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Stampa

Analisi del disegno di legge all’esame del Senato.
Intercettazioni: tornano in auge
le norme fasciste del 1930!
Cronaca giudiziaria imbrigliata.
Niente carcere per i giornalisti,
ma sospensione cautelare
dalla professione fino a tre mesi.
Gli editori, che rischiano sanzioni
da 25mila euro a 232mila euro,
potrebbero decidere di intervenire
(con la scusa delle sanzioni)
nella fattura dei giornali, minando
così l’autonomia dei giornalisti
L’applicazione del dlgs 231/2001 alle imprese multimediali in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) potrebbe determinare una ingerenza (giustificata dai rischi delle sanzioni pecuniarie) degli editori nella vita e nella fattura dei giornali con conseguente compromissione dell’autonomia della professione di giornalista. Probabilmente questo è il vero obiettivo (per ora “incartato”) del disegno di legge del Governo Berlusconi. Le imprese multimediali italiane, così, diventerebbero simili a quelle americane, inglesi, tedesche e francesi nelle quali l’editore gioca un ruolo determinante nelle scelte quotidiane delle notizie da pubblicare. La nuova normativa è soltanto apparentemente contro gli editori, ma in realtà mira a dare agli stessi il “potere” di fare i giornali, riducendo il ruolo dei direttori e dei redattori a quello di impiegati di redazione. I giornalisti devono difendere con determinazione la legge 69/1963, che, forte della deontologia elevata a norma, delinea, con l’aiuto dell’articolo 21 (II comma) della Costituzione, una professione indipendente, libera da “censure” e da “autorizzazioni”.

di Franco Abruzzo/docente universitario a contratto di "Diritto dell’informazione"


Indice


1. Premessa. Si torna alla legislazione del 1930. Aziende multimediali sotto tiro, ma (con l’alibi delle sanzioni) in grado di “impossessarsi” delle scelte redazionali.


2. Niente carcere per giornalisti ma un’ammenda fino a 750 euro di sanzione con la coda della sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi (…ma la norma è inapplicabile).


3. Pene più severe per i pubblici ufficiali “gole profonde”. Il segreto professionale dei giornalisti tutelato soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze della Corte di Strasburgo. L’articolo 326 Cp non riguarda i giornalisti.


4.  Sanzioni amministrative (da 25mila a 232mila euro) anche per l’impresa multimediale. La salvezza  (per le aziende) è la formazione continua dei giornalisti


5) In coda il testo del Ddl 9 settembre 2005; i testi (con le modifiche) della legge sulla stampa, del Codice penale e  del Codice di procedura penale; l’articolo 32 del Dlgs 177/2005; gli articoli fondamenti del  Dlgs  231/2001.


 


1.      Premessa. Si torna alla legislazione del 1930. Aziende multimediali sotto tiro, ma, con l’alibi delle sanzioni, in grado di “impossessarsi” delle scelte redazionali.  I 14 articoli del disegno di legge (varato dal Governo il 9 settembre 2005 ed all’esame del Senato)  sulle “Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità negli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore”, una volta diventati legge, decreteranno la fine della cronaca giudiziaria. Si torna alla legislazione del 1930: viene, infatti introdotto il divieto di pubblicazione “anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare….. E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione". Con queste clausole in  vigore,  i quotidiani non avrebbero potuto pubblicare le conversazioni telefoniche (intercettate dalla polizia giudiziaria) tra il Governatore di  Bankitalia Fazio e il banchiere Fiorani.


Sergio Beltrami, magistrato, ha scritto (D&G, n. 35 del 1° ottobre 2005): “Con l’estensione del divieto di pubblicazione degli atti, anche se non più coperti da segreto, al loro contenuto, ed anche solo per riassunto, a guisa di informazione, si ritornerebbe indietro di 75 anni, reimponendo inaccettabili bavagli alla stampa: non sarebbe, ad esempio, consentito dar notizia neanche di un arresto, ovvero della esecuzione di una ordinanza applicativa di una misura  coercitiva, atti non soggetti a segreto, e questo appare  francamente aberrante”.


