1. Bartolomei ha concepito la “dignità umana come concetto a contenuto precettivo informatore delle diverse funzioni dell'ordinamento giuridico generale”. L’ordinamento giuridico infatti pone la tutela della dignità umana sopra il diritto di cronaca.
Un giornalista può ricordare la figura di Franco Bartolomei, scienziato del diritto amministrativo, per il contributo dato indirettamente al diritto di cronaca e di critica, quando nel 1987 ha scritto il saggio “La dignità umana come concetto e valore costituzionale” (Giappichelli Editore). Bartolomei ha concepito la “dignità umana come concetto a contenuto precettivo informatore delle diverse funzioni dell'ordinamento giuridico generale”. L’ordinamento giuridico infatti pone la tutela della dignità umana sopra il diritto di cronaca, quando impone di non pubblicare foto di bambini al centro di eventi privati e pubblici, di persone che hanno subito violenza sessuale, di cittadini con le manette ai polsi o quando impone di non collegare il nome di un cittadino a una determinata malattia (Aids). L’articolo 8 del “Codice di deontologia sulla privacy nell’attività giornalistica” prescrive che "….il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona”. L’articolo 2 della legge professionale dei giornalisti (69/1963) e la legge n. 675/1996 (oggi dlgs 196/2003) sulla tutela dei dati personali, - figlie entrambe dell’articolo 2 della Costituzione -, hanno al centro della loro azione la salvaguardia della dignità della persona. L’articolo 21 non sempre prevale sull’articolo 2 della Costituzione. Nel bilanciamento dei valori tutelati, succede che la difesa della dignità di una persona - coinvolta in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona stessa - possa prevalere. In questo caso il cronista fa un passo indietro, racconta gli avvenimenti nella loro essenzialità e tace il nome della persona o delle persone ferite nella loro identità e nella loro dignità, perché la pubblicazione dei nomi e cognomi aggiungerebbe dolore al dolore sofferto, umiliazione all’umiliazione patita. Non si possono mettere sullo stesso piano gli aguzzini e la vittima, affermando grosso modo: “Pubblichiamo i nomi delle parti processuali”, lasciando intendere che siano alla pari (Cass. civ. sez. III, 31 marzo 2006, sentenza n. 7607). “Il rispetto della persona e della dignità umana è il limite interno all’esercizio del diritto di cronaca” (Cassazione penale, sez. III, sentenza 23356/01).
“Vi sono – annota Bartolomei - specifici istituti di diritto positivo penale che si pongono in stretta correlazione con il concetto di "dignità umana", specie oggi con l'avvento dei mass-media. È sufficiente pensare alla sola "comunicazione giudiziaria" per di più propagandata attraverso stampa e televisione: non è più in gioco la libertà-diritto d'informazione. Uno strumento di comunicazione preventiva di una possibile ipotesi di reato - poiché non vi è ancora imputazione - che voleva essere una forma istituzionalizzata di libertà-difesa e/o garanzia come testimonianza dei margini di tolleranza effettivamente ampliati, si è trasformato in un mezzo di comunicazione di repressione ed oppressione aperta contro l'individuo, tanto più grave quanto più l'individuo è partecipe di un dato ceto sociale. E ciò senza parlare dell'uso ej o abuso degli altri provvedimenti restrittivi della libertà personale - spesso ripoliticizzati dal potere giudiziario, come è dato conoscere per quanto accade - che investono l'individuo nella sua dignità umana. Anche i "tempi biblici" dei processi (penali e civili) in Italia possono essere ricompresi sotto il concetto della offesa alla "dignità umana": la Corte europea dei diritti dell'uomo ha iniziato a condannare il Governo italiano al pagamento di somme di denaro a favore del cittadino che possa dimostrare di aver subìto un danno per la lentezza della giustizia italiana”.
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2. La dignità umana nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, nelle Carte internazionali e nelle Costituzioni dell’Occidente democratico e liberale.
La parola “dignità umana” si trova usata per la prima volta in un documento internazionale, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (DUDU), approvata nell’ambito Onu il 10 dicembre 1948 a tre anni dalla fine della II Guerra mondiale che avevo visto la vergogna dei campi di sterminio nazisti contro gli ebrei, gli zingari e altri popoli ritenuti da Hitler “inferiori”. La Dichiarazione inizia proclamando che "Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo." E prosegue affermando"il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità".
