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La Convenzione europea
dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali.
(Roma il 4 novembre 1950 –
legge n. 848 del 4 agosto 1955)

Aperta alla firma dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, a Roma il 4 novembre 1950. Entrata in vigore : 3 settembre 1953.


Riassunto


La "Convenzione europea dei diritti dell’uomo" contiene una serie di diritti e libertà fondamentali (diritto alla vita, divieto della tortura, divieto della schiavitù e del lavoro forzato, diritto alla libertà ed alla sicurezza, diritto ad un processo equo, principio di legalità, diritto al rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà d’espressione, libertà di riunione e d’associazione, diritto al matrimonio, diritto ad un ricorso effettivo, divieto di discriminazione). Ulteriori diritti sono previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione [1]. Le Parti contraenti s’impegnano a riconoscere tali diritti a tutte le persone rientranti nella loro giurisdizione.


La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte delibera su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può dare anche dei pareri consultivi concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.


In seguito all’entrata in vigore della Protocollo aggiuntivo n. 11 alla Convenzione, il 1° novembre 1998 [2], il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione è stato modificato. Quale conseguenza delle apportate modifiche tutte le presunte violazioni, da quella data, sono sottoposte direttamente alla Corte. La Corte potrà esaminare i casi o attraverso dei Comitati di tre membri - che possono rigettare all’unanimità i ricorsi proposti qualora una tale decisione possa essere presa senza ulteriore esame - o in camere di sette giudici o in una grande camera di diciassette giudici. In genere, le camere decidono sulla ricevibilità e sulla fondatezza dei casi che non possono essere trattati da un comitato. Ma esse possono anche decidere di demandare un caso alla grande camera, spogliandosi così della propria competenza, quando si pone un problema di difficile soluzione di interpretazione della Convezione o dei suoi Protocolli, o quando la decisione di una camera potrebbe essere incompatibile con precedenti sentenze della Corte. In ogni caso, le parti possono opporsi alla decisione della camera di privarsi della competenza.


La Corte è poi a disposizione delle Parti per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia nel rispetto dei diritti dell’uomo così come garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Le udienze davanti alla Corte sono pubbliche salvo che circostanze eccezionali non inducano la Corte a decidere altrimenti.


Una particolarità della nuova Corte è la possibilità accordata alle parti di ricorrere alla grande camera entro tre mesi dalla pronuncia di una sentenza di una camera. Un comitato di cinque giudici della grande camera decide se accettare la richiesta.


Le parti di un caso devono attenersi alle sentenze della Corte e prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle stesse. Il Comitato dei Ministri vigila affinché le sentenze siano eseguite. Il Segretario Generale può domandare alle Parti di fornire spiegazioni sul modo in cui il loro diritto interno assicura l’applicazione della Convenzione.


--------------------------------------------------------------------------------


Notes :


[1] Protocolli no. 1, 4, 6 e 7 alla Convenzione (STE no. 9, 46, 114 et 117).


[2] Il testo della Convenzione è stato emendato conformemente alle disposizione del Protocollo no. 3 (STE no. 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo no. 5 (STE no. 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo no. 8 (STE no. 118), entrato in vigore il 1° gennaio 1990, e comprendeva inoltre il testo del Protocollo no. 2 (STE no. 44) che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3,era parte integrante della Convenzione a partire dalla sua entrata in vigore il 21 settembre 1970. Tutte le disposizione emendate o aggiunte da questi Protocolli sono state sostituite dal Protocollo no. 11 (STE no. 155), a partire dalla data della sua entrata in vigore il 1° novembre 1998. Da questa date il Protocollo no. 9 (STE no. 140), entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.


--------- 


Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali


cosí come modificata dal Protocollo n° 11- Protocolli nn. 1, 4, 6 e 7


Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.


Cancelleria della Corte europea dei Diritti dell’Uomo  - Novembre 1998


 


CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMOE DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI  (ROMA, 4.XI.1950)


I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,


Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,


proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;


Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e


l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;


Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare


un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per


conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e


delle Libertà fondamentali;


Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che


costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il


cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime


politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione


comune e un comune rispetto dei Diritti dell’Uomo di cui essi si valgono;


Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito


e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto


della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte


ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella


Dichiarazione Universale, hanno convenuto quanto segue:


 


Articolo 1 – Obbligo di rispettare i Diritti dell’Uomo


Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla


loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della


presente Convenzione.


 


TITOLO 1 – DIRITTI E LIBERTÀ


Articolo 2 – Diritto alla vita


1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può


essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di


una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il


reato sia punito dalla legge con tale pena.


2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo


se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:


a per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;


b per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una


persona regolarmente detenuta;


c per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o


un’insurrezione.


