Laureato (con lode) in Scienze politiche e storiche. Originario di Cosenza ma trasferitosi a Milano a
soli 22 anni, Franco Abruzzo è giornalista professionista dal 3 febbraio 1963. Fondatore, nel 1978
(con Walter Tobagi e Massimo Fini) della componente sindacale di “ Stampa democratica ”, nonché
“storico” presidente (per oltre 18 anni) dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è tra i 5062 italiani notevoli (Giorgio dell’Arti e Massimo Parrini, Catalogo dei viventi, Marsilio 2006). Scrive
di problemi legati alle professioni intellettuali e di temi giuridici d'attualità legati al diritto di cronaca e di critica nonché alla privacy, e al diritto del lavoro giornalistico su importanti riviste giuridiche (anche telematiche) nonché sul suo sito personale (www.francoabruzzo.it), tiene corsi di
giornalismo ed insegna, dall’anno accademico 2004/2005 “Diritto dell'informazione e dell'editoria”
nel corso di laurea magistrale in Sociologia presso l'Università Statale di Milano-Bicocca. Dal 2001
al 2005 ha insegnato “Storia del giornalismo”. Felice di allacciare un contatto con i giovani studenti della sua terra, ha affrontato con noi, i temi del
diritto dell’informazione e del diritto alla privacy.
Parliamo di Diritto alla privacy in relazione al diritto all’informazione…
L’informazione è la libertà di poter raccontare tutto quello che accade con spirito critico. Il giornalismo è informazione critica, cioè un’informazione che passa al vaglio della testa, del cuore e
di tutte le capacità che il giornalista ha di analizzare il fatto, di raccontarlo, di mettersi in relazione
con il pubblico. Ecco, possiamo affermare che il giornalista è il mediatore intellettuale tra i fatti che
accadono e il pubblico che legge o che vede, a seconda se si usa la stampa, la tv, la radio o il web. Tale concetto lo ricaviamo dal primo comma dalla legge professionale. Detto questo, è necessario fare una rapida premessa: nel nostro ordinamento non c’è la libertà di scrivere tutto quello che si vuole. Il tanto citato art. 21 pone in effetti un limite che è contenuto nel comma 6: “sono vietate le pubblicazioni a stampa di spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.
Quando si parla del sesto comma e si parla del buoncostume, cosa si intende nello specifico?
Il concetto di “buon costume” lo ha spiegato la Corte Costituzionale con una mitica sentenza, la n°
293 del 2000. La legge che ha attuato questo sesto comma è la n. 47/1948 sulla stampa. Ma andiamo per ordine: l’art. 15 della legge 47/1948 vieta la pubblicazione di immagini raccapriccianti o impressionanti, un giudice ha dubitato della liceità di questa norma, della costituzionalità di questa norma e ha posto una questione alla Corte Costituzionale, la quale si è espressa dichiarando che l’art. 15 della legge sulla stampa (la n° 47 dell’8 febbraio ’48) deve rimanere nell’ordinamento perché tutela la dignità della persona, e la dignità della persona è il cuore della Costituzione repubblicana.
Quindi il rispetto della dignità della persona, possiamo dire, è il limite interno all’esercizio del
diritto di cronaca?
..E di critica. Il rispetto della dignità della persona è il limite posto alla manifestazione del pensiero,
(in questo caso in chiave professionale). L’altro limite è il rispetto della verità sostanziale dei fatti.
Queste due espressioni, queste due parole, sono parole costituzionali contenute nell’art. 2 della legge professionale dei giornalisti che è la n° 69 del ’63.
Inoltre, secondo il nostro ordinamento, non si può diffamare una persona. C’è l’art. 595 del Codice
Penale a vietarlo, e ci sono poi gli artt. n° 11,12 e 13 della legge sulla stampa che sanzionano le offese all’identità della persona. Ad esempio, non si possono pubblicare le foto di un cittadino in manette oppure i dati di un bambino che si trova al centro di una vicenda giudiziaria, o ancora i dati
e le foto di una persona violentata (sia esso uomo o donna). Le testate devono essere registrate in tribunale, perché attraverso il mezzo della stampa si possono commettere delitti, ci possono essere soggetti lesi nella loro dignità, nei loro interessi e queste persone hanno il diritto di tutelarsi in base
all’art. 24 della nostra Carta fondamentale e quindi di poter agire contro chi ha leso la loro immagine il loro onore, la loro identità.