I cronisti e i direttori “riottosi e ribelli” rischiano la sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi, pubblicando “arbitrariamente atti di un procedimento penale” oppure non pubblicando le lettere di rettifica o di smentita dei cittadini/lettori. La norma, però, come vedremo, non è applicabile.


Il disegno di legge introduce, nel  contesto del Dlgs n. 231/32001,  la responsabilità delle imprese editoriali “per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”  (il reato è quello previsto dall’articolo 684 Cp,  che punisce “la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale”). Gli editori  potranno arrivare a pagare  da 25.800 a 232.500 euro di sanzione pecuniaria, a seconda della tiratura e della diffusione della testata.


L’applicazione del dlgs 231/2001 alle imprese multimediali in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) potrebbe determinare una ingerenza (giustificata dai rischi delle sanzioni pecuniarie) degli editori nella vita e nella fattura dei giornali con conseguente compromissione dell’autonomia della professione di  giornalista. Probabilmente questo è il vero obiettivo (per  ora “incartato” e sotto traccia) del disegno di legge del Governo Berlusconi. Le imprese multimediali italiane, così,  diventerebbero simili a quelle americane, inglesi, tedesche e francesi nelle quali l’editore gioca un ruolo determinante nelle scelte quotidiane delle notizie da pubblicare. La nuova normativa è soltanto apparentemente contro gli editori, ma in realtà mira a dare agli stessi il “potere” di fare i giornali, riducendo il ruolo dei direttori e dei redattori a quello di impiegati di redazione. I giornalisti devono difendere con  determinazione la legge 69/1963, che, forte della deontologia elevata a norma, delinea, con l’aiuto dell’articolo 21 (II comma) della  Costituzione, una professione indipendente, libera da “censure” e da “autorizzazioni”.


Il disegno di legge (ddl)  interviene su numerosi articoli della legge n. 47/1948 sulla stampa, del Codice penale, del Codice di procedura penale. Ecco le principali novità  che riguardano la professione di giornalista:


1.1. Vietata la pubblicazione degli atti giudiziari (e delle intercettazioni) fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Il ddl modifica il comma 2 dell’articolo 114 del Cpp: "2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".


L'articolo 114, comma 7, del  Cpp è sostituito dal seguente: "7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271".


1.2. Giornalisti a rischio di sospensione cautelare fino a tre mesi, ma la norma è inapplicabile. Il ddl apporta sostanziali modifiche al comma 2 dell’articolo 115 del Cpp:  "2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare (il Consiglio territoriale dell’Ordine dei Giornalisti, ndr), che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi". Il comma 1 dell’articolo 115 Cpp specifica chesalve le sanzioni previste dalla legge penale [684 Cp], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 (comma 3 lettera b) del Cpp costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. I giornalisti professionisti sono tali, infatti, in quanto hanno superato l’esame di Stato previsto dall’articolo 33 (V comma) della Costituzione e dall’articolo 32 della legge n. 69/1963. Conseguentemente la norma esclude sanzioni disciplinari per i pubblicisti (coloro che, accanto a professioni diverse o ad altri impieghi, svolgono attività giornalistica “non occasionale”) e per i praticanti giornalisti.


La natura della sospensione è cautelare: cautelare significa che dovrebbe essere adottata mentre il procedimento penale è in atto. L’articolo 58 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista impedisce al Consiglio dell’Ordine l’adozione di qualsiasi provvedimento prima della conclusione del processo. La norma, pertanto, è inapplicabile, perché non è coordinata con l’articolo 58 citato. Il direttore dell’Ufficio VII del Ministero della Giustizia ha scritto (Prot n. 7/52/5140 del 3 novembre 1993) sul tema, rispondendo a un quesito posto dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia in merito all’interpretazione dell’articolo 58: “Con riguardo poi alla previsione contenuta nel II comma dell’articolo 58 l. 69/63 ("Nel caso che per  il  fatto  sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile  la  sentenza  di  condanna e di proscioglimento"), si osserva che in base alle sostanziali modifiche intervenute nel campo processuale e alla distinzione introdotta nell'ambito del  processo  penale  tra   la  fase  procedimentale  di  natura investigativa e la fase processuale di natura giurisdizionale, il termine procedimento penale deve intendersi quale processo penale.  Con  la  conseguenza  che  solo  qualora  le  attività investigative  del  Pubblico  Ministero  siano  sfociate  in  una richiesta di rinvio a giudizio, il termine di prescrizione di cui all'art.  58 è sospeso sino alla definizione del giudizio penale,  stante  l’opportunità  di  subordinare  in  tal  caso l’esercizio  dell'azione  disciplinare  all'accertamento  della esistenza dei fatti  compiuti in sede penale”.


