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Annuncio di Andrea Camporese
(presidente dell’Inpgi):
“Via libera al protocollo
sul welfare. Più tutela
al lavoro autonomo”.
La legge 247/2007 detta anche
regole per la stabilizzazione:
667 cococo potranno essere
assunti per almeno 24 mesi
(ammonta a 32 milioni di euro
il costo di questa operazione
a carico completo dell’Inpgi).

Nel caso dei contratti cococo le aziende editoriali diventeranno sostituto d'imposta e già quest’anno dovranno applicare le nuove aliquote contributive del 18,75%, per due terzi a carico dell'editore e per un terzo a carico del giornalista. Sarà il committente e non più il giornalista a dover versare alla gestione separata dell’Istituto l’intera aliquota contributiva.

(servizio a cura di FRANCO ABRUZZO)

Ancone, 6 marzo 2009.  «Questa mattina i ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno dato il via libera al protocollo dell'Inpgi sul welfare del lavoro autonomo. Questo specifco protocollo era stato approvato dal Cda il 22 dicembre 2008». Lo ha annunciato ad Ancona il presidente dell'Inpgi Andrea Camporese durante un'assemblea organizzata dal Sigim (Sindacato Giornalisti Marchigiani) e dall'ufficio di corrispondenza dell'istituto di previdenza per i giornalisti. «Le misure prese dall'Inpgi a tutela del lavoro autonomo diventeranno immediatamente operative e lunedì l'istituto darà la notizia agli iscritti e alle aziende. Nel caso dei contratti co.co.co. le aziende editoriali diventeranno sostituto d'imposta e già quest’anno dovranno applicare le nuove aliquote contributive del 18,75%, per due terzi a carico dell'editore e per un terzo a carico del giornalista». Queste le novità più rilevanti:


- l’aliquota contributiva passa, dal primo gennaio 2009, dall’attuale 12% (10% a carico del lavoratore 2% a carico del committente) al 18,75% per due terzi a carico del committente;


- l’aliquota crescerà gradualmente negli anni successivi fino a pareggiare quella applicata dalla Gestione Separata dell’Inps, pari al 26%, nel 2011;


- differentemente da quanto previsto in precedenza l’obbligo di versamento è posto in carico all’editore;


- per i collaboratori coordinati e continuativi titolari di altra posizione assicurativa (ad esempio iscritti alla Gestione principale Inpgi) o pensionati l’aliquota sale al 12,75% sempre dal primo gennaio 2009 (e arriveranno nel 2011 al 17%);


- diventa possibile il riscatto dei corsi universitari e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa precedenti all’entrata in vigore della legge 335/1995;


- diventa possibile la contribuzione volontaria;


- pensioni di vecchiaia per gli iscritti alla Gestione non iscritti al altre forme previdenziali obbligatorie: viene introdotta l’età pensionabile prevedendo un requisito pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini in presenza di almeno 5 anni di contribuzione;


- pensioni di anzianità: la norma viene allineata alla Gestione separata Inps prescindendo dal requisito anagrafico con un’anzianità pari o superiore ai 40 anni. Dal 2009 sarà possibile andare in pensione con 59 anni di età e 35 anni di contributi;


- vengono introdotte le indennità di degenza in ospedale e di malattia stabilite in rapporto al reddito dichiarato;


- estensione dell’indennità di maternità alle collaboratrici coordinate e continuative.


L'Inpgi, d'intesa con la Fnsi, le associazioni regionali di stampa e i comitati di redazione, «vigilerà perchè la nuova disciplina contributiva sia correttamente applicata». La normativa prevede «una graduale crescita della contribuzione sino al 26%». In pratica, «a parità di montante contributivo, chi comincerà oggi un percorso previdenziale autonomo non sarà più penalizzato rispetto al lavoratore dipendente». Quanto alla possibilità di ampliare la tutela per il precariato giornalistico nel lavoro autonomo, Camporese ha ricordato che l'Inpgi «si muove nel quadro legislativo dello Stato. Se Governo e Parlamento interverranno, come pare, nel sostegno al reddito del lavoro precario, l'Inpgi non potrà non valutare un suo ambito di azione, destinando a misure di sussidio una quota del bilancio della gestione separata». La legge sul welfare abbraccia anche la stabilizzazione dei cococo: sono 667 i giornalisti cococo che potranno essere assunti per almeno 24 mesi con un  costo per l’Istituto di 32 milioni di euro. Questo protocollo è stato approvato dal  Cda dell’Inpgi il 29 gennaio scorso. Appena ieri, nell’incontro a Palazzo Chigi tra la Fnsi e il Governo, il ministro del welfare Sacconi aveva dato ampie garanzie sui tempi veloci dei due provvedimenti sul lavoro autonomo e sulla stabilizzazione. E i fatti concreti sono maturati in  meno di 24 ore. (fonti: ANSA, www.inpgi.it e www.francoabruzzo.it).


 


La stabilizzazione: sono 667 i cococo (secondo dati ufficiali del 21 settembre 2007) che potranno essere assunti per  un periodo non inferiore a 24 mesi. L'Inpgi impegnerà 32 milioni di euro.


 


ROMA. Il Cda dell'Inpgi  il 29 gennaio 2009 scorso ha promosso l’attuazione concreta del protocollo sul welfare (recepito dalla legge 247/2007) riguardante la stabilizzazione dei cococo.  Ecco i passaggi di questa significativa manovra sociale:


1) I datori di lavoro che intendono stabilizzare i rapporti di lavoro cococo dovranno ricorrere a contratti di lavoro subordinato, anche a termine, ma con una durata non inferiore a 24 mesi.


2) Potranno usufruire della stabilizzazione solo i giornalisti titolari di un contratto cococo in corso, iscritti alla Gestione separata.


3) Entro 8 mesi dall'approvazione da parte dei ministeri del protocollo Inpgi, le aziende interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Fnsi.


4) Le assunzioni dei collaboratori - che sono 667 (e che sono emersi grazie a 350 ispezioni) – comporteranno un costo per l'Istituto di 32 milioni di euro e  dovranno in ogni caso essere effettuate entro un anno dalla scadenza del termine per la sottoscrizione degli accordi sindacali. Questi numeri sono presenti in una circolare del presidente dell’Inpgi emanata  il 2 ottobre 2007 (in: http://www.inpgi.it/circolari/2007/inpgi_circolari-2007-condono-contributivo.htm)


 


La parte della legge sul welfare che riguarda L’Inpgi.


Il comma 80 della legge 247/2007 sul  welfare (dedicato all’Inpgi) ipotizza, recuperando principi della legge finanziaria 2007, la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 24 mesi. In sintesi la normativa promuove la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi).


L’Inpgi è tenuto a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps. Per quanto riguarda l’Inpgi/2, nell'arco dei prossimi 4 anni, i contributi pensionistici attualmente assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal collaboratore) verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali pagati dalle imprese.  Così su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarà alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti sarà perfetta a partire dal 2011. Va precisato che le aziende provvederanno a trattenere anche il terzo del contributo totale direttamente dai compensi pagati ai collaboratori.


Pubblichiamo il testo dei commi  79 (Inps) e 80 (Inpgi) della legge 247/2007 ( sul welfare):


INPS - comma 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.


 


INPGI - comma 80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:


a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;


b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalità.


 





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