Palermo, 18/02/2010. Il Consiglio regionale dell’Associazione siciliana della Stampa nel corso della seduta dell’8 febbraio scorso a Palermo ha approvato, con una sola astensione, un documento con il quale si esprime preoccupazione per l’accesso indiscriminato alla professione, e chiama in causa le responsabilità dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Ne riportiamo il testo integrale:
“Lontani dalla difficile, e talvolta disperata, realtà della professione, incapaci di comprendere i mutamenti del mercato del lavoro e di rappresentare le esigenze autentiche dei veri giornalisti che svolgono questa professione in via esclusiva e a tempo pieno, i vertici del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti continuano a lanciare i loro strali contro il sindacato accusandolo di fare il suo vero mestiere: denunciare le storture della professione, lanciare l'allarme sulla crisi che sta travolgendo il settore dell'editoria, e cercare di difendere l'occupazione.
Purtroppo i dati della professione sono più che allarmanti. Quasi centomila giornalisti iscritti all'Ordine e appena 17 mila occupati con regolare contratto a tempo pieno e indeterminato. Settecento prepensionamenti solo nel 2009 e un turn over ormai ridotto ad alcune centinaia di unità all’anno. A fronte di questi numeri, che non ammettono alcun distinguo e che dovrebbero invece chiamare tutti a una piena assunzione di responsabilità, il presidente del Consiglio nazionale Lorenzo Del Boca giudica l'allarme lanciato con senso di responsabilità dal sindacato "autentiche sciocchezze". Affermazione gravissima che è non solo indice di ignoranza dei problemi della categoria e di arroganza, ma una gratuita offesa alle migliaia di giornalisti disoccupati, precari o sottoccupati costretti a vivere ai margini della professione senza tutele, senza garanzie e senza certezze per il futuro.
I vertici del Consiglio nazionale del'Ordine continuano a difendere l'accesso indiscriminato a una professione che sta per esplodere, interpretando con eccessivo permissivismo la legge e le norme, sfornando ogni anno migliaia di nuovi professionisti destinati alla disoccupazione certa. Continuano a difendere l'accesso di migliaia di pubblicisti sebbene poi solo una minima percentuale di questi si iscrive all'Inpgi, come la legge obbliga a fare tutti coloro che svolgono effettivamente il nostro mestiere. Il sindacato invece, sia a livello regionale sia a livello nazionale, continuerà a denunciare questo stato di cose ormai intollerabile. Continuerà a chiedere un accesso più rigoroso e severo; un criterio selettivo nella composizione delle commissioni di esame, che tenga conto esclusivamente del valore dei curricula degli aspiranti commissari. Il sindacato continuerà a chiedere il rispetto della legge e della deontologia professionale, profondendo il proprio impegno a favore di una rappresentanza istituzionale trasparente e di qualità al Consiglio nazionale dell’Ordine.
Fanno bene i vertici dell'Ordine ad affermare che non intenderanno più rispondere al Sindacato. D'ora in avanti i vertici del Consiglio nazionale dell'Ordine, quali membri di un ente di diritto pubblico, faranno bene a rispondere dei loro atti direttamente ai ministeri vigilanti”. (www.fnsi.it)
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Franco Abruzzo. “Sbaglia
chi parifica pubblicisti
e professionisti. La professione
è fatta soltanto dai 25mila
professionisti
(di cui 4mila sono pensionati)”.
Milano, 19 febbraio 2010. Franco Abruzzo ha così replicato al documento dell’Assostampa siciliana: “E’ sbagliato parlare di 100mila giornalisti. Ed è sbagliato mettere in un unico contenitore pubblicisti e professionisti. La professione è fatta soltanto da 25mila professionisti iscritti all’Albo (di cui 17mila sono dipendenti e 4mila sono pensionati). Si deve ritenere che 4mila professionisti siano liberi professionisti o cococo (che per l’Inpgi2, invece, sono 16mila). Bisogna far chiarezza sui numeri. Secondo il Cnlg possono definirsi disoccupati solo i professionisti (con i praticanti rimasti senza lavoro). Non i pubblicisti, che, secondo la legge 69/1963, devono vivere di altri mestieri o impieghi oppure di altre professioni. Ed è disonesto lasciar capire ai pubblicisti che hanno prospettive professionali quando queste prospettive sono chiuse oggi per gli allievi dei master universitari biennali in giornalismo. Diciamo parole di verità anche sui Consigli dell’Ordine: il praticantato d’ufficio è stato riconosciuto dalla Cassazione (e anche dalle sezioni unite civili). Esistono parametri interpretativi abbastanza consolidati. Si faccia una indagine sugli Ordini di manica larga e si segnalino i casi sospetti alle Procure generali, perché impugnino i provvedimenti eventualmente abnormi. Sempre che gli Ordini trasmettano, come è loro obbligo, le delibere alle Procure generali. E’ ingiusto muovere attacchi generici e sparare nel mucchio. Gli Ordini sono enti pubblici tenuti a rispettare l’articolo 97 della Costituzione: i loro comportamenti devono essere improntati alla trasparenza e alla imparzialità, che è sinonimo di uguaglianza. I Consigli dell’Ordine non possono bloccare la loro attività di giudici delle iscrizioni negli Albi e nel Registro. Se così dovessero fare, i consiglieri potrebbero essere chiamati a rispondere delle omissioni in sede penale e in sede civile (per i danni a terzi). Negli ultimi 40 anni, i Consigli dell'Ordine hanno reso giustizia a migliaia di giovani sfruttati dagli editori. Per quanto riguarda i 16 master universitari biennali in giornalismo, il mercato ne tollera appena 6. Il Consiglio nazionale farebbe bene ad usare l’accetta. E’ devastante alimentare sogni impossibili alle spalle degli allievi e delle loro famiglie, che investono inutilmente quattrini senza la certezza di un risultato apprezzabile in un tempo ragionevole".
