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Sentenza disciplinare.
Recuperata la delibera
dell’Ordine di Milano:
radiato un pubblicista
(direttore di Marketpress)
dal Tribunale di Milano

La sentenza in allegato


Milano, 12 aprile 2007. Radiato il giornalista pubblicista Gianfranco Rosso, direttore di Marketpress, dal Tribunale civile di Milano su conforme richiesta della Procura generale. Il tribunale ha recuperato la severa  delibera dell’Ordine di Milano, che era stata poi “corretta” dall’Ordine nazionale, il quale aveva preferito infliggere una sanzione di sospensione di 12 mesi. Il  “buonismo” del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti è stato contestato duramente dalla Procura generale di Milano (nella persona dell’avvocato generale Manuela Romei Pasetti, in pratica il numero 2 dell’Ufficio), scesa in campo in difesa della linea dura dell’Ordine della Lombardia. Il caso riguarda, come dettio,  il giornalista pubblicista  Gianfranco Rosso, radiato dall’Albo con la delibera 18 gennaio 2006 pronunciata dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La sanzione è stata ridotta  alla sospensione di 12 mesi dal Consiglio nazionale con delibera 5 luglio 2006. In questa seconda delibera si legge: “Il Consiglio nazionale non ha notizia di ulteriori comportamenti lesivi della dignità dell’Ordine professionali compiuti dal Rosso in epoca successiva a questa lettera e quindi auspica che questo sia il segno di un ravvedimento dei comportamenti”. La lettera è quella inviata il 7 novembre 2005 da Rosso all’avvocato generale Romei Pasetti con la quale dichiara la sua disponibilità “a deporre le ostilità” nei confronti dei colleghi presi di mira, “impegnandosi a non implementare la lite con ulteriori azioni, anche a sua difesa, aventi contenuti analoghi a quelli sin qui noti alla magistratura civile e penale competente”. L’avvocato generale ha chiesto alla V sezione civile del Tribunale  che sia ripristinata la sanzione della radiazione. Il tribunale  ha deciso, ripristinando la radiaiaone..


L’accusa a Rosso è stata così riassunta dall’avvocato generale: “Dal complessivo contesto risulta che  i fatti che si assumono posti in essere dal giornalista Rosso sembrano essere, nelle loro modalità di realizzazione, continuata e concretizzata in luogo pubblico, in contrasto con la dignità professionale del giornalista, con il rispetto della sua reputazione e, in ultima analisi, in contrasto con il rispetto della dignità dell’Ordine professionale cui il pubblicista appartiene. Ed invero i comportamenti denunciati nei plurimi esposti si traducono in manifestazioni persecutorie di Gianfranco Rosso finalizzate ad escludere, puntigliosamente, dalla partecipazione a conferenze stampa (rectius manifestazioni commerciali aperte ai giornalisti) – certamente non riservate ed esclusive – soggetti a suo “insindacabile” giudizio non legittimati ad assistervi. Egli si arroga cioè di individuare le persone legittimate a partecipare a tali manifestazioni aperte ai giornalisti (qualifica peraltro non strettamente necessaria per la partecipazione) facendo, se del caso, escludere i presunti non legittimati con l’intervento delle forze dell’ordine”.


La dottoressa Romei Pasetti ha  presentato reclamo al Tribunale Civile di Milano (sezione 5° civile), chiedendo che a Gianfranco Rosso sia inflitta la sanzione della radiazione, perché la delibera del Consiglio nazionale è “non corretta e illogica”. Scrive ancora Manuela Romei Pasetti: “Il Consiglio nazionale ha dedotto il ravvedimento da una lettera di intenti non seguita da ulteriori comportamenti lesivi”, senza valutare “l’entità della grave condotta, reiterata nel tempo, compromissiva della dignità professionale degli iscritti all’Ordine”. “La lettera del 7 novembre 2005 e l’interruzione dei comportamenti aggressivi del Rosso sembrano, a parere di questo ufficio, doversi mettere in relazione soltanto con la pendenza del procedimento disciplinare in questione  e non con un serio ravvedimento che possa indurlo a ragionevolezza con cessazione dei comportamenti ostili”.


In un’altra vicenda precedente Rosso era stato radiato dall’Ordine di Milano; anche questa sanzione era stata ridotta dal Consiglio nazionale a quella della censura.


