Il 3 ottobre 2000 è stato firmato il contratto tra Fnsi e Aer/Anti/Corallo, che regola il lavoro giornalistico nelle emittenti radiotelevisive private di ambito locale. In questo contesto è applicato anche il contratto Frt. Nelle piccole testate cartacee sono applicati, invece, il contratto Uspi e quello Assografici (contratto grafico editoriale). I quattro contratti sono lontanissimi dalla “qualità” delle mansioni giornalistiche (e dai minimi) del contratto Fnsi-Fieg, pur parlando di operatori redazionali, telereporter e redattori. Le aziende Uspi, Frt e Assografici ovviamente possono assumere nelle loro testate non solo giornalisti professionisti e pubblicisti quant’anche praticanti giornalisti. Gli oneri sociali che le aziende versano all’Inpgi sono inferiori del 7,32% rispetto a quelli versati all’Inps per gli impiegati.
L’Inpgi non può non accettare i contributi versati dalle aziende, che hanno sottoscritto questi quattro contratti a favore di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti. In verità per il Contratto Aer/Anti/Corallo non esistono dubbi, essendo lo stesso firmato dalla Fnsi, che sigla anche quello “maggiore” con la Fieg.
Le aziende editoriali, dal primo gennaio 1996, che fanno riferimento ai 4 contratti citati, sono, comunque, tenute a versare i contributi sui minimi previsti dal contratto Fnsi-Fieg in base al comma 25 dell’articolo 2 della legge n. 549/1995 (che è la legge finanziaria per il 1996). Dice il comma 25: “In caso di pluralità di contratti di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi nella categoria”. Per quanto riguarda la categoria dei giornalisti, il contratto più rappresentativo è quello Fnsi-Fieg.
C’è da precisare che le aziende, comunque, sono tenute dall’articolo 76 della legge n. 388/2000 ad assicurare esclusivamente con l’Inpgi i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, che lavorano a tempo pieno. Potrebbe accadere (paradossalmente) che giornalisti, dipendenti di testate Frt, Aer/Anti/Corallo, Assografici o Uspi-Unigec, percepiscano i minimi di uno di questi quattro contratti e che siano assicurati con l’Inpgi sulla base dei minimi del contratto Fnsi-Fieg.
L’Uspi ha annunciato che l’Ordine di Milano "ritiene i soggetti che fruiranno di tale trattamento contrattuale pienamente legittimati ad avere riconosciuto il praticantato giornalistico". L’Uspi ha anche spiegato che il nuovo contratto contempla tra le qualifiche e i vari livelli quelli di coordinatore della redazione (redattore capo), operatore redazionale (redattore), segretario di redazione e operatore redazionale di prima esperienza (praticante). L’Uspi ha precisato inoltre che ha impartito da tempo istruzioni ai propri aderenti di procedere al versamento all’Inpgi dei contributi previdenziali relativi ai dipendenti che svolgano attività redazionale.
L’Uspi ha aderito unilateralmente alle tesi tecniche sostenute dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (e ben note all’Inpgi e alla Fnsi) e che trovano riscontro nell’ordinamento giuridico: la legge professionale e quella sulla editoria non indicano i contratti applicabili ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, anche se il contratto Fnsi-Fieg è la lex contractus della categoria, avendo forza di legge (Dpr 153/1961). I direttori e gli editori delle testate Uspi, Frt, Assografici e Aer-Anti-Corallo, quando assumono praticanti, devono far riferimento esclusivo alla legge professionale e alla sua terminologia.
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Legge n. 549/1995. Articolo 2 (comma 25)
25. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (76), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Legge n. 388/2000. Art. 76. (Previdenza giornalisti)
1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) (abrogato).
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.
2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Milano, 11 febbraio 2009