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GIORNALISTI.
CASSAZIONE:
“SI' A LAVORO
FINO A 65 ANNI”.

INPGI: LA CASSAZIONE
NON CONTESTA
IL NOSTRO
REGOLAMENTO.

Roma, 2 dicembre 2008. I giornalisti, rispetto alle altre categorie di lavoratori, non possono essere penalizzati dalla loro contrattazione collettiva e dai regolamenti dell'Inpgi: pertanto anche loro possono, sei mesi prima del compimento del 60/mo anno di età, esprimere l'opzione per rimanere in servizio fino a 65 anni, anche se hanno già raggiunto il tetto massimo di contributi maturando il diritto alla pensione di vecchiaia. Lo sottolinea la Cassazione - sentenza n. 28529 - respingendo un ricorso della Rai contro Ermanno Corsi, conduttore in video con la qualifica di capo redattore. Per Corsi, l'azienda di viale Mazzini aveva fatto scattare il prepensionamento anticipato e coatto mettendolo in pensione a 57 anni al momento del compimento dell'anzianità contributiva di 360 mensilità. Corsi si era rivolto al Tribunale di Napoli sostenendo che si trattava, in realtà, di un "licenziamento per motivi ritorsivi in quanto lui aveva promosso e vinto alcune cause contro la società". Il tribunale lo aveva reintegrato nel posto di lavoro condannando la Rai anche al risarcimento dei danni. La decisione veniva confermata in appello. Adesso senza successo la Rai ha protestato in Cassazione sostenendo che il diritto di opzione Corsi lo avrebbe dovuto esercitare sei mesi prima del compimento dei 57 anni. La Cassazione ha bocciato questa tesi sottolineando che "la Rai non può giustificare la disapplicazione delle norme previste dalla legge 534 del 1982 sul diritto di opzione per il proseguimento del rapporto di lavoro non oltre il 65/mo anno di età, per avere la contrattazione collettiva di categoria ed il regolamento dell'Inpgi previsto che il diritto alla pensione sorge allorquando il giornalista raggiunge il limite massimo di 360 contributi mensili e 57 anni di età ". La Cassazione aggiunge che in nessun caso un giornalista può essere privato di un diritto "previsto da una regole di carattere generale" come quella che prevede il diritto all'esercizio dell'opzione per rimanere in servizio fino a 65 anni. L'unica condizione che deve essere rispettata è quella di comunicare all'azienda la scelta per l'opzione sei mesi prima del compimento dei 60 anni. (ANSA).


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IL SOLE 24 ORE  del 3 dicembre 2008


Irrilevante il versamento


del massimo dei contributi.


Pensioni dei giornalisti


obbligate solo a 65 anni


  


di Alessandro Galimberti


Un giornalista può rimanere in servizio fino al compimento dei 65 anni, anche se ha già raggiunto il tetto massimo di versamenti all'istituto pensionistico; l'unica condizione è che lo comunichi al datore di lavoro sei mesi prima del raggiungimento della pensione.


La Sezione lavoro civile della Cassazione (sentenza 28529, depositata il 1° dicembre) ha rigettato il ricorso della Rai contro il reintegro di un caporedattore della sede di Napoli, messo di fatto in pensione nel 1999, mediante rescissione unilaterale del contratto, per raggiunti limiti di anzianità contributiva. Sia in primo grado sia in appello i giudici di merito avevano annullato il licenziamento del giornalista, condannando la Rai a reintegrare il mezzobusto e a riconoscergli anche i danni previsti dalla legge 108 del 1990.


Il problema di inquadramento del processo riguarda il conflitto di norme tra il regolamento dell'Inpgi – che eroga la pensione di vecchiaia se l'iscritto ha raggiunto 57 anni e contemporaneamente 360 mensilità contributive – e la normativa generale, che consente a tutti gli altri lavoratori maschi di prolungare l'attività fino al 65° anno (legge 407 del 1990).