Il Consiglio dell’Ordine non  ha gli strumenti (polizia giudiziaria a disposizione)  per “verificare la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità”: dovrebbe compiere un atto di fede, accettando supinamente la versione fornita dall’Ufficio del Pm. Chi fornirà la prova che quanto pubblicato è nel fascicolo processuale se la prova è secretata? Come si concilia l’accusa al giornalista con il “dovere” che grava sul giornalista stesso di pubblicate i fatti raccontati secondo i principi deontologici del rispetto della dignità della persona e del rispetto della verità sostanziale dei fatti medesimi?


1.3. Profonde modifiche all’articolo 8 (rettifica) della legge n. 47/1948 sulla stampa. La mancata pubblicazione della rettifica, può determinare la sospensione dalla professione  (fino a 3 mesi) del direttore responsabile della pubblicazione.


L’articolo 8 del ddl  modifica il seconda comma dell’articolo 8 della legge 47/1948, imponendo la pubblicazione della rettifica "senza commento". Le altre novità:


a) "Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 (il testo è pubblicato in coda, ndr). Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono";


b) "Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57 bis (direttori responsabili, ndr) del Codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata";


c) "Della stessa procedura (stabilita per la rettifica nei punti precedenti, ndr) può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta. Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare (Consigli territoriali dell’Ordine dei Giornalisti, ndr) che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi".


 2. Niente carcere per giornalisti ma un’ammenda fino a 750 euro di sanzione con la coda della sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi (ma fortunatamente, come riferito, la norma è inapplicabile). I giornalisti, - dice il terzo comma dell’articolo 12 del ddl -, che pubblicano “in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione  sono puniti con l'ammenda da euro 250,00 a euro 750,00”. I giornalisti  non  rischiano il carcere come previsto in una prima bozza, ma solo ammende più salate (il testo in vigore dell’articolo 684 Cp prevede l’arresto fino a 30 giorni come misura alternativa all’ammenda dai 51 ai 258 euro). Di ogni violazione, però, la Procura informa il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti che nei successivi 30 giorni "può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi". La norma, come già riferito, è fortunatamente non applicabile.


 3. Pene più severe per i pubblici ufficiali “gole profonde”. Il segreto professionale dei giornalisti tutelato soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze della Corte di Strasburgo. L’articolo 326 Cp non riguarda i giornalisti, ma soltanto i pubblici ufficiali (magistrati, cancellieri, ufficiali di pg).


I pubblici ufficiali che rivelano il contenuto delle intercettazioni rischiano il carcere da 1 a 4 anni anziché da sei mesi a tre anni: questa la modifica apportata dal comma 1 dell’articolo 12 del ddl all’articolo 326 Cp.


La  Convenzione  europea dei diritti dell’Uomo (recepita nella legge italiana 848/1955) e le sentenze Goodwin e Roemen di Strasburgo rendono forte il lavoro del cronista. Le vicende Goodwin e Roemen sono episodi  che assumono valore strategico. Quelle sentenze possono essere “usate”, quando i  giudici nazionali mettono sotto inchiesta, sbagliando, i giornalisti, che si avvalgono del segreto professionale. I giornalisti devono rifiutarsi di rispondere ai giudici in tema di segreto professionale,  invocando, con le norme nazionali (legge n. 69/1963 e dlgs n.  196/2003), la protezione dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo nonché le sentenze Goodwin  e Roemen della Corte di Strasburgo. Questa linea è l’unica possibile anche per evitare, come scrive il Tribunale penale di Treviso, di finire sulla graticola dell’incriminazione per violazione del segreto d’ufficio in concorso con pubblici ufficiali (per lo più ignoti), cioè con coloro che, - magistrati, cancellieri  o ufficiali di polizia giudiziaria -, hanno “spifferato” le notizie ai cronisti. In effetti l’eventuale responsabilità, collegata alla fuga di notizie, grava solo sul pubblico ufficiale che diffonde la notizia coperta da vincoli di segretezza e non sul giornalista che la riceve e che, nell’ambito dell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la divulga.


Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 del Cp.  E’ palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’articolo 326, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell’articolo 326 del Cp evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale…..loquace) e le perquisizioni,  arma ormai spuntata dopo la sentenza “Roemen” della Corte di Strasburgo.


Il Codice di procedura penale, in base alla relativa legge-delega, ”deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”.  Il Parlamento in sostanza deve calare nel Codice le sentenze Goodwin e Roemen nonché l’articolo 10 della Convenzione, abolendo il potere del Gip di interrogare il giornalista. Finirà la storia dei giornalisti arrestati e condannati perché difendono il segreto professionale anche  come cittadini  europei? L’articolo 200 del Cpp afferma il diritto del giornalista professionista al segreto sulle sue fonti fiduciarie, ma nel contempo autorizza il giudice a interrogarlo sulle sue fonti fiduciarie. Potere, questo,  che fa a pugni con la giurisprudenza   della Corte di Strasburgo. Il Parlamento deve sancire una volta per tutte la regola in base alla quale il giornalista ha diritto al segreto professionale come gli altri professionisti. Punto e basta. Non una parola in più. Strasburgo ha spiegato perché è necessaria ed urgente questa svolta. Il segreto professionale dei giornalisti difende il diritto dei cittadini a essere informati su quel che accade (anche nei  Palazzi del potere e nei Tribunali).


4.  Sanzioni amministrative (da 25mila a 232mila euro) anche per l’impresa multimediale. La salvezza (per le aziende) è la formazione continua dei giornalisti.  L’articolo 14 del ddl  introduce, nel contesto del Dlgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti (in questo caso “imprese multimediali”) in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila (258 €) ad un massimo di lire tre milioni (1.550 €).  Le aziende potrebbero essere costretto a versare da  un minimo di 25.800 euro fino a un massimo di  232.500 euro (460 milioni circa delle vecchie lire). L’entità della sanzione sarà collegata sicuramente ai dati della tiratura e della diffusione della testata. “Non è ammesso il pagamento in misura ridotta” ( articolo 10 del dlgs 231/2001)..


Il  Dlgs 231/2001 “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.


Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di  direzione dell'ente (come i direttori responsabili considerati dalla giurisprudenza dirigenti dell’azienda, ndr)  o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale (è il caso delle redazioni giornalistiche rispetto al resto dell’impresa multimediale), l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:


a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;


b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.


Bisogna sottolineare che il dlgs 231/2001 già si applica alle società (e, quindi, alle  aziende multimediali), ma per una serie di reati (soprattutto societari, abusi di mercato)  ben più pesanti di quello previsto e punito dall’articolo 684 del  Cp. L’estensione della punibilità all’articolo 684 obbligherà le imprese multimediali ad assumere giornalisti professionisti  qualificati (che abbiano alle spalle percorsi universitari) e a curare la formazione  dei dipendenti giornalisti attraverso anche la  costituzione (ex art. 118 della legge 388/2000) del “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti  contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”. L'articolo 118 della legge 388/2000 oggi destina lo 0,30 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 alla formazione e non più a incrementare l’aliquota sulla disoccupazione (che gli editori versano all’Inpgi). Quella aliquota torna alla percentuale dell’1,31 (dall’1,61).  C'è stato un cambio di destinazione,  che è ineludibile. L'Inpgi (esposto anch’esso ai rischi della legge 231/2001) dal gennaio 2001 ha perso il diritto di utilizzare lo 0,30 (pari a circa 2,4  milioni di euro annui) per la disoccupazione, ma deve spenderlo per la formazione. I giornalisti  contrattualizzati e disoccupati hanno bisogno di formazione per stare sul mercato oppure per tornare nel circuito del lavoro dipendente. L’Inpgi soprattutto dal gennaio 2001 non ha più titolo giuridico che lo autorizzi a trattenere lo  0,30. 


