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  INPGI 1 e 2
Stampa

GIORNALISTI COCOCO
E INPGI/2: finalmente
la svolta. Entro il 2011
aliquota al 26% (come
l’Inps). In prospettiva
pensioni decorose e decenti.
Come per i dipendenti,
rapporti diretti tra aziende
e Istituto previdenziale.

Andrea Camporese (presidente dell'Istituto): “E’ uno straordinario passo in avanti nella tutela del lavoro dei collaboratori autonomi quello sancito dai Ministeri Vigilanti con l’approvazione della delibera della Gestione separata". Queste le novità più rilevanti riguardanti la nuova disciplina dei Co.Co.Co: - l'aliquota contributiva passa, dal primo gennaio 2009, dall'attuale 12% (10% a carico del lavoratore 2% a carico del committente) al 18,75% per due terzi a carico del committente; - l'aliquota crescerà gradualmente negli anni successivi fino a pareggiare quella applicata dalla Gestione Separata dell'Inps, pari al 26%, nel 2011; - differentemente da quanto previsto in precedenza l'obbligo di versamento è posto in carico all'editore; - per i collaboratori coordinati e continuativi titolari di altra posizione assicurativa (ad esempio iscritti alla Gestione principale Inpgi) o pensionati l'aliquota sale al 12,75%, sempre dal primo gennaio 2009, per pervenire al 17,11% nel 2011. L'aumento graduale delle aliquote, la copertura di maternità, paternità e malattia, la degenza ospedaliera e l'assegno al nucleo familiare, la possibilità del riscatto della laurea, la contribuzione volontaria e l'indennità di adozione o affidamento preadottivo, sono solo alcuni dei nuovi istituti che sanano un vuoto a favore di una platea di giornalisti che nella stragrande maggioranza non raggiunge redditi rilevanti. IN CODA una prima nota tecnica a firma del direttore generale della Fondazione avv. ARSENIO TORTORA.

Roma, 9 marzo 2009. “E’ uno straordinario passo in avanti nella tutela del lavoro dei collaboratori autonomi quello sancito dai Ministeri Vigilanti con l’approvazione della delibera della Gestione Separata dell’Inpgi. In sostanza cambia l’intero impianto delle norme di tutela previdenziale e solidaristica a favore dei giornalisti iscritti, un risultato frutto di una proficua  e importante collaborazione tra Fnsi, Fieg e Inpgi che portò due anni fa ad una condivisione del documento del Protocollo presso il Ministero del Welfare”. E’ il primo commento del Presidente dell’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani Andrea Camporese, acquisito il parere favorevole dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia.


“L’Istituto procederà immediatamente – continua Camporese – ad informare tutte le aziende editoriali interessate e i colleghi iscritti alla Gestione Separata sul contenuto delle nuove norme e sulle modalità tecniche di applicazione. L’aumento graduale delle aliquote, per due terzi a carico del datore di lavoro, la copertura di maternità, paternità e malattia, la degenza ospedaliera e l’assegno al nucleo familiare, la possibilità del riscatto della laurea, la contribuzione volontaria e l’indennità di adozione o affidamento preadottivo, sono solo alcuni dei nuovi istituti che sanano un vuoto a favore di una platea di giornalisti che nella stragrande maggioranza non raggiunge redditi rilevanti. In un mercato del lavoro che vede decrescere in modo evidente le assunzioni a tempo indeterminato ed estendersi l’area del lavoro autonomo e a termine, queste misure rappresentano una risposta concreta, l’apertura di una strada che conduce a sempre maggiori tutele”.


A completamento della piena attuazione del Protocollo, il Consiglio di Amministrazione ha assunto anche un’altra delibera, tuttora sottoposta al vaglio dei Ministeri. Si tratta della possibilità da parte delle aziende editoriali di stabilizzare i collaboratori coordinati e continuativi, attraverso contratti a termine di almeno 24 mesi o a tempo indeterminato, vedendo azzerati interessi, sanzioni e contributi derivanti da ispezioni pregresse da parte dell’Inpgi. “Anche in questo caso – conclude Camporese – siamo di fronte ad una grande possibilità affidata dalla norma agli accordi in sede regionale tra datori di lavoro e Associazioni Regionali di Stampa, sentite le rappresentanze aziendali. L’Istituto stima gli aventi titolo, sulla base degli accertamenti ispettivi seguiti, in oltre 600 unità. Se è vero che l’editoria italiana attraversa un periodo di notevole difficoltà dovuta, tra l’altro, al crollo dell’afflusso pubblicitario, si tratta di un’opportunità che auspico venga valutata a fondo per il futuro di tanti giornalisti e per il valore professionale che potrebbe rappresentare per le aziende”.