Si legge nella sentenza del Tribunale: Invero, esaminando la successione degli esposti , deve concordarsi con il Procuratore Generale che successivamente al primo procedimento disciplinare conclusosi in data 18/3/2004 con la censura, gli episodi contrastanti con la dignità professionale del giornalista e dell' Ordine si sono addirittura intensificati e che anche successivamente alla citata dichiarazione d'intenti del 7/11/05 gli stessi non sono affatto cessati, per cui la promessa desistenza del Rosso aveva evidentemente il solo scopo di incidere sull'esito del procedimento disciplinare in corso. Come lo stesso Consiglio Nazionale ha constatato - non facendone però seguire le debite conseguenze - il Rosso non ha tratto alcun insegnamento dalla prima sanzione e neppure ha apprezzato l'indulgenza una prima volta dimostrata nei suoi conftonti.


Tale giudizio trova ampia conferma anche nel tenore letterale del reclamo in questa sede proposto dal Rosso in cui si insiste nel qualificare la sua condotta come "una lite solitaria contro un manipolo di persone dedite a vestire illegittimamente i panni di giornalisti" e si lamenta che l'Ordine "si sia lavato le mani lasciando il Rosso esposto a tutte le insidie procurate dal sodalizio accusatorio", ignorando totalmente quanto il Consiglio regionale aveva spiegato nella decisione 18/23/1/06, che cioè coloro che intendono iscriversi all'Albo dei pubblicisti devono svolgere per due anni in maniera non occasionale e retribuita attività giornalistica e pertanto non possono essere esclusi dalla partecipazione ad eventi non riservati esclusivamente ai giornalisti iscritti; che la collaborazione giornalistica può essere esercitata da chiunque e non richiede iscrizione nell'elenco professionale, trattandosi di cosa diversa dall'inserimento a tempo pieno nella redazione di una testata registrata, che implica invece esercizio professionale ed esige l'iscrizione all'Albo, che dunque la pretesa del Rosso era del tutto ingiustificata e dettata da meri interessi personali. Non può dubitarsi dunque che le condotte del Rosso, da costui non smentite per sussistenza e modalità di estrinsecazione, si qualifichino come assolutamente arbitrarie, lesive del decoro e della dignità della categoria e della sua persona di giornalista, contrarie a doveri di lealtà e di collaborazione e ai diritti fondamentali di libertà, di movimento, di libera manifestazione del pensiero”.


Scrive ancora il Tribunale: E contrarie altresì al principi fondamentali della carta dei doveri del giornalista dell'8/7/1993:


"Il giornalista deve rispettare, coltivare, difendere, il diritto d'informazione di tutti i cittadini" e non quindi creare dei circuiti privilegiati o esclusivi di circolazione di notizie nell'ambito della stessa categoria;


"Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza" e sembra, invece, proprio questa la finalità ispiratrice dell'agire professionale dell'incolpato.


In ordine al trattamento sanzionatorio, premesso che le condotte contestate costituiscono illecito disciplinare pur in assenza di tipicizzazione legale, in quanto lesive del decoro e della dignità professionali del giornalista e dell'ordine professionale (art. 48 L.63/69), va ancora osservato che le sanzioni elencate negli artt. 52-53-54 della legge professionale presuppongono illeciti che, per quanto gravi, non mettono in dubbio la idoneità dell'incolpato a continuare a svolgere l'attività di giornalista con il decoro e la dignità necessari a non intaccare quell'imprescindibile sentimento di stima che deve esistere nei contronti dei rappresentati di una categoria che attraverso l'informazione svolge una rilevante funzione di promozione del progresso civile e culturale della società. Nella fattispecie si deve ritenere che detto rapporto è ormai venuto meno e che neppure possano essere recuperati spirito di collaborazione e cooperazione nei confronti degli altri giornalisti, che solo un atteggiamento di apertura, di manifesta lealtà e buona fede può garantire e preservare, condizioni che il Rosso non sembra interessato a mantenere o recuperare. In altre parole, la situazione appare così irreversibilmente deteriorata da far ritenere non più compatibile la permanenza del Rosso nell'albo professionale, ne discende che unico provvedimento idoneo e proporzionato all'entità ed alla natura degli addebiti sia rappresentato dalla radiazione”.


 


 







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