I documenti di valore costituzionale precedenti riguardano il diritto interno di singole nazioni (Magna Charta Libertatum del 1215; Petition of Rights del 1628, Habeas Corpus Act del 1679, Bill of Rights del 1689, Dichiarazione dei diritti e dell'indipendenza degli Stati Uniti del 1776, legge dei diritti del 1791 e Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino adottata il 26 agosto 1789 dall’Assemblea nazionale francese mentre era in atto la Rivoluzione liberale da appena tre mesi).
Il richiamo alla dignità umana è presente nei Patti internazionali del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali; nella Convenzione relativa ai rifugiati (Ginevra, 28. 7. 1951) e in quelle sui diritti politici delle donne (New York 20. 12. 1952) e sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (New York, 18. 12. 1979), sui diritti del fanciullo (New York, 20. 11. 1989). Da ricordare anche la Convenzione del 1965 contro la discriminazione razziale; la Convenzione del 1984 contro la tortura; le dichiarazioni e i patti a carattere regionale (Convenzione americana del 22. 11. 1969, Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 26. 6. 1981, Carta araba del 25. 9. 1994, Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali, siglata a Roma il 4. 4. 1950, che si avvale dello strumento operativo rappresentato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sede a Strasburgo). Merita un richiamo la Convenzione di Oviedo del 4. 4. 1997 "per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina".
Tra le Costituzioni europee, una particolare menzione spetta a quella tedesco-occidentale del 1949, nel cui articolo 1, sotto la rubrica "dignità umana, vincolo legislativo fondamentale del potere statale", si legge: "la dignità umana è intangibile. E' dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla" e quella spagnola, che all'art. 10 proclama: "La dignità della persona, i diritti ad essa inerenti, sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale".
In tutte le Costituzioni varate nell'Est europeo dopo il crollo dei regimi comunisti è forte il riferimento alla dignità umana (Slovacchia, art. 12; Lituania, art. 21; Estonia, art. 10; Bulgaria, art. 42; Albania, art. 2; Romania, art. 1; Polonia, art. 30). Rilevanti sono il testo polacco e quello rumeno. Secondo il primo "la naturale e inviolabile dignità dell'uomo è fonte della libertà e dei diritti dell'individuo e del cittadino. Il Governo ha il dovere di tutelare la sua inviolabilità". Il secondo proclama la dignità dell'uomo, il "valore supremo garantito".
Nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, all'art. 2, si legge: "L'Unione Europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani" e l'art 6 afferma che: "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati". L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, “fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”. ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla nostra Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1° dicembre 2009, come riferito, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fa parte della Costituzione europea (trattato di Lisbona).
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3. La dignità umana è presente in quattro articoli della Costituzione italiana ed è l’anima della normativa sulla privacy e del relativo Codice sull’attività giornalistica.
Per quanto riguarda l’Italia la dignità umana è recepita nell’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Ma nell’articolo 3 addirittura precede l’uguaglianza: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso (3), di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Se ne parla nell’articolo 36 (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”) e nell’articolo 41 (“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, allalibertà, alla dignità umana”. Il dlgs 196/2003, figlio dell’articolo 2 della Costituione, all’articolo 2 fissa le finalità del Testo unico sulla privacy: “Il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. L’allegato A (“Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”) ha forza di legge in quanto è parte integrante del dlgs. “Bisogna ricordarsi che il Codice deontologico dei giornalisti è una legge” (sentenza 16145/2008 della III sezione penale della Corte di Cassazione).
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4. Il pensiero di Franco Bartolomei sulla dignità umana (in sintesi).
La nostra Corte costituzionale, all'inizio della propria attività (1956) non ha esitato ad affermare il principio del riconoscimento dei diritti fondamentali del cittadino (art. 2 cost.): si noti, però, l'accentuazione sul civis, mentre il concetto di dignità umana supera lo status civitatis. È vero che poi la stessa Corte afferma che "tali diritti costituiscono patrimonio irretrattabile della personalità umana, appartenente all'uomo come essere libero", e quindi, questa seconda affermazione viene in effetti a "sganciare" la nozione di diritto fondamentale siccome riconosciuta in testa al civis per ampliarla all'uomo come essere libero.