 


Queste le novità più rilevanti riguardanti la nuova disciplina dei Co.Co.Co:


 


-          l’aliquota contributiva passa, dal primo gennaio 2009, dall’attuale 12% (10% a carico del lavoratore 2% a carico del committente) al 18,75% per due terzi a carico del committente;


-          l’aliquota crescerà gradualmente negli anni successivi fino a pareggiare quella applicata dalla Gestione Separata dell’Inps, pari al 26%, nel 2011;


-          differentemente da quanto previsto in precedenza l’obbligo di versamento è posto in carico all’editore;


-          per i collaboratori coordinati e continuativi titolari di altra posizione assicurativa (ad esempio iscritti alla Gestione principale Inpgi) o pensionati l’aliquota sale al 12,75%, sempre dal primo gennaio 2009, per pervenire al 17,11% nel 2011;


-          diventa possibile il riscatto dei corsi universitari e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti all’entrata in vigore della legge 335/1995;


-          diventa possibile la contribuzione volontaria;


-          pensioni di vecchiaia per gli iscritti alla Gestione non iscritti al altre forme previdenziali obbligatorie: viene introdotta l’età pensionabile prevedendo un requisito pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini in presenza di almeno 5 anni di contribuzione;


-          pensioni di anzianità: la norma viene allineata a quella della Gestione separata Inps prescindendo dal requisito anagrafico con un’anzianità pari o superiore ai 40 anni. Fino al giugno 2009 sarà possibile andare in pensione con 59 anni di età e 35 anni di contributi. Dal 1° luglio 2009, fino al 31 dicembre l’età anagrafica passa a 60 anni e il requisito contributivo a 36;


-          vengono introdotte le indennità di degenza in ospedale e di malattia stabilite in rapporto al reddito dichiarato;


-           viene rivista l’indennità di maternità alle collaboratrici coordinate e continuative secondo i principi che sovraintendono alla Gestione Separata Inps.


 


Si trasmette in allegato una prima nota tecnica esplicativa alla quale seguiranno circolari a cura degli Uffici Inpgi ai datori di lavoro e ai singoli iscritti.


………………………………………………………


 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI


    "Giovanni Amendola"


IL DIRETTORE GENERALE


 


Illustrazione delle modifiche introdotte al “Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione Separata”, in forza dell’art. 1, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.


≈≈≈≈≈≈


 


Il comma 80 della legge in oggetto assume una notevole rilevanza per il nostro ordinamento previdenziale, riguardante la disciplina contributiva dei collaboratori coordinati e continuativi, in quanto ha conferito delega agli Organi Amministrativi dell’Inpgi ad assumere delibere intese a coordinare il regime della propria Gestione Separata con quello della Gestione Separata Inps, modificando:


-       la struttura della contribuzione;


-       il riparto della stessa tra lavoratore e committente;


-       l’entità della medesima;


al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad un’aliquota non inferiore a quella dei collaboratori iscritti all’Inps.


            La  norma in questione dà attuazione alle intese sulla previdenza, intercorse in sede ministeriale tra Fnsi, Fieg e Inpgi.


 


≈≈≈≈≈≈


            In forza della delega ricevuta, si è provveduto ad apportare al Regolamento di Previdenza della Gestione Separata le opportune modifiche ed integrazioni.


Viene infatti meno, per i giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica, riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, l’attuale impianto contributivo, determinato dal decreto legislativo n. 103/1996. Non ci sarà più obbligo per il giornalista Co.Co.Co. di procedere alla comunicazione reddituale ed al versamento a suo carico dei contributi minimi e a saldo, salvo che non svolga anche attività autonoma libero-  professionale.


Tale obbligo, viceversa, incomberà esclusivamente sul committente, il quale dovrà inviare all’Inpgi regolare denuncia dei rapporti di collaborazione in atto e provvedere – altresì – al pagamento dei contributi (sia per la parte a suo carico – 2/3 – sia per la parte a carico del giornalista Co.Co.Co. – 1/3 – entro il 16 del mese successivo a quello a cui si riferisce la denuncia trasmessa.


