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Giornalismo turistico
e di viaggi: il Codice di
comportamento dell'
Ordine della Lombardia.
NO del Codacons: legittima
l'informazione sponsorizzata!

Milano, 17 febbraio 2009. Il Consiglio prende atto della crisi dell'editoria del settore turismo dovuta non soltanto alla crisi economica generale, ma anche all'invadenza della pubblicità e al sistema "ricattatorio" innescato dagli inserzionisti. Ne abbiamo parlato più volte nelle news letter dell'anno passato, perchè l'indagine sul giornalismo borderline di quei settori cioè molto vicini alla pubblicità e troppo spesso condizionati anche dal marketing è stato uno degli impegni di questo Consiglio. Il Codice di comportamento rivolto ai giornalisti che operano nel turismo che trovate in allegato (elaborato dalle consigliere Laura Mulassano e Amelia Beltramini e deliberatyo dal Consiglio il 21 gennaio 2009) è il primo passo per arginare l'eccessiva invadenza della pubblicità che finisce per condizionare il libero agire dei giornalisti e generare confusione fra i lettori. Sotto osservazione al momento c'è il settore delle auto e dei motori, ma successivamente toccherà alla moda, alla bellezza, all'alimentazione, all'arredamento ai prodotti delle nuove tecnologie. Tutti settori che si rivolgono ai consumatori e che richiedono oggi regolamenti meno generici del semplice codice deontologico al quale deve attenersi ogni giornalista. Tutto ciò porta alla progressiva dequalificazione dei contenuti e alla progressiva perdita di credibilità dei periodici del settore. Conseguenze: calo di lettura e di acquisto, ridotta forza dei periodici, dovuta anche al mancato sostegno alle testate da parte degli editori. Si è instaurato infatti un sistema perverso: si riepiono le pagine con servizi "a costo zero" spesso richiesti ai freelance collaboratori. Nessun editore provvede a sostenere spese per reportages o servizi, si ricorre direttamente agli inserzionisti o all'abilità dei singoli collaboratori nel trovare da soli sostegni per viaggi e reportages. Proliferano anche gli speciali/inserti "dedicati", chiaramente pagati dalla pubblicità, o pubblicità mascherata da redazionali. Il Consiglio dell'Ordine, preoccupato da questo stato di cose che viola principi deontologici ineludibili, richiama tutti i colleghi e i direttori delle testate a una maggiore responsabilizzazione, chiarezza, trasparenza e attenzione. La perdita di diffusione non giustifica l'accantonamento della deontologia della professione, che i direttori per primi e tutti i giornalisti sono chiamati a rispettare e a far rispettare. In un decalogo quindi i punti significativi e più frequentemente evasi, indicati dai direttori delle testate e dai Cdr consultati. Tale decalogo, che avrà il nome di Codice di comportamento del giornalismo turistico/di viaggi servirà anche al Consiglio dell'Ordine della Lombardia come parametro interpretativo delle norme deontologiche al fine dell'esercizio uniforme della giurisdizione professionale, posto che la Cassazione ha riconosciuto che le regole deontologiche hanno 'natura giuridica" (Cass., sez. un. 6 giugno 2002, n. 8225): "secondo un indirizzo che si va delineando nella giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito della violazione di legge va compresa anche la violazione delle norme dei Codici deontologici degli Ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'Albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare" (Cass., sez. un. 23 marzo 2004, n. 5776). Tale orientamento richiama la precedente sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile che aveva riconosciuto che "la fissazione di norme interne, individuatici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la consequenziale irregabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare".


 


Codice di comportamento del giornalismo turistico/di viaggi,


emanato dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia


1. Oggi gran parte dei viaggi per la stesura dei redazionali vengono sponsorizzati da operatori, enti, istituzioni o catene. Il lettore deve esserne informato e quindi chi ha reso possibile la realizzazione del viaggio deve essere pubblicamente ringraziato nel contesto dell'articolo, senza relegarne la mera citazione (magari confusa con quella di operatori concorrenti) in fondo al servizio, dove invece, per completezza dell'informazione, saranno elencati altri operatori con quella destinazione "non sponsor" del viaggio.


2. Al reportage non va affiancata la pubblicità di un operatore o un ente in qualche modo interessato a quel servizio. Enti e/o operatori puntano proprio alla "vicinanza" della loro pubblicità al testo che li riguarda. Ma questa vicinanza non solo sconcerta e confonde i lettori, facendo loro pensare che il testo sia influenzato dalla pubblicità, anche quando non è vero. È anche uno degli "indizi" sospetti di pubblicità non trasparente specificamente indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella relazione sull'attività del 2007. Ricordiamo ai colleghi che la sponsorizzazione seguita da appoggio pubblicitario contravviene alle regole della deontologia perché il lavoro del giornalista deve essere sempre indipendente dal testo delle inserzioni. Per evitare anche solo il sospetto di commistione, le pagine di pubblicità di argomento simile vanno poste il più lontano possibile dal testo, o addirittura meglio se fossero spostate in un altro numero.