Articolo 3 – Proibizione della tortura


Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti


inumani o degradanti.


Articolo 4 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato


1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.


2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o


obbligatorio.


3 Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente


articolo:


a il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle


condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o


durante il periodo di libertà condizionale;


b il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi


dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque


altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;


c qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che


minacciano la vita o il benessere della comunità;


d qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.


Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza


1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere


privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla


legge:


a se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un


tribunale competente;


b se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione


di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un


tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo


prescritto dalla legge;


c se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità


giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare


che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere


che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla


fuga dopo averlo commesso;


d se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo


di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione


regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;


e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di


propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato,


di un tossicomane o di un vagabondo;


f se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per


impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona


contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o


d’estradizione.


2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una


lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa


formulata a suo carico.


3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni


previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al


più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato


dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere


giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà


5


durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a


garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.


4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il


diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro


breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la


scarcerazione se la detenzione è illegittima.


5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle


disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.


Articolo 6 – Diritto a un equo processo


1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,


pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale


indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a


pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o


sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La


sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala


d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o


parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o


della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono


gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in


causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale,


quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio


agli interessi della giustizia.


2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando


la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.


3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:


a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui


comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi


dell’accusa formulata a suo carico;


b disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua


difesa;


c difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua


scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere


assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono


gli interessi della giustizia;


d esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la


convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse


condizioni dei testimoni a carico;


e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o


non parla la lingua usata in udienza.


Articolo 7 – Nulla poena sine lege


1 Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che,


al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il


diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una


pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato


commesso.


2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una


persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in


cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali


di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.


Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare


1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,


del proprio domicilio e della propria corrispondenza.


2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale


diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca


una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza


nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese,


alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della


salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.


Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione


1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di


religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così


come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo


individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il


culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.


2 La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può


essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla


legge e che costituiscono misure necessarie, in una società


democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della


salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà


altrui.


Articolo 10 – Libertà di espressione


1 Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la


libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o


idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità


pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce


agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di


radiodiffusione, cinematografiche o televisive.


2 L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità,


può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni


che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in


una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale


o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei


reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della


reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di


informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere


giudiziario.


Articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione


1 gni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà


d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di


sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.


2 ’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da


quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure


necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla


pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati,


alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e


delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime


siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze


armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.


Articolo 12 – Diritto al matrimonio


A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna


hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi


nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.


Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo


Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente


Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti


ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata


commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni


ufficiali.


Articolo 14 – Divieto di discriminazione


Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente


Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in


particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la


religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale


o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la


nascita o ogni altra condizione.


Articolo 15 – Deroga in caso di stato d’urgenza


1 In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita


della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in


deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta


misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non


siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.


2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2,


salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli


3, 4 (paragrafo 1) e 7.


3 Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene


informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio


d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate.


Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio


d’Europa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in


cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.


Articolo 16 – Restrizioni all’attività politica degli stranieri


Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere


interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre


restrizioni all’attività politica degli stranieri.


Articolo 17 – Divieto dell’abuso di diritto


Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere


interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o


un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla


distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente


Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di


quelle previste dalla stessa Convenzione.


Articolo 18 – Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti


Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti


diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono


state previste.


TITOLO II – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO


Articolo 19 – Istituzione della Corte


Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti


dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte


europea dei Diritti dell’Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa


funziona in modo permanente.


Articolo 20 – Numero di giudici


La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti


contraenti.


Articolo 21 – Condizioni per l’esercizio delle funzioni


1 I giudici devono godere della più alta considerazione morale e


possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni


giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.


2 I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.


3 Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare


alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di


imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo


pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è


decisa dalla Corte.


Articolo 22 – Elezione dei giudici


1 I giudici sono eletti dall’Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna


Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di


tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.


2 La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui


altre Alti Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti


vacanti.


Articolo 23 – Durata del mandato


1 I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili.


Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i


mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.


2 I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni


sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa,


immediatamente dopo la loro elezione.


3 Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di


una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare può, prima


di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati


dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni,


senza tuttavia che tale durata possa eccedere nove anni o essere


inferiore a tre anni.


4 Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l’Assemblea


parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati


avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale


del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.


5 Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il


periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del


mandato del suo predecessore.


6 Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell’età di 70 anni.


7 I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione.


Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.


Articolo 24 – Revoca


Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici


decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i


requisiti richiesti.


Articolo 25 – Ufficio di cancelleria e referendari


La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui


organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è


assistita da referendari.


