stranieri che intendono diventare giornalisti in Italia. Le procedure stabilite dal Consiglio nazionale d’intesa con il Ministero della Giustizia (Circolare n. 1/2005).
B) DECRETO 17 novembre 2006, n. 304. Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista. (GU n. 7 del 10-1-2007)
C) La professione (italiana) di giornalista è pienamente riconosciuta dall’Unione europea - analisi di Franco Abruzzo
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