Da tutt'altra, ed anzi opposta angolazione, va considerata, giuridicamente la "dignità umana". Innanzitutto, siamo alla presenza di un concetto che non si esaurisce nella configurazione o individuazione di un diritto costituzionalmente garantito, ma esprime un "valore". … siffatto "valore" vede lo Stato come detentore del potere non più in termini di intervento sulla sfera giuridico-economica del soggetto-uomo, bensì lo Stato come garante e quindi come custode di quel valore che è la dignità umana: il che comporta che si richiede l'intervento dello Stato, alla stregua di aspettative di normative, per far sì che né singoli soggetti, né l'impresa, né la ricerca scientifica e tecnologica possano intaccare il valore della dignità umana, oltre ai pubblici poteri.
La dignità umana, come concetto giuridico, se, da un lato, affonda le radici nell'ethos, nel costume, nel modo di essere e di vivere di un popolò, dall'altro lato, sul piano più strettamente giuridico-costituzionale informa e permea l'intera normazione dell'ordinamento giuridico. Inteso in tal senso il concetto di "dignità umana" non è già, esclusivamente, una pretesa contro lo Stato, né è un diritto che possa essere esercitato contro altri, ma è un concerto giuridico costituzionale a livello istituzionale con la C.d. pluralità di effetti:
a) nessuna "norma" costituzionale può porsi in contrasto con tale concetto, né il concetto è suscettibile di modificazione mediante revisione costituzionale;
b) ogni norma, sia di grado costituzionale, sia di grado subordinato che si ponga in contrasto con detto concetto, va dichiarata incostituzionale;
c) tutta la serie degli atti amministrativi, nonché giurisdizionali non confacenti con il medesimo concetto debbono ritenersi illegittimi.
I diritti fondamentali di cui all'arto 2 cost., salva la loro specificazione, affondano quindi tutti le loro radici nel concetto predetto, e cioè nella visione dell'uomo libero uti singolus ed uti socius. Solo che tale libertà non è più solamente una pretesa nei confronti dello Stato, ma si richiede che lo Stato come ente esponenziale dell'ordinamento giuridico cui si deve attribuire la salvaguardia del bonum commune, abbia a garantire la dignità dell'uomo, sempre uti singolus ed uti socius: interessante sarebbe qui approfondire la tematica prospettata nelle forme associative, nelle organizzazioni in cui si svolge la personalità umana, sino alle forme statali: es., un regime dittatoriale è una offesa alla dignità umana come sopra intesa. Si assiste, dunque, non tanto ad un rovesciamento, ma ad una nuova visione dei diritti fondamentali confluenti nella dignità umana. Si ritiene che la nostra costituzione con l'arto 2 cit., abbia voluto accentuare la prevalenza dell'uomo e della sua dignità non solo nei confronti dei pubblici poteri, ma che gli stessi pubblici poteri abbiano a garantire e salvaguardare libertà e dignità. Il che vuol dire che la Costituzione ha creato un ordine di valori che trova il suo punto centrale nella personalità dell'uomo quale si attua, meglio si storicizza, nel fattuale, nelle. comunità sociali. Tale ordine di valori vede come Grundnorm la dignità umana il cui concetto viene a concretare uno di quei principi costituzionalmente superiori che vale per tutti i campi del diritto: contiene e/o esprime proposizioni precettive regolative di tutte le funzioni: da quella d'indirizzo politico a quella legislativa, dalla funzione giurisdizionale a quella amministrativa, e così via. Legislazione, amministrazione e giurisdizione ricevono orientamento ed impulso da quel principio
La normazione costituzionale che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo è particolarmente importante, in quanto si pone come una clausola generale di tutela essenziale della persona umana. L'opinione secondo la quale si tratterebbe di una formula di rinvio ai singoli diritti specificamente menzionati, priva la norma di un suo autonomo significato e, soprattutto, non tiene conto dell'esigenza che in essa si esprime: e cioè dell'esigenza della tutela integrale dell'uomo attraverso la tutela di tutti quegli interessi che gli sono essenziali alla stregua della coscienza sociale.
L'enunciazione dei diritti inviolabili non si esaurisce, quindi, nel richiamo ad una serie di diritti indicati e tipizzati dalle altre norme costituzionali, ma è una formula che impone, comunque, la tutela della "dignità umana", secondo le esigenze avvertite dalla società del tempo. La storia dei diritti inviolabili, è, appunto, una storia, non ancora conclusa e non sempre lineare, che vede il progressivo ampliarsi della sfera della "dignità umana" meritevole di protezione giuridica.
