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Stampa

Sentenza della
Corte europea dei
diritti dell'uomo

Si rafforzano
le tutele per le
fonti dei giornalisti

di Marina Castellaneta
per Il Sole 24 Ore 16/9/2010

IN CODA una ricerca di Franco Abruzzo sul diritto di cronaco visto da Strasburgo.

 


La tutela delle fonti dei giornalisti prima di tutto. Anche se la consegna di un documento può servire all'autorità giudiziaria a individuare l'autore di un crimine. Questo perché, se la stampa fosse costretta a consegnare in blocco documenti e file all'autorità giudiziaria perderebbe la possibilità, anche in futuro, di ottenere informazioni perché le fonti non avrebbero più  fiducia nei reporter. Lo ha detto il massimo organo giurisdizionale della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Grande Camera che, in una sentenza depositata nei giorni scorsi, con la quale ha condannato i Paesi Bassi (ricorso n. 38224/03, Sanoma) per violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea che garantisce il diritto alla libertà di espressione, ha rafforzato la tutela della libertà di stampa in tutta Europa. Per la Grande Camera, che ha ribaltato il giudizio della Camera, costringere il giornalista a consegnare all'autorità giudiziaria un cd-rom che contiene fotografie infrange il diritto alla libertà di espressione e pregiudica il diritto della collettività a essere informata. Questa la vicenda: l'editore di un giornale olandese, che aveva incaricato un reporter di fare un'inchiesta sulle corse illegali di automobili, era stato costretto dall'autorità giudiziaria a consegnare un cd-rom di fotografie utile per identificare gli autori di alcuni reati. Il giornalista, che aveva avuto il permesso di seguire l'evento a patto di non svelare l'identità dei partecipanti, si era rifiutato di eseguire l'ordine del procuratore. Il redattore capo era stato arrestato é poi rilasciato, ma era stato costretto a consegnare il cd. Per il giudice nazionale, infatti, le indagini prevalevano sul privilegio del giornalista a non divulgare la fonte. Anche la Camera della Corte europea aveva dato ragione alle autorità olandesi, ma la Grande Camera, con un verdetto all'unanimità, ha ribaltato il giudizio considerando di vitale importanza la tutela, anche indiretta, delle fonti. L'acquisizione di documenti che conduce a individuare le fonti di un giornalista - ha chiarito Strasburgo - non ha soltanto un effetto negativo su chi ha fornito notizie dietro garanzia di anonimato o sul singolo giornalista, ma sul giornale «la cui reputazione potrebbe essere colpita negativamente agli occhi delle future potenziali fonti e della collettività, che ha un interesse a ricevere informazioni attraverso fonti anonime». Il sequestro di documenti in un giornale, anche senza che venga richiesto a un giornalista di svelare la fonte, ha una diretta conseguenza negativa per la libertà di stampa e rischia di paralizzare l'intera àttività di un giornale. Misure nei confronti della stampa, poi, possono essere prese solo dopo un attento esame di un giudice terzo rispetto agli inquirenti, con l'obiettivo di verificare l'applicabilità di provvedimenti meno invasi


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STRASBURGO – SENTENZE.


La Convenzione e la Corte


europea dei diritti dell’uomo


ampliano il diritto di  cronaca


(“dare e ricevere notizie”)


e proteggono il segreto


professionale dei giornalisti.


(In coda la raccomandazione


R7/2000  sul segreto


 professionale dei giornalisti


approvata dal Consiglio d’Europa).


 


Il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla  Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile  nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti  sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1°  dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali della Ue e  la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiani.



di  FRANCO ABRUZZO


(dal 1989 al 2007 presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia)


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