L’applicazione del dlgs 231/2001 alle imprese multimediali in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) potrebbe, però, determinare, come già osservato, una ingerenza (giustificata dai rischi delle sanzioni pecuniarie) degli editori nella vita e nella fattura dei giornali con conseguente compromissione dell’autonomia della professione di giornalista. Probabilmente questo è il vero obiettivo (per ora  “incartato”) del disegno di legge del Governo Berlusconi. Le imprese multimediali italiane, così,  diventerebbero simili a quelle americane, inglesi, tedesche e francesi nelle quali l’editore gioca un ruolo determinante nelle scelte quotidiane delle notizie da pubblicare. La nuova normativa è soltanto apparentemente contro gli editori, ma in realtà mira a dare agli stessi il “potere” di fare i giornali, riducendo il ruolo dei direttori e dei redattori a quello di impiegati di redazione. I giornalisti devono difendere con  determinazione la legge 69/1963, che, forte della deontologia elevata a norma, delinea, con l’aiuto dell’articolo 21 (II comma) della  Costituzione, una professione indipendente, libera da  “censure” e da  “autorizzazioni”.


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Il testo del  Ddl (disegno di legge)


Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità negli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (Ddl approvato il 9 settembre 2005 dal Consiglio dei ministri)


Articolo 1. (Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)


1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli".


2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: "lettere a), b), d), e)" sono inserite le seguenti: "e h bis, nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tal caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti".


3. All'articolo 53, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio".


 


Articolo 2. (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)


1. L'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare".


2. L'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271".


3. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi".


 


Articolo 3. (Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)


1. L'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "2. Negli stessi cui è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazione tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600 ter, commi secondo e terzo, e 600 quinquies del codice penale e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa".


 


Articolo 4. (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)


1. All'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale dopo le parole: "con decreto motivato" sono inserite le seguenti: "contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile,".


2. All'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento".


3. All'articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente:


"1 ter. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purché a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1 bis. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, e 407, comma 2, lettera a), nonché 600 ter e 600 quinquies del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono".


4. All'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale dopo le parole: "con decreto motivato" sono inserite le seguenti: "contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile".


5. Il comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


"3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica la modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3 bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero, secondo le previsioni del comma 2".


6. All'articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente:


"3 bis. Se l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell'articolo 273".


7. All'articolo 267, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo:


"Nei casi di cui al comma 3 bis il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria".


8. All'articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:


"5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".


9. L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.


 


Articolo 5. (Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)


1. L'articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


"Articolo 268. - Esecuzione delle operazioni - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.


2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.


3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.


4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.


5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.


6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E' vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.


7. E' vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.


8. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.


9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.


10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione, di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9".


 


Articolo 6. (Avviso a persone non indagate)


1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:


"Articolo 268 bis. Avviso a persone non indagate. - 1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600 ter e 600 quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alla intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.


2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.


3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l'eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi".


 


Articolo 7. (Regime transitorio)


1. In relazione al divieto di cui all'articolo 268, comma 7, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 5, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia scaduto il termine per il deposito dei verbali e delle registrazioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 268, il pubblico ministero deve depositare anche i verbali e le registrazioni oggetto di eventuali provvedimenti di stralcio.


 


Articolo 8. (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)


1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


"1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo";


b) al comma 2, dopo le parole: "non più soggetta a impugnazione" sono inserite le seguenti: "e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 4".


2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al secondo comma, dopo le parole: "sono pubblicate", sono inserite le seguenti: "senza commento";


b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono";


c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57 bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata";


d) al quinto comma, le parole: "trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma" e le parole: "in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma";


e) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: "Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.


Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi.".


 


Articolo 9. (Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale)


1. L'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3 bis e 3 quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dagli articoli 600 ter, commi secondo e terzo, e 600 quinquies del codice penale".


 


Articolo 10. (Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale)


1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3, 6, 7 e 8".


2. All'articolo 271 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:


"1 bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell'ipotesi di cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all'udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall'articolo 266".


 


Articolo 11. (Avviso dell'avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato)


1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:


"3 bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e degli articoli 600 ter e 600 quinquies del codice penale, all'atto della richiesta di archiviazione dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni, informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.


3 ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3 bis, essere presa visione o rilasciata copia.".