3. Gli speciali e gli allegati sono parte integrante di giornali/riviste e non sono cataloghi di pubblicità. Se gli speciali sono realizzati in collaborazione con operatori, enti, istituzioni, realtà locali, compagnie e catene alberghiere ... etc devono distinguersi in modo inequivocabile per impaginazione grafica e stile del carattere dalla normale veste dei redazionali. Se invece si vuole conservare la grafica della testata, i testi devono riportare chiaramente la dizione "informazione pubblicitaria" o similare. Ne' possono contenere "product placement", cioè foto e testi riguardanti prodotti come auto, motoscafi, barche, accessori, abiti o altri prodotti, non strettamente legati al racconto di viaggio, che possano configurarsi come testi/foto pubblicitari.


4. Un capitolo molto particolare riguarda la gestione dei monografici che, per loro natura, sono prodotti molto costosi. Per la loro realizzazione le redazioni devono inviare sul posto giornalisti e fotografi. Oggi è invalso l'uso di chiedere l'organizzazione dei viaggio e la copertura delle spese degli inviati agli enti del turismo e/o agli operatori. Dato l'alto costo dei viaggi, difficile invertire questa tendenza. Ma non devono essere chiesti altri oneri economici agli organizzatori (enti turistici, operatori etc...) interessati alla pubblicazione. In altre parole gli sponsor non devono sborsare all'editore "oboli" o cifre mascherate dalla dicitura "spese di viaggio". Come risulta spesso facciano per l'interesse che hanno alla pubblicazione. Altrimenti l'ente sponsor si tramuterebbe in "editore occulto" del monografico con il rischio di interferenze e potere anche sui contenuti.


5. Il giornalista che si occupa di turismo e di viaggi è giornalista a tutti gli effetti e ha quindi l'obbligo (nel rispetto dei principi deontologici della professione) di verificare le informazioni che gli vengono fornite su temi delicati come la sicurezza dei voli, la situazione sanitaria e socio-politica delle mete o l'adeguatezza delle strutture, la veridicità dei particolari descrittivi di viaggi e destinazioni. E non deve accettare in modo acritico le informazioni - interessate e a volte distorte  - trasmesse da cataloghi, comunicati stampa, siti internet non controllati, pubblicazioni e materiale pubblicitario.


6. La Carta dei doveri del giornalista impone a ogni iscritto a questo albo di rifiutare pagamenti, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti a titolo personale: non solo possono condizionare il nostro lavoro, ma possono anche ledere la credibilità e la dignità professionale. Anche nei viaggi e negli educational l'ospitalità del giornalista non deve prolungarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'acquisizione delle informazioni e non deve essere estesa a parenti o amici.


7. L'invito agli educational non impegna il giornalista a scrivere un pezzo sul tema trattato e tanto meno lo impegna a toni elogiativi. L'invito e il viaggio sono, per gli organizzatori, un investimento per far conoscere posti e strutture. Quanto ai giornalisti, aderiscono per aggiornamento professionale su argomenti "eventualmente e possibilmente " utilizzabili per reportages, news, rubriche o simili. Il giornalista non deve accettare impegni compromissori scritti e anzi deve anticipare all'ospite questa sua libertà, chiarendo bene la sua posizione, pronto piuttosto a rinunciare al viaggio. Gli educational non sono una scusa per far viaggiare gratis parenti e amici.


8. Al giornalista freelance che si occupa di uffici stampa è vietato scrivere di destinazioni, alberghi, viaggi di operatori, spa di cui curi l'immagine e la comunicazione. Nè può scrivere di concorrenti delle aziende che il suo ufficio stampa rappresenta.


9. Lettera di incarico o accredito. E' abitudine di moltissime direzioni di riviste turistiche non rilasciare ai collaboratori freelance investiti di un incarico - seppure temporaneo e limitato - una lettera che comprovi l'assegnazione di un servizio (il problema è comune a fotografi e giornalisti). Questo crea problemi ai freelance, soprattutto se operano all'estero. La lettera serve a scoraggiare gli abusi, a garanzia e aiuto del giornalista e fotografo freelance a svolgere il loro lavoro. La Lettera d'incarico, che definisce tempi e limiti dello stesso, deve essere firmata dal direttore o da un suo incaricato. In essa potrà essere precisato anche che, se fotografie o /e reportage non saranno giudicati idonei alla pubblicazione, l'assegnazione non costituisce impegno alla pubblicazione. La decisione di pubblicare/pagare o no un servizio è infatti sempre a insindacabile giudizio del direttore.


