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CASSAZIONE FISSA
I PALETTI per le INCHIESTE
GIORNALISTICHE
DI MALA GIUSTIZIA.
SÌ AI BLITZ PER CREARE
NOTIZIE PURCHÈ
SIANO “MORDI E FUGGI”.

Prosciolti giornalista e fotografo di Pavia. L'inchiesta giornalistica non è stata censurata perché la rimozione dei faldoni di una causa civile è stata assolutamente «momentanea» e non c'è stata alcuna «sottrazione». Non si può arrivare, però, al paradosso per cui diverrebbe legittima «anche la commissione di reati strumentali alla dimostrazione di un assunto, come, ad esempio, la consumazione di rapine volte a saggiare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza o della reazione della polizia».

Roma, 10 febbraio 2010.  La Cassazione fissa i paletti per regolare le inchieste giornalistiche sulla mala giustizia. E, con la sentenza 4699/10 della sesta sezione penale, sancisce che non rientra nel «diritto di cronaca» quel tipo di notizie create per dimostrare i disservizi del pianeta giustizia laddove la «condotta violi la legge penale». In altre parole, le inchieste giornalistiche si possono continuare a fare a patto che laddove avvengano attraverso la rimozione momentanea di fascicoli l'operazione sia assolutamente «temporanea». In questo modo la Suprema Corte ha confermato il proscioglimento dall'accusa di violazione della pubblica custodia di cose nei confronti di un giornalista e di un fotografo di un quotidiano di Pavia che, per denunciare i disservizi della giustizia locale, avevano sottratto il fascicolo di una causa civile da un armadio non chiuso a chiave del Tribunale pavese collocato al primo piano del Palazzo di Giustizia nonostante i cartelli che invitavano a non asportare i fascicoli. La rimozione dei fascicoli e la ricollocazione all'interno dell'armadio stesso erano stati immediati tanto che il gup di Pavia, nel luglio 2008, aveva prosciolto dall'accusa gli autori dell'articolo che era avuto l'effetto di sensibilizzare sul disservizio della giustizia modificando l'organizzazione con la chiusura a chiave degli armadi. Insomma, secondo il gup, l'inchiesta giornalistica non andava condannata perchè aveva avuto quel «fine dimostrativo e sociale» che dovrebbero avere tutte le inchieste. Una decisione contrastata in Cassazione dalla Procura di Pavia secondo la quale dare l'ok a questo tipo di inchieste rappresenterebbe un precedente pericoloso perché di questo passo sarebbero da giustificare anche «le rapine volte a saggiare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza o della reazione di polizia». La Cassazione, pur condividendo le argomentazioni della Procura, si è vista costretta a respingere il ricorso perché «emerge dalla stessa sentenza una condotta che, nella sua materialità di riferita assoluta immediatezza, non è riconducibile alla nozione normativa di sottrazione, difettando anche quella temporanea rimozione ritenuta sufficiente ad integrare il reato». Detto questo, però, la Suprema Corte ricorda che «il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazioni è estraneo il soggetto che quei diritti esercita: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale». Detto in termini meno giuridici, l'inchiesta giornalistica è stata assolta perché la rimozione dei faldoni è stata assolutamente «momentanea» e non c'è stata alcuna «sottrazione». Da qui il rigetto del ricorso della Procura. (Adnkronos)


CASSAZIONE. GIORNALISTI: VIETATE LE INCHIESTE CON SOTTERFUGI. NO AI BLITZ NEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER DIMOSTRARE DISSERVIZI.


Roma, 10 febbraio 2010. Non può invocare il diritto di cronaca il giornalista che, per documentare il malfunzionamento dei pubblici uffici o servizi, si rende egli stesso responsabile di reati compiuti per dimostrare le inefficienze del sistema o la mancanza di misure a tutela della privacy e della sicurezza. Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza 4699/10 della Sesta sezione penale. «Il diritto di critica e quello di cronaca - spiega la Suprema Corte -rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il giornalista: è scriminato l'articolo che dà conto di un fatto vero, non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale». In particolare la Cassazione ha esaminato, condividendolo, il ricorso della Procura del Tribunale di Pavia contro l'assoluzione di una giornalista e di un fotografo di un quotidiano locale accusati di aver sottratto il fascicolo di una causa civile, da un armadio del palazzo di giustizia di Pavia. A seguito dell'articolo poi pubblicato, con corredo fotografico, i dirigenti dell'ufficio giudiziario avevano disposto adeguate misure di protezione dei fascicoli. Anche per questo il gup aveva prosciolto i due imputati in quanto «avevano solo compiuto operazioni simboliche volte ad evidenziare l'assenza di sicurezza per gli operatori e di efficace tutela per la riservatezza degli atti giudiziari». Era così stata archiviata l'accusa di sottrazione di cose custodite in un pubblico ufficio. Ma la Cassazione ha confermato il proscioglimento per una sottigliezza giuridica (in quanto il faldone era stato subito rimesso a posto dai due e dunque mancava il protrarsi della condotta illecita necessaria per condannare) aggiungendo però che i giornalisti non possono «creare la notizia» sottraendo essi stessi i fascicoli dagli armadi e documentando le varie fasi del 'blitz'. Perchè il «fine dimostrativo e sociale - riporta la Cassazione il punto di vista della Procura - non giustifica qualsiasi azione perseguita al fine di darne conto sulla stampa». Altrimenti si arriverebbe al paradosso per cui diverrebbe legittima «anche la commissione di reati strumentali alla dimostrazione di un assunto, come, ad esempio, la consumazione di rapine volte a saggiare  l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza o della reazione della polizia». (ANSA).



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CASSAZIONE.
Non commette reato
 il giornalista che sottrae
un fascicolo dal tribunale
per dimostrare
carenze nella custodia


 


Non è reato la condotta del giornalista che, per denunciare i disservizi della giustizia, si introduce in un tribunale, apre gli armadietti, preleva degli atti e li risistema dopo averli consultati. "Tale condotta nella sua materialità di riferita assoluta immediatezza, non è riconducibile alla nozione normativa di sottrazione, difettando anche quella "temporanea rimozione" (che pur sempre presuppone un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità di chi sottrae, anche in ragione del suo contenuto) ritenuta sufficiente ad integrare il reato: non sussiste pertanto l'elemento oggettivo della condotta contestata". Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione che, con una sentenza di oggi ha confermato l’assoluzione in favore di due giornalisti che, "avevano sottratto il fascicolo di una causa civile da uno degli armadi del Palazzo di Giustizia del Tribunale di Pavia". In particolare i cronisti avevano dato conto di questa azione, così denunciando le gravi carenze nella custodia dei fascicoli.


Roberta Macchia


La redazione di www.cassazione.net/ 3 febbraio 2010





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