Articolo 26 – Assemblea plenaria della Corte


La Corte riunita in Assemblea plenaria


a elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vicepresidenti;


essi sono rieleggibili;


b costituisce Camere per un periodo determinato;


c elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;


d adotta il regolamento della Corte, e


e elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.


Articolo 27 – Comitati, Camere e Grande Camera


1 Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede


in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed


in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte


istituiscono i comitati per un periodo determinato.


2 Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è


membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di


assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua


funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di


giudice.


3 Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i


vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in


conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla


Grande Camera ai sensi dell’articolo 43, nessun giudice della Camera


che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande


Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che


siede in relazione allo Stato in causa.


Articolo 28 – Dichiarazioni di irrecevibilità da parte dei comitati


Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare


dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34


quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.


La decisione è definitiva.


Articolo 29 – Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito


1 Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell’articolo 28, una delle


Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali


presentati ai sensi dell’articolo 34.


2 Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi


governativi presentati in virtù dell’articolo 33.


3 Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione


sulla ricevibilità è adottata separatamente.


Articolo 30 – Rimessione alla Grande Camera


Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera solleva


gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli,


o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una


sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a


quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso


alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.


Articolo 31 – Competenze della Grande Camera


La Grande Camera


a si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 33 o


dell’articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai


sensi dell’articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi


dell’articolo 43; e


b esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi


dell’articolo 47.


Articolo 32 – Competenza della Corte


1 La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti


l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli


che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34


e 47.


2 In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che


decide.


Articolo 33 – Ricorsi interstatali


Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque


inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli


che essa ritenga possa essere imputata ad un’altra Alta Parte


contraente.


Articolo 34 – Ricorsi individuali


La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona


fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che


sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte


Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi


protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con


alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto.


Articolo 35 – Condizioni di ricevibilità


1 La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di


ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale


generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla


data della decisione interna definitiva.


2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34,


se:


a è anonimo; oppure


b è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla


Corte o già sottoposto ad un’altra istanza internazionale d’inchiesta o


di risoluzione e non contiene fatti nuovi.


3 La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all’articolo 34


quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della


Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.


4 La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione


del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del


procedimento.


Articolo 36 – Intervento di terzi


1 Per qualsiasi questione all’esame di una Camera e o della Grande


Camera, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto


di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.


2 Nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il


presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non


sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a


presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.


Articolo 37 – Cancellazione


1 In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un


ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:


a che il ricorrrente non intende più mantenerlo; oppure


b che la controversia è stata risolta; oppure


c che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l’esistenza, la


prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata.


Tuttavia la Corte prosegue l’esame del ricorso qualora il rispetto dei


diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo


imponga.


2 La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se


ritiene che le circostanze lo giustifichino.


Articolo 38 – Esame in contraddittorio del caso e procedura di


regolamento amichevole


1 Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte


a prosegue l’esame della questione in contraddittorio con i


rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un’inchiesta per


il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le


facilitazioni necessarie;


b si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un


regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto


dei diritti dell’uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai


suoi protocolli.


2 La procedura descritta al paragrafo l.b è riservata.


Articolo 39 – Conclusione di un regolamento amichevole


In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo


mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e


della soluzione adottata.


Articolo 40 – Udienza pubblica e accesso ai documenti


1 L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a


causa di circostanze eccezionali.


2 I documenti depositati presso l’ufficio di cancelleria sono accessibili al


pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.


Articolo 41 – Equa soddisfazione


Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei


suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non


permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale


violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla


parte lesa.


Articolo 42 – Sentenze delle Camere


Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle


disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2.


Articolo 43 – Rinvio dinnanzi alla Grande Camera


1 Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una


Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali,


chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.


2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda


quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di


interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli,


o comunque un’importante questione di carattere generale.


3 Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul


caso con sentenza.


Articolo 44 – Sentenze definitive


1 La sentenza della Grande Camera è definitiva.


2 La sentenza di una Camera diviene definitiva


a quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso


dinnanzi alla Grande Camera; oppure


b tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio


del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure


c se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio


formulata ai sensi dell’articolo 43.


3 La sentenza definitiva è pubblicata.


Articolo 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni


1 Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili


devono essere motivate.


2 Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei


giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua


opinione individuale.


Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze


1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze


definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.


2 La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri


che ne sorveglia l’esecuzione.


Articolo 47 – Pareri consultivi


1 La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri


consultivi su questioni giuridiche relative all’interpretazione della


Convenzione e dei suoi protocolli.


2 Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla


portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei


protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri


potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un


ricorso previsto dalla Convenzione.