Secondo i giudici della Sezione lavoro, la Rai non può giustificare la disapplicazione di una normativa legale solo perché la contrattazione collettiva e il Regolamento attuativo del l'Inpgi hanno modificato i parametri per l'accesso alla pensione: si tratta infatti di un problema di gerarchia delle fonti di legge, dove quella generale non può essere derogata da una di rango inferiore: «La contrattazione collettiva nazionale (articolo 33) non può – scrivono nella motivazione - anche in ragione della sua lettera, essere interpretato come fonte regolatrice del rapporto capace di far decadere un giornalista da una regola di carattere generale, secondo cui il rapporto di lavoro è ordinariamente destinato a risolversi per il raggiungimento del limite di età previsto per la pensione di vecchiaia, con la possibilità anche del suo proseguimento sino all'età di 65 anni».


Quindi, se è vero che il contratto nazionale dei giornalisti introduce una pensione pattizia "anticipata", questa non può escludere il diritto di poter lavorare fino al compimento dei 65 anni, anche se il giornalista abbia raggiunto la massima anzianità contributiva prevista dal regolamento Inpgi. L'unico limite resta quello di comunicare 6 mesi prima la scelta di proseguire oltre il pensionamento più favorevole.


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INPGI: LA CASSAZIONE NON CONTESTA IL NOSTRO REGOLAMENTO.


 Roma, 3 dicembre 2008. La sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della Rai contro Ermanno Corsi, conduttore in video con la qualifica di caporedattore, riconoscendogli il diritto di esprimere, sei mesi prima del compimento del 60mo anno di età, l'opzione per restare in servizio fino a 65 anni, non ha messo in discussione il regolamento di previdenza dell'Inpgi. A precisarlo in una nota è lo stesso Istituto di previdenza dei giornalisti italiani. «Il giornalista, capo redattore della sede Rai di Napoli, aveva esercitato l'opzione di restare in servizio presso la Rai in data 15 gennaio 1999 - spiega l'Inpgi - allorchè era ben lontano dall'aver maturato il requisito per ottenere la pensione di vecchiaia (dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 tale requisito era pari a 64 anni e divenne di 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2000). E tale opzione, (effettuata in forza delle leggi n.54/1982 e 503/1992) il giornalista aveva regolarmente notificato anche all'Inpgi il 18 gennaio del 1999. La Rai, non tenendo conto di detta scelta intimava al giornalista il licenziamento in data 30 settembre 1999, per aver riscontrato 'la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 33 del contratto nazionale di lavoro giornalistico terzo comma e cioè il raggiungimento del 60° anno di età e il conseguimento di un'anzianità contributiva di anni 33. In buona sostanza, l'azienda radiotelevisiva pubblica contestava la tempestività dell'esercizio dell'opzione da parte del giornalista, ritenendo che egli avrebbe dovuto operarla entro sei mesi dal compimento dei 57 anni di età, allorchè aveva raggiunto i 360 contributi mensili. E ciò sulla base dell'assunto che il comma 2 del Regolamento previdenziale dell'Inpgi, riferito all'epoca prevedeva il diritto a pensione di vecchiaia anticipata in presenza di almeno 360 contributi mensili». «Detto licenziamento - continua l'Inpgi - è stato dichiarato illegittimo dai giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello), i quali hanno ritenuto che - ai fini dell'opzione - deve farsi riferimento alla pensione di vecchiaia da ottenersi in via ordinaria e non in via anticipata. Il giornalista, quindi aveva tempestivamente esercitato il suo diritto di opzione, avendo presentato la relativa istanza ben prima dei sei mesi antecedenti il compimento del suo sessantesimo anno di età. L'esercizio del diritto, così come avvenuto, ha reso inapplicabile la norma collettiva (art.33 del contratto nazionale) invocata dalla Rai ed ha garantito al giornalista la stabilità nel posto di lavoro fino al 65° anno di età. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Rai confermando - quindi - la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Dette sentenze hanno ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art.33 del contratto nazionale ma non hanno mai statuito nulla contro il regolamento di previdenza dell'Istituto». (ANSA).


 


 


 





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