 


Articolo 12. (Modifiche al codice penale)


1. All'articolo 326 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: "Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da 1 a 4 anni di reclusione".


2. All'articolo 326 del codice penale, così come modificato dal comma 1, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Se il fatto di cui al precedente comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma si applica la reclusione fino a 2 anni".


3. All'articolo 684, primo comma del codice penale le parole: "fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51,00 a euro 258,00" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 250,00 a euro 750,00".


 


Articolo 13. (Modifiche all'articolo 89 delle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)


1. All'articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 è soppresso;


b) al comma 2, le parole: "i nastri contenenti le registrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche" e dopo le parole: "previsto dall'articolo 267, comma 5" sono inserite le seguenti "nonché da quello delle notizie di reato di cui all'articolo 335";


c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti.".


 


Articolo 14. (Responsabilità degli enti)


1. Dopo l'articolo 25 sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "25 septies. 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote".


© LEXfor


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 Come cambiano le leggi attualmente in vigore


 Codice di procedura penale. Articolo 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini 


 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [c.p.p. 329] o anche solo del loro contenuto.


2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". (vecchio testo: 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [c.p.p. 424]).


3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [c.p.p. 433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [c.p.p. 500, 501, 503, comma 3].


4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato (3) ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.


5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato (4) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.


6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.


6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.


7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271. (vecchio testo: 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto).


….


Codice di procedura penale. Articolo 115. Violazione del divieto di pubblicazione.


1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [c.p. 684], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.


2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi. (vecchio testo: 2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare).


 ……………………….


Codice penale. Articolo 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. 


Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da 1 a 4 anni di reclusione


Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.


Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.


Se il fatto di cui al precedente comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma si applica la reclusione fino a 2 anni.         


…………..


Codice penale. Articolo 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.


Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 250,00 a euro 750,00.  (vecchio testo: con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila).


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Legge n. 47/1948 sulla stampa. Articolo 8. Risposte e rettifiche.


Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.


Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate senza commento, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.


Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.


Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono


Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.


Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57 bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.


Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.


Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.


Dell'avvenuta violazione dell'obbligo di pubblicazione l'offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall'attività fino a tre mesi.


La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.


La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o


nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.


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 Dlgs n. 177/2005. Testo unico della radiotelevisione


 Titolo IV. Norme a tutela dell'utente.


Capo I - Diritto di rettifica


Articolo 32. Telegiornali e giornali radio. Rettifica.


1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.


2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all'emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.


3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.


4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.


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 Gli articoli fondamentali del Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società


 D.Lgs. 8-6-2001 n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.  Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140. 


 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;


Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;


Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;


Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;


Emana il seguente decreto legislativo:


 Capo I - Responsabilità amministrativa dell'ente


 Sezione I. Princìpi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa


 1. Soggetti.


1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.


2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.


3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.


 2. Principio di legalità.


1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.


 


3. Successione di leggi.


1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.


2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.


3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.


 


4. Reati commessi all'estero.


1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.


2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.


 


5. Responsabilità dell'ente.


1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:


a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;


b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).


2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.


 


6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente.


1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:


a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;


b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;


c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;


d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).


2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:


a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;


b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;


c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;


d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;


e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati (1/a).


4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.


5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.


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(1/a) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi gli articoli da 5 a 8, D.M. 26 giugno 2003, n. 201.


 


7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente.


1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.


2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.


4. L'efficace attuazione del modello richiede:


a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;


b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


 


8. Autonomia delle responsabilità dell'ente.


1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:


a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;


b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.


2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.


3. L'ente può rinunciare all'amnistia.


 


Sezione II. Sanzioni in generale


 


9. Sanzioni amministrative.


1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:


a) la sanzione pecuniaria;


b) le sanzioni interdittive;


c) la confisca;


d) la pubblicazione della sentenza.


2. Le sanzioni interdittive sono:


a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (1/b);


b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (1/c);


c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;


d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;


e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


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(1/b) Vedi, anche, l'art. 97-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004.


(1/c) Vedi, anche, l'art. 97-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004.


 


10. Sanzione amministrativa pecuniaria.


1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.


2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.


3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila (258 €) ad un massimo di lire tre milioni (1.550 €)


4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.


 


 





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