10. La posizione del direttore è estremamente delicata. Ha il difficile compito di mantenere l'indipendenza della testata, di preservarla dalla "commistione /confusione pubblicità e redazionali"  e di difendere il contenuto delle pagine redazionali dalle interferenze  dell'ufficio marketing. Non solo. È suo preciso dovere vigilare perché la testata non sia prodotta in violazione della deontologia professionale: scopiazzature di cartelle stampa senza verifiche personali, non rispetto del diritto d'autore altrui, interessi personali dei redattori e dei collaboratori esterni. Spesso la perdita di copie è il riflesso della perdita di qualità e di "notizie" contenute nelle pubblicazioni. Il direttore della testata deve poter dimostrare di aver fatto ogni sforzo per verificare che i redattori della testata e i collaboratori freelance non abbiano alcun conflitto di interesse nei temi e nelle rubriche loro affidate e abbiano un comportamento corretto per quanto riguarda la deontologia professionale. I direttori sono chiamati a rispondere delle violazioni.


 


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 Gruppo di specializzazione dei giornalisti dell'informazione visiva


                 - Associazione lombarda dei giornalisti -


 


NOTIZIE PER GLI ASSOCIATI  14/2009


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Lo ha redatto l'Odg della Lombardia


UN "CODICE DI COMPORTAMENTO"


PER IL GIORNALISMO


DI  "TURISMO&VIAGGI"   


Il documento si occupa anche dei reportage realizzati a spese di soggetti interessati a farsi propaganda per i propri affari - Presa di posizione Gsgiv sulle definizioni improprie e da pregiudizio utilizzate  per distinguere i giornalisti dell'informazione visiva da quelli dell'informazione scritta  in un testo ufficiale dell'ente istituzionale di autogoverno della professione giornalistica. 


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L'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha reso pubblico nel primo pomeriggio di oggi un suo "Codice di comportamento del giornalismo turistico/di viaggi" con il quale vorrebbe mettere un po' d'ordine in uno dei settori del giornalismo maggiormente squalificato dalla commistione tra pubblicità, propaganda e informazione passata ai lettori.


Tra i temi affrontati , anche se per nulla risolto alla radice però, pure quello dei reportage realizzati  a spese - anziché di un giornale o , per i cosiddetti freelance, di tasca propria - degli stessi soggetti interessati a farsi propaganda per fini decisamente diversi da quelli dei lettori: in sostanza, per i loro specifici affari.


Problema che negli anni, sempre più aggravato dagli espliciti condizionamenti degli "sponsorizzanti",  è stato più volte al centro di accesi confronti e tormentoni all'interno del Gsgiv dell'Alg e dell'intera nostra categoria, finendo pure fuori dall'ambiente professionale con prese di posizione e denunce senza mezzi termini anche di organismi nazionali schierati dalla parte dei consumatori, come il Codacons.


Chi vuole approfondire, trova tutto nel sito www.odg.mi.it  


Per ora lasciamo a voi eventuali commenti, analisi, applausi, fischi, consensi, dissensi e tutto il resto. Se qualcuno vorrà inviarceli potremmo fare , come in passato, da tramite e rilanciare a tutti i colleghi e, in più, costituire un dossier da mettere poi a disposizione anche delle due autrici del "Codice", le consigliere regionali Odg, Amelia Beltramini e Laura Mulassano, magari pure, sempre che la cosa le trovi d'accordo, per eventuali ritocchi, aggiunte o revisioni.


Per il momento il Gsgiv dell'Alg  ha però segnalato ai vertici dell'Ordine della Lombardia, la necessità di correggere nel testo di questo nuovo "Codice" regionale alcune definizioni assolutamente improprie della figura del fotogiornalista che in un documento ufficiale Odg costituiscono elementi di pregiudizio al riconoscimento stesso della natura giornalistica del nostro lavoro.


Nel nuovo  Codice infatti viene utilizzata più volte  l’espressione “fotografi e giornalisti”, o viceversa, per differenziare  la figura specifica di chi nel giornalismo si occupa di produzione di informazione visiva da quella di chi invece realizza i testi scritti, lasciando così spazio, con l’uso improprio di entrambe le definizioni, all’errato convincimento di molti che solo chi scrive debba essere considerato giornalista a tutti gli effetti.