3 La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è


adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il


diritto di avere un seggio in seno al Comitato.


Articolo 48 – Competenza consultiva della Corte


La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal


Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell’articolo 47.


Articolo 49 – Motivazione dei pareri consultivi


1 Il parere della Corte è motivato.


2 Se il parere non esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei


giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l’esposizione della sua


opinione individuale.


3 Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.


Articolo 50 – Spese di funzionamento della Corte


Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio


d’Europa.


Articolo 51 – Privilegi ed immunità dei giudici


I giudici beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e


delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio


d’Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.


TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE


Articolo 52 – Inchieste del Segretario Generale


Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del


Consiglio d’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il


proprio diritto interno assicura l’effettiva applicazione di tutte le


disposizioni della presente Convenzione.


Articolo 53 – Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti


Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere


interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le


Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi


di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa


partecipi.


Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri


Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai


poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio


d’Europa.


Articolo 55 – Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle


controversie


Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso


speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni


tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una


controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione della presente


Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste


da detta Convenzione.


Articolo 56 – Applicazione territoriale


1 Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento


successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario


Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione si


applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i


territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni


internazionali.


2 La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella


notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il


Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto tale notifica.


3 Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno


applicate tenendo conto delle necessità locali.


4 Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al


primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento,


dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale


dichiarazione, di accettare la competenza della Corte ad esaminare


ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di


privati a norma dell’articolo 34 della Convenzione.


Articolo 57 – Riserve


1 Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del


deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva


riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella


misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non


sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non


sono autorizzate ai sensi del presente articolo.


2 Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una


breve esposizione della legge in questione.


Articolo 58 – Denuncia


1 Un’Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo


dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore


della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi


mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio


d’Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.


2 Tale denuncia non può avere l’effetto di svincolare l’Alta Parte


Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente


Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di


costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere


anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.


3 Alla stessa condizione, cesserebbe d’esser Parte alla presente


Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro


del Consiglio d’Europa.


4 La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni


dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al


quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.


Articolo 59 – Firma e ratifica


1 La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio


d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il


Segretario Generale del Consiglio d’Europa.


2 La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci


strumenti di ratifica.


20


3 Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione


entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.


4 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri


del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle


Alte Parti Contraenti che l’avranno ratificata, nonché il deposito di ogni


altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.


5 Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi


facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato


presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne


trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.


PROTOCOLLO ADDIZIONALE


(PARIGI, 20.III.1952)


I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,


Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di


certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della


Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà


fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito


denominata «la Convenzione»),


Hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1 – Protezione della proprietà


Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.


Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di


pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi


generali del diritto internazionale.


Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di


porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso


dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il


pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.


Articolo 2 – Diritto all’istruzione


Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato,


nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e


dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a


tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni


religiose e filosofiche.


Articolo 3 – Diritto a libere elezioni


Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli


ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da


assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del


corpo legislativo.


Articolo 4 – Applicazione territoriale


Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del


presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare


al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione che


indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del


presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali,


designati nella stessa dichiarazione.


Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in


virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una


nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione


precedente o che ponga fine all’applicazione delle disposizioni del


presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.


Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà


considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56


della Convenzione.


Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione


Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del


presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le


disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.


Articolo 6 – Firma e ratifica


Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio


d’Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato


contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di


quest’ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di


ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il


Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di


ratifica.


Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato


Generale del Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di


quelli che lo avranno ratificato.


Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi


facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato


presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne


trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.


PROTOCOLLO N° 4 CHE RICONOSCE


ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE


QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA


CONVENZIONE E NEL PROTOCOLLO


ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE


(STRASBURGO, 16.IX.1963)


I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,


Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di


diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione


per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali,


firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la


Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale


alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,


Hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1 – Divieto di imprigionamento per debiti


Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non


essere in grado di adempiere ad un’obbligazione contrattuale.


Articolo 2 – Libertà di circolazione


1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di


circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.


2 Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.


3 L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da


quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società


democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica


sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle


infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla


protezione dei diritti e libertà altrui.


4 I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone


determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e


giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica.


Articolo 3 – Divieto di espulsione dei cittadini


1 Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o


collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.


2 Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato


di cui è cittadino.


Articolo 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri


Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.


Articolo 5 – Applicazione territoriale


1 Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del


presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare


al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione che


indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del


presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali,


designati nella medesima dichiarazione.


2 Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in


virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una


nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione


precedente o che ponga fine all’applicazione delle disposizioni del


presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.


3 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà


considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56


della Convenzione.


4 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù


della ratifica o dell’accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei


territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione


sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo,


saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio


di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.