Né é possibile pretendere dal giurista l'individuazione specifica dei "diritti" ricadenti nel concetto di "dignità umana". Può essere l'onore, la salute, la sessualità: può riguardare gli incapaci. gli . emarginati e oppressi: può concernere il diritto di famiglia (es .. i minori. i figli dei separati. dei divorziati: l'aborto che é dentro e fuori il rapporto coniugale. etc.): può afferire alle nuove problematiche del suicidio. dell’eutanasia. della sterilizzazione; può abbracciare il diritto penale sulla concezione del reo e quindi istituti specifici di diritto positivo (es., la carcerazione preventiva: l'esecuzione della pena. etc.); può proiettarsi sulle nuove tematiche dell'informatica sino a pervenire alla manipolazione genetica.
Lo Stato non può mai comportarsi in modo contrario alla dignità umana,neanche di fronte al peggior criminale. Se lo stesso comportamento dello Stato-ente, come soggetto dell'ordinamento giuridico generale è vincolato e/o subordinato al concetto di "dignità umana", ancor più precettivo diviene tale concetto nei confronti della P.A. e dei suoi funzionari, per cui nell'art. 97 cost., s'inserisce un siffatto principio che va a collocarsi, d'altronde, nella normativa dell'art. 13 cost., in tema di libertà personale (es. la problematica sul fermo di polizia). Se né lo Stato né i "poteri" dello Stato (nel senso indicato dall'art. 134 cost. sui conflitti di attribuzione "tra i poteri dello Stato", etc.) possano ritenersi svincolati dall'osservanza di detto concetto, tanto meno può porsi contro di esso il singolo cittadino. Anche il reo di strage conserva la dignità di uomo.
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5. Corte costituzionale (sentenza 293/2000): la norma che vieta e punisce la pubblicazione delle immagini raccapriccianti ed impressionanti deve rimanere nell’ordinamento, perché “è concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana”. “La dignità della persona umana è un valore costituzionale che permea (è il verbo che Bartolomei usa nel suo saggio, ndr) di sé il diritto positivo”.
L’articolo 15 della legge n. 47 del 1948 sulla stampa dispone che si applichi l’articolo 528 del Codice penale ai fatti riguardanti gli “stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari”. Su questo articolo la Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale per indeterminatezza, violazione del principio di uguaglianza e indebita limitazione della libertà di stampa, ma soltanto nella parte in cui dispone che questi stampati siano idonei a “turbare il comune sentimento della morale”.
Con riguardo all’art. 21, sesto comma, della Carta fondamentale, la Consulta ha sottolineato che tale articolo - nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume - demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni del precetto costituzionale. L’articolo 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall’art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990 n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula - si legge nella sentenza 293/2000 - quando vieta gli stampati idonei a “turbare il comune sentimento della morale”. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l’art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata.
Solo quando la soglia dell’attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall’intera collettività, scatta la reazione dell’ordinamento. E a spiegare e a dar ragione dell’uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un’attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poiché essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana. Così intesa la figura delittuosa, si possono superare anche le residue censure. La descrizione dell’elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza. Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea (è il verbo che Bartolomei usa nel suo saggio, ndr) di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella stessa chiave interpretativa si dissolvono i dubbi sul fondamento della previsione incriminatrice. Onde non v’è lesione degli articoli 3, 21 e 25 della Costituzione. (La parole di Bartolomei sono queste: “La dignità umana, come concetto giuridico, se, da un lato, affonda le radici nell'ethos, nel costume, nel modo di essere e di vivere di un popolo, dall'altro lato, sul piano più strettamente giuridico-costituzionale informa e permea l'intera normazione dell'ordinamento giuridico”). Il saggio di Bartolmei sulla dignità umana era ben presente nelle menti dei giudici della Consulta, quando hanno scritto questa formidabile sentenza!
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6. La “dignità umana” nella legge professionale dei giornalisti come limite all’esercizio del diritto di cronaca e di critica (e come regola generale del “Codice Tv e Giustizia”, varato dall’Agcom).