In conclusione, possiamo quindi affermare che la dignità della persona viene prima del diritto
di cronaca, prima dell’art. 21?
In proposito, con Carlo Esposito, uno dei grandi giuristi degli anni ’50, siamo soliti dire che i grandi
diritti della nostra Carta galleggiano ma ci sono alcuni di questi diritti fondamentali che galleggiano
più in alto.
Parliamo adesso di Privacy….
La Privacy è un altro valore costituzionale che è contenuto nell’articolo 2 della Carta costituzionale
ed è il diritto che ognuno di noi ha di stare solo. Il principio della riservatezza è stato calato in due
leggi della Repubblica: prima nella n° 675 del ‘96 che poi è stata sostituita dal Dlgs n. 196 del 2003.
L’ultimo testo ingloba anche il codice della privacy per l’attività giornalistica.
Nello specifico, dice ‘attività’ giornalistica e non ‘professione’ giornalistica, perché tutti noi, cittadini della Repubblica, abbiamo il diritto di manifestare il pensiero ma tutti dobbiamo ubbidire a
questa norma sulla privacy. Tutti coloro i quali scrivono, siano essi giornalisti o no, tutti, indistintamente, devono rispettare questo codice. Noi giornalisti violiamo il dlgs sulla privacy n° 196/2003 nella misura in cui andiamo a violare il codice della privacy per l’attività giornalistica. Tale codice, che è del 3 agosto 1998, oggi è l’allegato A del dlgs n° 196 del 2003 ed è la Magna Carta per i giornalisti, perché ingloba l’ultimo testo della Carta di Treviso sui minori, rifatta nel 2006 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale: quindi il nostro codice, essendo inglobato come allegato A nel dlgs sulla privacy è una norma primaria, attenzione…
Quando la nostra privacy entra in conflitto con la sfera sociale?
Il punto è questo: il codice tutela il sesso, la salute, i soggetti deboli. Le abitudini sessuali di una persona, il suo stato di salute, sono aspetti che riguardano solo il singolo, la sua dignità. Ed è, come
dicevamo, l’art. 2 a tutelarla assieme a tutti quei valori inviolabili e intangibili che riguardano la persona umana. C’è poi, però, anche il concetto di essenzialità della notizia. Mi spiego meglio: partiamo dall’art. 10 del Codice Civile, il volto di ogni soggetto appartiene alla persona e nessuno ci
può fotografare senza il nostro consenso, a questa norma c’è un’eccezione che è l’art. 97 della legge
n° 636 del 1941 sul diritto d’autore, il quale spiega come perdano il diritto alla tutela della propria
immagine i personaggi pubblici oppure i protagonisti di un fatto di interesse pubblico o un fatto che
è avvenuto in pubblico.
Lo scontro sul Ddl intercettazioni sembra aver raggiunto un altissimo livello di tensione, qual
è la sua opinione in merito?
Credo ci sia molta propaganda politica e molta disinformazione in merito perché ad oggi, se si applicasse l’attuale articolo 114 del Cpp, non sarebbe pubblicato nulla, dal momento che il suddetto
articolo vieta la pubblicazione anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto. Se dovesse entrare in vigore questo Ddl, noi potremo invece pubblicare le indagini per riassunto ed è, in tal caso, il giornalista a valutare cosa
deve riassumere, in base all’ importanza del fatto. Ad ogni modo, se questo Ddl dovesse contenere
qualcosa di sbagliato, la nostra Corte Costituzionale, che ha una sua coerenza fondamentale precisa
e una storia limpida di difesa dei grandi valori della Repubblica, interverrebbe sicuramente. Penso
dunque che bisogna aspettare che la legge sia fatta, promulgata e pubblicata, poi qualche giudice la
manderà all’esame della Consulta. Profetizzo che sopravviverà a questo esame…
Testo in http://www.unical.it/portale/portalmedia/2010-06/abruzzo%20_2_.pdf
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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5842
Università degli Studi di Macerata.