 


≈≈≈≈≈≈


 


La Nuova Regolamentazione


A) – Co.Co.Co. assicurati alla Gestione Separata, non titolari di altra posizione assicurativa. (Art. 12, commi 1 e 2).


            Per aderire al precetto legislativo della gradualità e tenuto conto anche delle intese intercorse presso il Ministero del Lavoro il 20 settembre 2007, le aliquote contributive che il committente dovrà applicare sui compensi corrisposti ai giornalisti Co.Co.Co. saranno le seguenti :


-       dal 1° gennaio 2009 = 18,75% (75% del 25%)


-       dal 1° gennaio 2010 = 23,40% (90% del 26%)


-       dal 1° gennaio 2011 = 26% (100% del 26%)


 


A regime, dunque, il Co.Co.Co. assicurato alla Gestione Separata verrà accreditato di una contribuzione del 26% e ciò in forza del comma 79 della legge sul Welfare, che gradualmente, dal 2008 al 2011 porta le aliquote della corrispondente Gestione dell’Inps dal 24% al 26%.


In aggiunta ai contributi previdenziali, è dovuto un ulteriore contributo pari allo 0,72%, destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità giornaliera di malattia e di degenza ospedaliera.


 


B) -     Co.Co.Co. assicurati alla Gestione Separata, titolari anche di altra posizione assicurativa o pensionati (Art.12, comma 3).


 


            Il richiamato comma 79 eleva dal 16% al 17% l’aliquota contributiva per i parasubordinati iscritti alla Gestione separata Inps, titolari di altra posizione assicurativa e pensionati,  con decorrenza 1° gennaio 2008.


 


            Conseguentemente, la progressione e l’entità delle aliquote contributive, dovute in favore dei Co.Co.Co. iscritti all’Inpgi sarà la seguente:


-       dal 1° gennaio 2009 = 12,75% (75% del 17%)


-       dal 1° gennaio 2010 = 15,30% (90% del 17%)


-       dal 1° gennaio 2011 = 17% (100% di 17%).


 


≈≈≈≈≈≈


 


Contribuzione figurativa e sanzioni civili   (Art. 13 e 14)


 


Gli artt. 13 e 14 del Nuovo Regolamento disciplinano rispettivamente:


-       la contribuzione figurativa da accreditare nel caso di  corresponsione, in favore dei Co.Co.Co., dell’indennità di maternità, di paternità e di congedo parentale;


-       le sanzioni civili da applicare al committente in caso di omissione o di evasione contributiva. Dette sanzioni sono mutuate da quelle in vigore presso la Gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria.


≈≈≈≈


 


Riscatto e Totalizzazione  (Art. 15 e 16)


            Gli artt. 15 e 16 riguardano il riscatto dei corsi universitari di studi, del lavoro prestato come Co.Co.Co. prima dell’entrata in vigore della legge n. 335/95 e la totalizzazione dei contributi. Il loro contenuto è mutuato dai commi 76 e 77 della legge sul Welfare, avendo tali norme una rilevanza a carattere generale.


 


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Contribuzione volontaria  (Art.17)


           


Il contenuto dell’art. 17, che antecedentemente disciplinava la contribuzione volontaria dei soli giornalisti che svolgono attività libero-professionale, è stato integrato con disposizioni che interessano anche i Co.Co.Co., mutuate dalla corrispondente Gestione Separata Inps (art. 7 D.Lgs.n° 184/1997).


≈≈≈≈≈≈


C) -     Le pensioni degli iscritti alla Gestione separata Inps


            Il nuovo assetto ordinamentale della Gestione Separata Inpgi richiede inoltre, l’armonizzazione alla corrispondente Gestione Inps anche dei requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali e la previsione di una disciplina delle prestazioni assistenziali (maternità, paternità, congedo parentale, assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia e di degenza ospedaliera).


            Quanto alle pensioni, la legge n. 243/2004 (cosiddetta legge Maroni), all’art. 1, comma 6 lettera d) disponeva che per i lavoratori assicurati presso la Gestione Separata Inps, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, il requisito anagrafico per la liquidazione della pensione di vecchiaia fosse identico a quello disposto dalla medesima legge per i dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo e cioè 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.