Secondo la Corte costituzionale (che sul punto si è pronunciata con chiarezza con la sentenza n. 86/1974) l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione) è tra i beni protetti e garantiti dalla carta fondamentale, “in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana”. Gli articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 impegnano il giornalista a essere e ad apparire corretto. I principi, ricavati dagli articoli 2 e 48, “formano” la deontologia professionale vivente dei giornalisti:
A) la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione critica) come diritto insopprimibile dei giornalisti. La Corte costituzionale ha sottolineato, con la sentenza n. 1/1981, “il rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà”.
B) la tutela della “personalità altrui” (=dignità della persona umana) e il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica. La libertà d’informazione e di critica, insopprimibile, quindi, ha due confini invalicabili: il rispetto della persona e quello della verità sostanziale dei fatti. Il diritto di cronaca non è un diritto sciolto dagli altri diritti primari costituzionalmente protetti (onore, decoro e dignità della persona, riservatezza e identità personale). L’art. 8 della Convenzione europea afferma che “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”. L’art. 16 della Convenzione Onu del 1989 sui diritti del fanciullo (legge italiana n. 176/1991) afferma che “Nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata” (sono le parole dell’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). L’ordinamento italiano, quindi, partendo dall’art. 2 Cost., che cala nel diritto positivo i diritti naturali della persona, e disegnando un arco che abbraccia la Dichiarazione universale e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nonché la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, forma un ampio reticolo di norme che rendono intangibile il diritto di ogni persona alla tutela della sua vita privata e intima, cioè della sua privacy, nonché della sua dignità e della sua identità personale. Dignità delle persone fisiche, riservatezza e identità personale sono i valori che il Testo unico sulla privacy (dlgs 196/2003) intende tutelare nel processo di trattamento dei dati. Il “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (meglio noto come Codice deontologico sulla privacy) vieta a sua volta di fornire notizie o di pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona; di soffermarsi su dettagli di violenza. Il cronista è stato definito da Umberto Eco “storico dell’istante o del presente” e come lo storico deve accertare i fatti, parlando con i protagonisti del fatti e scavando nei fatti per far emergere una versione dei fatti la più vicina alla verità sostanziale pretesa dalla legge:
“L’esercizio del diritto di informazione garantito nel nostro ordinamento deve, ove leda l’altrui reputazione, sopportare i limiti seguenti: a) l’interesse che i fatti narrati rivestano per l’opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; b) la correttezza dell’esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza; c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest’ultimo comporta l’obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell’accertamento della verità della notizia e il controllo dell’attendibilità della fonte” (Cass. pen., 5 maggio 1997, n. 2113 in Riv. pen.1997, 973).
C) l'esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà;
D) il dovere di rettificare le notizie inesatte (La rettifica è, per il giornalista, un dovere e un obbligo giuridico: “Il diritto alla rettifica delle notizie pubblicate costituisce fondamentale diritto della persona a tutelare la propria immagine e dignità Pertanto la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto, senza che né il direttore del giornale né il giudice abbiano facoltà di modificarne il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicità” (Trib. S. Maria Capua V., 22 gennaio 1999; Parti in causa Corriere Caserta c. Credito it.; Riviste Foro Napol., 1999, 37); “L'istituto della rettifica disciplinato dall'art. 42, legge 416/1981 riconosce a chi soggettivamente si ritenga leso da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della <propria verità>, garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema d'informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria” (Pret. Milano 26-05-1986; Soc. Biscardo c. Soc. ed. Il Corriere della Sera; FONTI Dir. Informazione e Informatica, 1986, 940 nota di ZENO ZENCOVICH). L’articolo 4 del Codice sulla privacy del 3 agosto 1998 arricchisce il quadro di doveri del giornalista, che è chiamato a rettificare errori ed inesattezze “senza ritardo”);
E) il dovere di riparare gli eventuali errori;
F) il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Il segreto professionale è tutelato soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) e dalle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo. La Convenzione europea tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie. La Corte di Strasburgo, con la sentenza Goodwin (27 marzo 1996), muovendo dal principio che ad ogni giornalista deve essere riconosciuto il diritto di ricercare le notizie, ha ritenuto che “di tale diritto fosse logico e conseguente corollario anche il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”. La sentenza “Roemen” del 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo allarga la protezione delle fonti fiduciarie dei giornalisti. L’ordinamento europeo impedisce ai giudici nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonché nelle “dimore” dei loro avvocati a caccia di prove sulle fonti confidenziali dei cronisti. Si legge nella sentenza: “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di "cane da guardia" e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”. Con la sentenza Tillack (27.11.2007), la Corte europea ha affermato che “il diritto del giornalista a non rivelare le sue fonti informative non può essere considerato come un privilegio da riconoscere o non a seconda del carattere lecito o illecito della fonte, ma costituisce parte della libertà di stampa e deve essere trattato con la massima attenzione, ancor più nel caso del ricorrente , dove gli indizi erano vaghi e fondati su voci non corroborate. In conclusione, la Corte ha considerato che, anche se i motivi dati dalle corti belghe erano "rilevanti", non potevano essere considerati "sufficienti" per giustificare le ricerche subite dal ricorrente, constatando pertanto la violazione dell'articolo 10”;
G) il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori;
H) il mantenimento del decoro e della dignità professionali;
I) il rispetto della propria reputazione;
L) il rispetto della dignità dell'Ordine professionale;
M) il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;
N) Il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.