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UNA FRASE STORICA: “IL GIORNALISMO VIVE SOPRATTUTTO ATTRAVERSO L'OPERA QUOTIDIANA DEI PROFESSIONISTI E SI ALIMENTA ANCHE DEL CONTRIBUTO DI CHI AD ESSO NON SI DEDICA PROFESSIONALMENTE”. CASSAZIONE CIVILE: “I PUBBLICISTI NON POSSONO ESERCITARE L’ATTIVITÀ DI REDATTORE”.
Sentenza 11/1968 della Corte costituzionale:
“L'esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali. E nessuno può negare che una legge la quale, pur lasciando integro il diritto di tutti di esprimere il proprio pensiero attraverso il giornale, ponesse ostacoli o discriminazioni all'accesso alla professione giornalistica ovvero sottoponesse i professionisti a misure limitative o coercitive della loro libertà, porterebbe un grave e pericoloso attentato all'art. 21 della Costituzione”.
Legge n. 69/1963. Articolo 1. Ordine dei giornalisti.
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI (art 29 legge 69/1963).
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, l'esito favorevole della prova di idoneità professionale (= eguale all’esame di Stato di cui all’art. 33, V comma, della Costituzione-vedi parere 448/01 della II sezione del Consiglio di Stato).
MODALITÀ D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PUBBLICISTI (art. 35 legge 69/1963).
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata dei giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO 2009/2013.
Art. 1 -MATERIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
ART. 5
In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica:
a) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York;
c) come inviati;
d)come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un’intera pagina alla locale cronaca cittadina.
Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.
CHI È IL GIORNALISTA PUBBLICISTA.
Dice l’articolo 1 (IV comma) della legge n. 69/1963: “Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”. La Corte di Cassazione (Cass. pen., 2 aprile 1971, in Riv. dir. sportivo, 1971, 121) ha stabilito esattamente la differenza fondamentale tra pubblicisti e professionisti in base alla “professionalità esclusiva” di questi ultimi, laddove i primi, pur svolgendo sempre un’attività non occasionale e retribuita, possono anche esercitare altre professioni o impieghi. E’ dunque arbitraria - secondo la Suprema Corte - una discriminazione qualitativa tra la natura e l’ampiezza degli scritti che sarebbero permessi all’una o inibiti all’altra categoria. “Nell'ordinamento della professione di giornalista, di cui all'art. 35 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dall'art. 35 della stessa legge, mentre all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa (richiami a Corte cost. n. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989)”. (Cass. civ. Sez.III 14-01-2002, n. 360; Giordanelli c. Cons. naz. Ord. giornalisti e altri; FONTI Mass. Giur. It., 2002, Foro It., 2002, I).
Considerazioni sulla sentenza (11/1968) e sull’ordinanza /420/1989) della Corte costituzionale. La Corte costituzionale dice:
a) che il Consiglio non può svolgere alcun sindacato sulle pubblicazioni e alcuna valutazione di merito sugli scritti;
b) che la certificazione dei direttori (che abbraccia anche la regolare retribuzione) e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di consentire che venga accertato se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né gratuitamente.
c) che il requisito della regolare retribuzione non postula una valutazione discrezionale dell’Ordine essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza.
Questi sono i tre punti centrali della sentenza e dell’ordinanza, che integrano la legge istitutiva dell’Ordine e il suo regolamento di esecuzione. Le pronunce della Corte costituzionale hanno la stessa incidenza della legge.
Le conseguenze: dalla lettera b si capisce nettamente che il Consiglio ha un potere meramente ricognitivo e che l’attività giornalistica non deve essere né occasionale né GRATUITA (la retribuzione può, quindi, variare da un minimo a un massimo indefinito). All’aspirante pubblicista non si applica il TARIFFARIO. Il TARIFFARIO, è evidente, vale a valle, cioè per chi è già professionista o pubblicista.
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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4234
CASSAZIONE civile:
i pubblicisti non possono esercitare l’attività
di redattore, perché non sono iscritti nell’Albo
aperto unicamente a chi ha superato l’esame
di Stato, e non possono essere “reintegrati”.
Si è in breve redattore ordinario soltanto se
giornalista professionista. Dal 2002 sentenze coerenti
della Suprema Corte, che ha disapplicato sostanzialmente
l’articolo 36 del Cnlg.Fnsi e Fieg ne devono prendere atto.
“La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti”.
Ricerca di FRANCO ABRUZZO
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Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2488
UFFICI STAMPA NELLA P.A.:
dopo il “decreto Tremonti” 112/2008
cittadinanza piena soltanto per i
giornalisti professionisti assunti
“con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e
continuativa”. Per i professionisti
iscritti agli Albi “si prescinde dal
requisito della comprovata
specializzazione universitaria,
ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore”.
di FRANCO ABRUZZO
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