5 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1


o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo,


dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale


dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui


ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi


di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, a norma


degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.


Articolo 6 – Relazioni con la Convenzione


Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo


Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le


disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.


Articolo 7 – Firma e ratifica


1 Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio


d’Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato


contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso


entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni


firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in


vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.


2 Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale


del Consiglio d’Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che


lo avranno ratificato.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno


firmato il presente Protocollo.


Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due


testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà


depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario


Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati


firmatari.


PROTOCOLLO N° 6 RELATIVO


ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE


(STRASBURGO, 28.IV.1983)


Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo


alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà


fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito


denominata «la Convenzione»),


Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del


Consiglio d’Europa indicano una tendenza generale a favore


dell’abolizione della pena di morte,


Hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1 – Abolizione della pena di morte


La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena


né giustiziato.


Articolo 2 – Pena di morte in tempo di guerra


Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per


atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di


guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione


e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al


Segretario Generale del Consiglio d’Europa le disposizioni rilevanti della


legislazione in questione.


Articolo 3 – Divieto di deroghe


Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente


Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.


Articolo 4 – Divieto di riserve


Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo


ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.


Articolo 5 – Applicazione territoriale


1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo


strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può indicare il


territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.


2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una


dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,


può estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro


territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per


questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione


della dichiarazione da parte del Segretario Generale.


3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà


essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in siffatta


dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La


revoca avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la


data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.


Articolo 6 – Relazioni con la Convenzione


Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente


Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le


disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.


Articolo 7 – Firma e ratifica


Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio


d’Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica,


accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa


non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza


avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli


strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno depositati


presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.


Articolo 8 – Entrata in vigore


1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che


segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa


avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo


conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.


2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad


essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno


del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica,


d’accettazione o d’approvazione.


Articolo 9 – Funzioni del depositario


Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati


membri del Consiglio:


a ogni firma;


b il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o


d’approvazione;


c ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente


agli articoli 5 e 8;


d ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente


Protocollo.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno


firmato il presente Protocollo.


Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi


facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato


presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del


Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli


Stati membri del Consiglio d’Europa.


PROTOCOLLO N° 7


(STRASBURGO, 22.XI.1984)


Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente


Protocollo,


Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia


collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la


Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a


Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la


Convenzione»),


Hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1 – Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri


1 Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può


essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa


conformemente alla legge e deve poter:


a far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;


b far esaminare il suo caso; e


c farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o ad una


o più persone designate da tale autorità.


2 Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati


al paragrafo 1.a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia


necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di


sicurezza nazionale.


Articolo 2 – Diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale


1 Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far


esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una


giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per


cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.


2 Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono


definiti dalla legge, o quando l’interessato è stato giudicato in prima


istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato


dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo


proscioglimento.


30


Articolo 3 – Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario


Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata


o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove


rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona


che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita,


conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a


meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del


fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.


Articolo 4 – Diritto di non essere giudicato o punito due volte


1 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla


giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato


assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva


conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.


2 Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura


del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello


Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio


fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la


sentenza intervenuta.


3 Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi


dell’articolo 15 della Convenzione.


Articolo 5 – Parità tra i coniugi


I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere


civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al


matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il


presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure


necessarie nell’interesse dei figli.


Articolo 6 – Applicazione territoriale


1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo


strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può designare il


territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo,


indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del


presente Protocollo su tale territorio o territori.


2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una


dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa,


può estendere l’applicazione del presente Protocollo ad ogni altro


territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per


questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un


periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte


del Segretario Generale.


3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà


essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio


designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al


Segretario Generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere


dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due


mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario


Generale.


4 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà


considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 56


della Convenzione.


5 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù


della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione da parte di tale Stato,


e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una


dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente


articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del


riferimento al territorio di uno Stato di cui all’articolo 1.


6 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai


paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento


successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in


tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi


sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di


gruppi di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione a


norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.


Articolo 7 – Relazioni con la Convenzione


Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente


Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le


disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.


Articolo 8 – Firma e ratifica


Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio


d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a


ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio


d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo


senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.


Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione saranno


depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.


Articolo 9 – Entrata in vigore


1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese


successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data


in cui sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro


consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle


disposizioni dell’articolo 8.


2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad


essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno


del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente


dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o


d’approvazione.


Articolo 10 – Funzioni del depositario


Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati


membri del Consiglio d’Europa:


a ogni firma;


b il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o


d’approvazione;


c ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente


agli articoli 6 e 9;


d ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente


Protocollo.


e In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno


firmato il presente Protocollo.


Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due


testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà


depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario


Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata a


ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.


 


 





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