L’articolo 2 della legge professionale riconosce che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. L'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui (si pensi al reato di diffamazione a mezzo stampa - art 595 del Cp o all’articolo 13 della legge 47/1948 sulla stampa) è un limite oggettivo: l’ordinamento giuridico della Repubblica non consente di scrivere quel che si vuole e di ledere l’identità degli altri. Il principio della tutela della personalità altrui è racchiuso in queste massime: “Non è precluso dall'art. 21 cost. il provvedimento d'urgenza a carattere inibitorio, inteso a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio, che potrebbe derivare da una pubblicazione non ancora edita ai diritti altrui, soprattutto quando si tratta della tutela di diritti della personalità” (Pret. Roma 03-07-1987; Marzotto c. Soc. Rizzoli periodici; FONTI Foro It., 1988, I, 3464). Incalzano i supremi giudici: “In tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo (Corte costituzionale 184/1986, 479/87), in particolare nell'articolo 2 (oltre che nell'articolo 3, che fa riferimento alla dignità sociale) e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. L'articolo 2 della Costituzione, nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo articolo 3 (cpv.) della Costituzione (implicitamente su questo punto Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13). Infatti, nell'ambito dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto”. (Cass. civ. Sez.III 10-05-2001, n. 6507; Cancani c. Paglierini; FONTI Diritto e Giustizia, 2001, f. 22, 15 nota di Rossetti).
Da queste due sentenze emerge nitidamente un grande principio: il diritto di cronaca e di critica arretra di fronte alla tutela della dignità della persona, che a sua volta è un diritto inviolabile dell’uomo e in quanto tale tutelato dall’articolo 2 della Costituzione. Le offese (attraverso i giornali) all’identità, alla reputazione, all’onore, all’immagine e alla riservatezza di una persona sono sanzionati penalmente con il terzo comma dell’articolo 595 Cp (diffamazione a mezzo stampa) e con l’articolo 13 (diffamazione a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato) della legge n. 47/1948 sulla stampa. In base all’articolo 13 della legge sulla stampa, “nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire cinquecentomila”, mentre in base all’articolo 595 (diffamazione) del Cp, “se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione”.
La dignità umana ha trovato spazio in un documento, il “Codice Tv e Giustizia”, varato dall’Agcom. Il Codice mette uno stop ai processi show in tv e afferma che “i diritti inviolabili della persona sono pietra angolare del lavoro giornalistico”. Ordine dei giornalisti, Fnsi, Rai, Mediaset ed emittenti radio tv hanno firmato il 20 maggio 2009 il CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Il Codice trova fondamento nei diritti - garantiti dalla Costituzione - di libertà di espressione del pensiero da un lato e di rispetto dei diritti della persona dall’altro, riconoscendo la necessità di piena esplicazione del diritto di cronaca degli operatori dell’informazione e, nello stesso tempo, l’inderogabile dovere di rispettare nell’esercizio di tale funzione informativa, i diritti alla dignità, all’onorabilità e alla riservatezza delle persone. L'informazione sulle vicende giudiziarie in corso dovrà rispettare i diritti inviolabili della persona, rendere chiare le differenze fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra accusa e difesa, e adottare modalità che consentano un'adeguata comprensione. Sarà l'Authority a irrogare le sanzioni nei confronti delle emittenti radiotelevisive, che a loro volta potranno rivalersi sui presunti responsabili (registi, programmisti registi, autori testi, presentatori, conduttori, showman, ecc.) che fino ad oggi la passavano franca. In caso di trasgressione da parte dei giornalisti le eventuali sanzioni resteranno, invece, affidate esclusivamente al giudizio dell'Ordine regionale territorialmente competente.
