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  Diritto di cronaca
Stampa

Franco Abruzzo:
“L’eventuale responsabilità,
collegata alla fuga di notizie,
grava soltanto sul pubblico
ufficiale che diffonde
la notizia coperta da
vincoli di segretezza
e non sul giornalista che
la riceve e che,
nell’esercizio del diritto-dovere
di cronaca, la divulga”.


di Franco Abruzzo/presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


La  Convenzione  europea dei diritti dell’Uomo e le sentenze di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin e Romen sono episodi  che assumono valore strategico. Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i  giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono del segreto professionale. I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto professionale,  invocando, con le norme nazionali (legge n. 69/1963 e dlgs n.  196/2003), la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nonché le sentenze Goodwin  e Roemen della Corte di Strasburgo.


Questa linea è l’unica possibile anche per evitare, come scrive il Tribunale penale di Treviso, di finire sulla graticola dell’incriminazione per violazione del segreto d’ufficio in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, - magistrati, cancellieri  o ufficiali di polizia giudiziaria -, hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti l’eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nell’ambito dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga.


Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 del Cp.  E’ palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’articolo 326, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell’articolo 326 del Cp evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale.....loquace) e le perquisizioni,  arma ormai spuntata dopo la sentenza “Roemen” della Corte di Strasburgo..


Il Codice di procedura penale, in base alla relativa legge-delega, ”deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”.  Il Parlamento in sostanza deve calare nel Codice le sentenze Goodwin e Roemen nonché l’articolo 10 della Convenzione, abolendo il potere del Gip di interrogare il giornalista. Finirà la storia dei giornalisti arrestati e condannati perché difendono il segreto professionale anche  come cittadini  europei? L’articolo 200 del Cpp afferma il diritto del giornalista professionista al segreto sulle sue fonti fiduciarie, ma nel contempo autorizza il giudice a interrogarlo sulle sue fonti fiduciarie. Potere, questo,  che fa a pugni con la giurisprudenza   della Corte di Strasburgo. Il Parlamento deve sancire una volta per tutte la regola in base alla quale il giornalista ha diritto al segreto professionale come gli altri professionisti. Punto e basta. Non una parola in più. Strasburgo ha spiegato perché è necessaria ed urgente questa svolta. “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di "cane da guardia" e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”. Questi sono i principi (vincolanti anche per i nostri magistrati) sanciti nella sentenza Roemen 25 febbraio 2003 (Procedimento n. 51772/99) della quarta sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (il testo è in https://www.odg.mi.it/docview.asp?DID=554).


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Intercettazioni telefoniche tra Consorte e Fassino.


Inchiesta della Procura di Milano sulla fuga di notizie.


Gianluigi Nuzzi: “Ho fatto soltanto il mio dovere”


 


Roma, 3 gennaio 2006. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per rivelazione di atti coperti dal segreto d'ufficio in relazione all' articolo comparso sul quotidiano 'Il Giornale' in cui si riportavano le intercettazioni, a quanto si è appreso mai utilizzate ai fini dell' inchiesta sulla scalata ad Antonveneta, tra Giovanni Consorte e il segretario dei Ds Piero Fassino in particolare. 


In base all' articolo 326 del codice di procedura penale si deduce quindi che sia stato iscritto nel registro degli indagati l' autore dell' articolo in concorso con pubblici ufficiali per ora ignoti.


"Avevo una notizia, l'ho pubblicata e ho fatto solo il mio dovere di giornalista". È stato questo il commento di Gianluigi Nuzzi, il redattore del quotidiano 'Il Giornale', indagato dalla Procura di Milano per rivelazione di segreto d'ufficio in concorso con pubblici ufficiali ancora ignoti, per l'articolo apparso ieri in cui si riportavano, fra l'altro, intercettazioni di un colloquio fra il segretario Ds Piero Fassino e il presidente dimissionario di Unipol, Giovanni Consorte.


Le intercettazioni pubblicate fanno parte dell'inchiesta milanese sulla scalata ad Antonveneta ma non risultano mai essere state trascritte. Nuzzi ha aggiunto: "Quelle intercettazioni non sono nè illegali nè abusive perchè sono state delegate dall' Autorità Giudiziaria di Milano".


(fonte: ANSA)


 





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