Milano, 17 giugno 2010. A distanza di tre anni rimbombano nella mia testa e nel mio cuore le parole che un giudice (Mariaclementina Forleo) pronunciò al Convegno di Bema dedicato al rapporto Informazione/Giustizia: “Nessuna riforma potrà “imbavagliare” la cronaca, pena la sua illegittimità costituzionale, sempre che evidentemente si sia in presenza di un rilevante interesse pubblico alla notizia, e ciò soprattutto quando gli interlocutori delle conversazioni legittimamente intercettate e poi pubblicate svolgano funzioni pubbliche o rivestano ruoli pubblici, per ciò solo rinunciando a dimensioni riservate della propria esistenza che non siano chiaramente di tipo squisitamente “privato”. In tal senso peraltro depone la recente sentenza della Corte Europea che ha condannato la Francia - il cui sistema appare analogo a quello che si vorrebbe introdurre con il citato ddl - per violazione dell’art. 10 della Convezione europea sui Diritti dell’Uomo”. Frattanto è accaduto che la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (con le sentenze della Corte di Strasburgo) è, dal dicembre 2009, l’articolo 6 della Costituzione europea (Trattato di Lisbona), mentre la nostra Corte costituzionale in tre sentenze ha scritto che la Convenzione e le correlate sentenze sono diritto interposto applicabile automaticamente dalle autorità giudiziarie italiana e con una quarta (59/1995) ha deciso che le intercettazioni, contenute nel fascicolo processuale, sono pubblicabili alla vigilia della prima udienza del processo penale.
Il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1° dicembre 2009 la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fa parte della Costituzione europea.
Nonostante questa premessa, i giudici italiani non applicano Strasburgo e continuano: a) a sottoporre a perquisizioni giornali e giornalisti, violando il segreto professionale dei giornalisti protetto dall’articolo 10 della Convenzione (sentenze Goodwin, Roemen, Tillack). Il diritto del giornalista a non rivelare le sue fonti informative non può essere considerato come un privilegio da riconoscere o non a seconda del carattere lecito o illecito della fonte, ma costituisce parte della libertà di stampa e deve essere trattato con la massima attenzione; b) a ignorare che il diritto della stampa di informare su indagini in corso e quello del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti prevalgono sulle esigenze di segretezza. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza del 7 giugno 2007 (Dupuis-Pontaut), ha condannato la Francia per violazione della libertà di espressione. Questo perché i tribunali interni avevano condannato due giornalisti che avevano pubblicato un libro sul sistema di intercettazioni illegali attuato durante la Presidenza Mitterrand; c) a sottovalutare che “le sanzioni pecuniarie sproporzionate tolgono la libertà di espressione a chi viene condannato” (sentenza Riolo); d) a non porre attenzione alla sentenza del 10 febbraio 2009 (caso Finlandia), che attribuisce ai reporter ampi poteri di valutazione sulle modalità di pubblicazione di una notizia accompagnata da una fotografia. Anche se si tratta della divulgazione del nome dell'imputato prima dell'udienza e dei capi d'imputazione su un processo penale ancora pendente”. I giudici nazionali non possono verificare se è necessario o meno pubblicare una foto o una notizia; d) a condannare al carcere i giornalisti, mentre le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche quando, nella prassi, il carcere è convertito in ammende pecuniarie e la pena è sospesa (sentenza 2 aprile 2009, ricorso Kydonis, Grecia); e) a non considerare che (Diario 16 v. Spagna) si possono forzare i titoli: rientra nella libertà di stampa e non ci può essere condanna.
GLI ERRORI E LE PAURE DELLA FNSI NEL DENUCIARE LE OMISSIONI DEI GIUDICI RIGUARDO A STRASBURGO. E’ evidente che il sindacato dei giornalisti da anni avrebbe dovuto avviare una campagna di pressione sui giudici, sull’Anm, sul Csm, investendo del problema il Capo dello Stato e il Parlamento. La mancata applicazione delle sentenze di Strasburgo ha incoraggiato i Governi Prodi (con il ddl Mastella) e Berlusconi (con i ddl Castelli e Alfano) a imboccare una strada senza sbocchi e che porta al Palazzo della Consulta. Ai giudici va detto a chiare lettere che non capiamo le loro ritrosie nell’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle relative sentenze della Corte di Strasburgo. Il loro atteggiamento omissivo ha provocato danni immensi alla libertà di stampa e al diritto dei cittadini di essere informati. Devono cambiare strada.
CASO MONDADORI ED FNSI. Ricorso agli straordinari e ai collaboratori per chiudere i giornali. Ma in stato di crisi si può? Che fa il CdR? Tace (e lavora).
Mentre girano sempre più insistenti le voci di un acquisto del settore periodici Rcs da parte di Mondadori che ha chiuso il bilancio in utile anche nel primo trimestre, a Segrate, in pieno stato di crisi, si fanno gli straordinari. Sì perché fra ferie da smaltire e per via di almeno una settantina di uscite fra giornalisti pensionati, prepensionati ed esodi volontari, le redazioni sono in forte affanno. Così nel settimanale “Chi” della casa editrice si è lavorato sia sabato sia domenica e comunque in molte redazioni si ricorre abitualmente a un uso sempre più massiccio di collaboratori esterni e agli straordinari per poter chiudere il numero. Ma si possono fare gli straordinari in stato di crisi? Si può far lavorare i giornalisti sabato e domenica in stato di crisi? Si può usare un numero spropositato di collaboratori? Cosa fa il Cdr della Mondadori ? Tace (e lavora). Forse sta ancora contando il numero esatto dei giornalisti usciti al 31 maggio. Sì perché il Cdr, dopo le insistenti richieste, ha dovuto rendere noti, finalmente, i numeri parziali delle uscite. Numeri che confermano che si poterebbe già sospendere lo stato di crisi. Tanto più perché il Cdr ha dato via libera a una decina di colleghi delle consociate di essere trasferiti nell’organico Mondadori.
CONCLUSIONI: a 70 anni sogno un sindacato combattente e che sappia dire qualche no (non solo sul caso Mondadaori). Cerco 100 candidati per le elezioni d’ottobre, quando andremo alle urne per rinnovare Lombarda ed Fnsi. Il sindacato va radicalmente cambiato negli uomini, nei metodi, nei programmi, nell’azione di tutti i giorni. Il MIL (Movimento Informazione e Libertà) è nato con questa ambiziosa finalità. Le candidature devono nascere dal basso e non devono essere paracadutate dall’alto. Scrivetemi all’indirizzo fabruzzo39@yahoo.it. Sulla Giustizia dobbiamo far vincere Strasburgo ricordando quello che dice il secondo comma dell’articolo 4 della Costituzione: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. La libertà, come diceva Mario Borsa, è un dovere prima ancora di essere un diritto.
* già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia 1989-2007 e portavoce del MIL
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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5284
Manifesto in 31 punti.
E’ nato il MIL (Movimento “Informazione e Libertà”).
Il 10 giugno si è svolta la riunione al Circolo della stampa di Milano dei candidati della Lista civica Indipendente, di amici e simpatizzanti della nuova formazione. L'annuncio di Franco ABRUZZO.
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Strasburgo – Sentenze.
La Convenzione e la Corte europea dei diritti dell’uomo
ampliano il diritto di cronaca (“dare e ricevere notizie”)
e proteggono il segreto professionale dei giornalisti.
(In coda la raccomandazione R7/2000 sul segreto
professionale dei giornalistiapprovata dal Consiglio d’Europa).
Il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1° dicembre 2009 la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fa parte della Costituzione europea.
di FRANCO ABRUZZO
(dal 1989 al 2007 presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia)
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