25 giugno 2010. Giornata di studio
in memoria di Franco Bartolomei
(1931-2005) giurista piceno-europeo
La dignità umana vista come
concetto e valore costituzionale,
oggi di grande attualità,
pietra angolare e cuore della
nostra Carta fondamentale,
limite interno all’esercizio del
diritto di cronaca e di critica.
“Vi sono – ha scritto Bartolomei nel saggio sulla dignità umana del 1987 - specifici istituti di diritto positivo penale che si pongono in stretta correlazione con il concetto di "dignità umana", specie oggi con l'avvento dei mass-media. È sufficiente pensare alla sola "comunicazione giudiziaria" per di più propagandata attraverso stampa e televisione: non è più in gioco la libertà-diritto d'informazione. Uno strumento di comunicazione preventiva di una possibile ipotesi di reato - poiché non vi è ancora imputazione - che voleva essere una forma istituzionalizzata di libertà-difesa e/o di garanzia come testimonianza dei margini di tolleranza effettivamente ampliati, si è trasformato in un mezzo di comunicazione di repressione ed oppressione aperta contro l'individuo, tanto più grave quanto più l'individuo è partecipe di un dato ceto sociale. E ciò senza parlare dell'uso e/o abuso degli altri provvedimenti restrittivi della libertà personale che investono l'individuo nella sua dignità umana”.
“La Costituzione ha creato un ordine di valori che trova il suo punto centrale nella personalità dell'uomo quale si attua, meglio si storicizza, nel fattuale, nelle. comunità sociali. Tale ordine di valori vede come Grundnorm la dignità umana il cui concetto viene a concretare uno di quei principi costituzionalmente superiori che vale per tutti i campi del diritto: contiene e/o esprime proposizioni precettive regolative di tutte le funzioni”.
Intervento di Franco Abruzzo
consigliere e già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5484
Codice deontologico generale
della professione di giornalista.
a cura di Franco Abruzzo
Consigliere e già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007
INDICE:
1. Costituzione della Repubblica.
2. Dichiarazioni, Patti, Convenzioni e Carte internazionali, che parlano di libertà di espressione, opinione e stampa.
3. Consiglio d’Europa - Risoluzione dell'assemblea n. 1003 del 1° luglio 1993 relativa all'etica del giornalismo e Raccomandazione n. 1215 del 10 luglio 1993 sull'etica del giornalismo.
4. Raccomandazione R(2003)13 adottata il 10 luglio 2003 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dal titolo: “Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali”
5. Legge 8 febbraio 1948 n. 47. Disposizioni sulla stampa.
6. L’ordinamento della professione di giornalista, Legge n. 69/1963.
7. Privacy e attività giornalistica. Il Testo unico (Dlgs 196/2003) e il Codice per l’attività giornalistica.
8. La Carta di Treviso edizione 2006.
9. Minori. Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e articoli 114 e 115 del Cpp.
10. Codice di autoregolamentazione nei rapporti tra tv e minori.
11. Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Dpr 153/1961) e deontologia.
12. La Carta dei doveri del giornalista.
13. La “Carta dei Doveri dell'informazione economica”. In appendice: il Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
14. Codice di autodisciplina del Sole-24 Ore.
15/A. Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa pubblici (26 febbraio 2002).
15/B. Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa (25 marzo 2010).
16. Dlgs 6 settembre 2005 n. 206. Codice del consumo.
17. Protocollo sulla trasparenza pubblicitaria.
18. La Carta di Perugia. Informazione e malattia.
19. La Carta informazione e sondaggi.
20. Il “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi” (”Codice media e sport”).
21. Il Decalogo di autodisciplina del giornalismo sportivo.
22. Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti denominato “Carta di Roma”.
23. Decalogo di autodisciplina dei fotogiornalisti.
24. Dlgs. 31 luglio 2005 n. 177. Testo unico della radiotelevisione.
25. La Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico radiotelevisivo (dicembre 1995).
27. Codice Tv e Giustizia. Agcom: stop ai processi show in tv. I diritti inviolabili della persona pietra angolare del lavoro giornalistico.
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