Anche per gli assicurati alla Gestione Separata, inoltre, era prevista la possibilità di accedere al pensionamento:


1)        a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di una anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;


2)           con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei seguenti requisiti di età:


                       Tabella A


 






























Anno 2008



Età 61



Anno 2009



Età 61



Anno 2010



Età 62



Anno 2011



Età 62



Anno  2012 



Età 62



Anno  2013



Età 62



La legge sul Welfare (art. 1, comma 2, punto 2) ha rivisto lo scalone anche per i lavoratori autonomi, ridefinendolo nel modo che segue:


 


 


Tabella B
















Anno 2008



59 anni



Anni di contributi 35



Anno 2009



Fino a giugno 59 anni



Anni di contributi 35



 


A decorrere dal 1° luglio 2009, fermo restando il requisito di 35 anni di contributi, la pensione di anzianità si matura con il concorso dei sottostanti elementi:


 


Tabella B1









































     



Colonna 1



Colonna2



 



Somma di età anagrafica e anzianità contributiva



Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1



Dal 1°luglio al 31/12/2009



96-(35+61)



60



2010



96-(35+61)



60



2011



97-(35+62)



61



2012



97-(35+62)



61



Dal    2013



98-(35+63)



62



 


≈≈≈≈≈≈


C1 -    Le pensioni di vecchiaia e di anzianità degli iscritti alla Gestione separata Inpgi (art. 20)


            Tenuto conto del quadro di riferimento normativo, il Regolamento della Gestione Separata Inpgi sancisce una nuova disciplina delle pensioni di vecchiaia  per gli iscritti alla Gestione ma, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, prevedendo il requisito dell’età pari a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini, in presenza di almeno 5 anni di contribuzione.


            Anche per le pensioni di anzianità la norma prevede un allineamento con la disciplina della Gestione Separata Inps, prescindendo dal requisito anagrafico per le pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e con  l’applicazione delle tabelle B e B1 negli altri casi.


 


≈≈≈≈≈≈


            Per i giornalisti iscritti alla Gestione Separata ed anche ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio, coloro che – in qualità di dipendenti – sono iscritti alla Gestione sostitutiva dell’A.G.O., gestita dall’Inpgi) i requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia permangono gli stessi, e cioè 57 anni di età e cinque anni di contributi per uomini e donne a condizione che la pensione liquidata risulti pari ad almeno 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. In difetto, la pensione viene liquidata per tutti – uomini e donne – al raggiungimento dei sessantacinque anni di età.


 


≈≈≈≈≈≈


D) -   Indennità di maternità, di paternità, indennità in caso di adozione, congedo parentale, assegno per il nucleo familiare. (Artt. da 38 a 46)


            La disciplina delle prestazioni di carattere assistenziale che tutelano la maternità e la paternità, il congedo parentale e l’assegno per il nucleo familiare dei Co.Co.Co., è contenuta negli articoli da 38 a 46 del Regolamento della Gestione Separata e tiene conto (in forza del principio di coordinamento contenuto nel comma 80 della legge sul Welfare) della normativa che disciplina le medesime prestazioni (e i requisiti di accesso) nella Gestione Separata Inps.


            In particolare, in quell’ordinamento:


-       la tutela della maternità e l’assegno per il nucleo familiare furono introdotti dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997;


-       il congedo parentale è stato invece disciplinato dall’art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.


La normativa Inpgi, pertanto, non può non rifarsi a quegli stessi principi.


 


≈≈≈≈≈≈


E) -      Indennità di malattia e di degenza ospedaliera in favore dei Co.Co.Co.  (Artt.           da  47 a 50)


            Le prestazioni in questione sono disciplinate dagli articoli da 47 a 50 del nuovo Regolamento della Gestione Separata. La loro formulazione tiene conto del principio di coordinamento sancito dal più volte richiamato comma 80.


 


            Nella Gestione Separata dell’Inps le prestazioni in questione sono state introdotte:


-       dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/97 (l’indennità di degenza ospedaliera);


-       dall’art. 1 comma 788, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (l’indennità giornaliera di malattia).


 


F) -      Disposizione a carattere transitorio. (Art. 54)


            L’art. 54 del nuovo Regolamento opera un rinvio dinamico, per quanto non previsto e normato nel Regolamento stesso, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la corrispondente Gestione Separata dell’Inps.


            La norma in questione, come tutte le altre  contenute nel nuovo Regolamento, è espressione dell’autonomia normativa di cui gode l’Inpgi privatizzato, da esercitare – naturalmente – entro gli ambiti prefissati dall’ordinamento generale.


 


                                                                       Avv. Arsenio Tortora


 





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