Franco Abruzzo – 25 giugno 2010
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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5835
Università degli Studi di Macerata.
25 giugno 2010. Giornata di studio
in memoria di Franco Bartolomei
(1931-2005) giurista piceno-europeo
Macerata, 24 giugno 2010. Si terrà domani all’Università di Macerata, con inizio alle ore 16, la Giornata di studio in memoria di Franco Bartolomei (1931-2005), giurista piceno-europeo, per lunghi anni titolare della cattedra di Diritto amministrativo. Il convegno verrà presentato da Stefano Cognetti, ordinario di diritto amministrativo. Seguiranno le relazioni di:
- Antonio BALDASSARRE, Presidente emerito della Corte Costituzionale (“L'apporto alla scienza del diritto costituzionale”);
- Franco Gaetano SCOCA, Professore emerito dell’Università 'La Sapienza' – Roma (“Il contributo al diritto amministrativo”);
- Alberto DE ROBERTO Presidente emerito del Consiglio di Stato (“Contributi all’evoluzione della giurisprudenza amministrativa dopo l’istituzione del doppio grado”).
Seguiranno gli interventi di FRANCO ABRUZZO, CORRADO CARNEVALE, VINCENZO CERULLI IRELLI, NICOLA ASSINI, GIOVANNI FINUCCI E PIETRANGELO JARÌCCÌ. Le conclusioni saranno svolte da Mauro MELLINI ,già membro laico Consiglio Superiore della Magistratura (“Franco Bartolomei di fronte alla patologia del diritto”).
La Giornata di studio ha il patrocinio delle Amministrazioni Provinciali di Ascoli Piceno e Macerata e avviene sotto l’egida della Università degli Studi di Macerata (Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo).
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Codice deontologico generale
della professione di giornalista.
a cura di Franco Abruzzo
Consigliere e già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007
INDICE:
1. Costituzione della Repubblica.
2. Dichiarazioni, Patti, Convenzioni e Carte internazionali, che parlano di libertà di espressione, opinione e stampa.
3. Consiglio d’Europa - Risoluzione dell'assemblea n. 1003 del 1° luglio 1993 relativa all'etica del giornalismo e Raccomandazione n. 1215 del 10 luglio 1993 sull'etica del giornalismo.
4. Raccomandazione R(2003)13 adottata il 10 luglio 2003 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dal titolo: “Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali”
5. Legge 8 febbraio 1948 n. 47. Disposizioni sulla stampa.
6. L’ordinamento della professione di giornalista, Legge n. 69/1963.
7. Privacy e attività giornalistica. Il Testo unico (Dlgs 196/2003) e il Codice per l’attività giornalistica.
8. La Carta di Treviso edizione 2006.
9. Minori. Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e articoli 114 e 115 del Cpp.
10. Codice di autoregolamentazione nei rapporti tra tv e minori.
11. Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Dpr 153/1961) e deontologia.
12. La Carta dei doveri del giornalista.
13. La “Carta dei Doveri dell'informazione economica”. In appendice: il Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
14. Codice di autodisciplina del Sole-24 Ore.
15/A. Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa pubblici (26 febbraio 2002).
15/B. Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa (25 marzo 2010).
16. Dlgs 6 settembre 2005 n. 206. Codice del consumo.
17. Protocollo sulla trasparenza pubblicitaria.
18. La Carta di Perugia. Informazione e malattia.
19. La Carta informazione e sondaggi.
20. Il “Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi” (”Codice media e sport”).
21. Il Decalogo di autodisciplina del giornalismo sportivo.
22. Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti denominato “Carta di Roma”.
23. Decalogo di autodisciplina dei fotogiornalisti.
24. Dlgs. 31 luglio 2005 n. 177. Testo unico della radiotelevisione.
25. La Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico radiotelevisivo (dicembre 1995).
27. Codice Tv e Giustizia. Agcom: stop ai processi show in tv. I diritti inviolabili della persona pietra angolare del lavoro giornalistico.
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Macerata, 25 giugno 2010