"Pur senza mettere in dubbio la totale buonafede degli estensori di questo codice e di chi poi lo ha approvato - è stato scritto all'Odg -  facciamo però presente che  il distinguo professionale che l’utilizzo di tali definizioni implica è inammissibile in un documento ufficiale di un Consiglio regionale dell’ente istituzionale di autogoverno della professione giornalistica. Questo non solo perché le definizioni improprie da voi utilizzate vanno ad alimentare le gravi confusioni che da più di trent’anni gravano sull’indiscutibile natura giornalistica del lavoro dei fotogiornalisti, ma pure perché rappresenta un elemento ufficiale  che, configurando chi opera nell’informazione visiva come un soggetto ben distinto dal giornalista, potrebbe essere utilizzato a danno dei colleghi anche da tutti coloro che, soprattutto per quanto riguarda la corretta applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico, sono interessati a considerare, pure in sede di contenziosi giudiziari, il lavoro di chi produce informazione visiva come qualcosa di differente da quello giornalistico".


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Amedeo Vergani, presidente Gsgiv dell'Alg


Milano, 17 febbraio 2009 


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L'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA


VARA CODICE PER GIORNALISMO TURISTICO


LEGITTIMANDO INFORMAZIONE SPONSORIZZATA


 


IL CODACONS BOCCIA IL CODICE E RICORRE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE


 


L’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha deliberato un Codice deontologico per i giornalisti turistici, legittimando di fatto la produzione sponsorizzata dell’informazione, purché, “chi ha reso possibile l’organizzazione del viaggio” sia “pubblicamente ringraziato nel contesto dell’articolo”.


Il Codacons respinge il Codice, considerandolo controproducente e in netta contraddizione con le stesse norme della “Carta dei doveri”  con la quale l’Ordine nazionale regola il lavoro dei giornalisti italiani. Così il Codacons, ritenendolo un pericoloso precedente, ha deciso di ricorrere al Consiglio Nazionale per chiederne l’annullamento.


Ricordiamo che fu il Codacons con un esposto al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia nel 2005 e poi al Consiglio nazionale nel 2006 a sollevare il problema della commistione tra pubblicità e informazione, denunciando in particolare come la gran parte dell’informazione turistica offerta ai lettori sia abitualmente prodotta a spese, anziché dell'editore o dei singoli giornalisti, dei soggetti  economicamente interessati ad orientare i lettori verso quelle determinate mete turistiche (enti del turismo, tour operator, hotel, compagnie aeree …). Una commistione di interessi  in contrasto con il diritto dei cittadini ad un’informazione senza inquinamenti e che non offre nessuna garanzia al lettore di terzietà, autonomia e indipendenza sia della testata giornalistica che dei giornalisti che vi operano


Un convincimento basato per prima cosa sulla stessa “Carta dei doveri del giornalista” che su questo tema è chiarissima:Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi-spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale”.


Nel Codice lombardo, invece, è sufficiente rendere pubblico chi ha reso possibile la realizzazione del viaggio per superare il divieto.


Si tratta di un pericoloso precedente che, peraltro, se venisse esteso ad altri settori, potrebbe portare giornalisti parlamentari ad essere ospiti tutto l’anno a Roma a spese di qualche membro del Governo o inviati che devono seguire un processo ad essere spesati dall’imputato.


Info: 338/4031534


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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1517


Rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”


n. 4/5 del 2007 (pagg. 871-894).


FRANCO ABRUZZO:


"La commistione informazione/pubblicità


nella giurisprudenza ordinaria e disciplinare


vista attraverso le sentenze dei tribunali".


INDICE


1. Premessa. La giurisprudenza in tema di commistione pubblicità/informazione elaborata a Milano.


2. Diritti e doveri del giornalista.


3.  Bisogna evitare che un giornale si trasformi in un catalogo commerciale. Tribunale civile di Milano: “La pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e riconoscibile.... il lavoro giornalistico deve  rimanere inconfondibile”.


4. Corte d’Appello di Milano: “Il direttore quantomeno deve rendere pubblico il proprio dissenso all'ufficio marketing”.


5. Gli articoli  pubblicitari giustificano le dimissioni del giornalista, perché ledono la dignità professionale. L’inserimento di articoli di natura pubblicitaria in un periodico contro la volontà del condirettore  può giustificare le dimissioni del giornalista con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso per lesione della sua dignità professionale


6. Tribunale civile di Milano: “La pubblicità ingannevole è slealtà del giornalista”.


7.  La prima sezione civile della Corte d’Appello di Milano conferma la sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine di Milano: quando la pubblicità ingannevole si nasconde nell’invito dell’articolista a usare un determinato dentifricio.


8. Sentenza della seconda sezione civile della Corte d’Appello: corretto il titolo di Tabloid  "Basta marchette, per favore".


9. Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Milano: delibere su giornaliste "attrici pubblicitarie" e  sui contenitori pubblicitari che mescolano inserzioni e articoli funzionali alle inserzioni.


10. Conclusioni. Corte d’Appello di Milano: “Il giornalista deve essere e deve  apparire corretto”. Dalle sentenze dei giudici è possibile estrapolare un insieme di regole, che,  se rispettate, potrebbero garantire la qualità dei mass media.


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