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CALABRIA: la Fnsi contesta il BANDO della REGIONE per l’assunzione di 5 giornalisti. professionisti. Loiero ha ragione: i pubblicisti non hanno titolo, esercitano la professione solo coloro che hanno superato l’esame di Stato (art. 33, V comma, della Costituzione). la legge 150/00 non si applica alle Regioni. La Calabria ha una sua legge. COMMENTO DI FRANCO ABRUZZO
Reggio Calabria, 29 ottobre 2008. I segretari della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e del Sindacato dei Giornalisti della Calabria, Franco Siddi e Carlo Parisi, hanno chiesto un incontro urgente al presidente della Giunta regionale della Calabria, Agazio Loiero, in relazione alla procedura di selezione per l'individuazione di cinque giornalisti da assegnare all'ufficio stampa. Selezione che, nei giorni scorsi, la Giunta regionale della Calabria ha reso pubblica anche sul sito internet della Regione. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ed il Sindacato dei Giornalisti della Calabria, in una lettera all'on. Loiero, fanno, infatti, alcune considerazioni ed osservazioni relative al bando in questione. ''Per prima cosa - osservano Parisi e Siddi - ci dispiace notare che nell'intero testo dell'avviso pubblico non si faccia mai menzione della legge 150/2000, che ormai da tempo regola l'accesso e l'attività degli uffici stampa nella Pubblica Amministrazione. A causa di questa mancata menzione, all'articolo 2 (requisiti per l'ammissione), punto b, si fa riferimento alla necessità che i candidati siano iscritti all'Ordine dei giornalisti, elenco professionisti. Ebbene proprio la legge 150/2000 definisce che negli uffici stampa pubblici debbano svolgere l'attivita' di addetto e capo-ufficio stampa solo chi è iscritto all'Albo dei giornalisti che, notoriamente, contempla due elenchi, professionisti, appunto, ma anche pubblicisti''. (ASCA)
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L’errore di Siddi e Parisi/commento di Franco Abruzzo
Siddi e Parisi, purtroppo, sono incorsi in una svista e in un errore madornale. L’articolo 1 (II comma) della legge professionale dice che “ad esso Ordine appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo”. E’ evidente allora che, quando si parla di giornalisti (si veda anche l’art. 9 della legge 150/2000), si fa riferimento esclusivamente ai professionisti, cioè a coloro che sono tali per avere sostenuto e superato un esame di Stato (previsto dall’art. 33, V comma, della Costituzione “per l'abilitazione all'esercizio professionale”). Sul punto dell’esame di Stato si legga l’interessante parere della II sezione del Consiglio di Stato n. 448/2001: “Non è dubitabile che l’attività giornalistica costituisca "esercizio professionale" come previsto dall’art. 33, comma 5, Cost. Essa, infatti, anche se svolta nella forma di lavoro dipendente, rientra nella previsione delle "professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi", di cui all’art. 2229 cod. civ. Tale professione è infatti subordinata all’iscrizione nell’albo dei giornalisti istituito, come detto, dalla legge n. 69/1963. Condizione per l’iscrizione in tale albo è il superamento di una "prova di idoneità professionale" caratterizzata da quei requisiti di serietà e oggettività, di cui è riferimento nelle pronunce della Corte sopra ricordate; art.32 L. n. 69 ed art. 44 del regolamento attuativo emanato con DPR 4 febbraio 1965, n. 115. L’istituzione dell’Ordine e del relativo albo per l’esercizio della professione giornalistica è, poi, correlata al valore costituzionale del diritto all’informazione libera, di cui all’art. 21, comma 2, Cost. e trova dunque una specifica e rafforzata ragione nell’interesse generale di "salvaguardare la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica degli iscritti" [C. Cost., n. 38/1997, cit; 8 febbraio 1991, n. 71]. La natura professionale dell’attività giornalistica trova, d’altronde, conforto dal combinato dispositivo dall’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni) e nel decreto MURST del 28 novembre 2000. La prima fonte ha fissato il principio per cui l’esercizio delle professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione”.
La Corte costituzionale, con la sentenza 11/1968, ha risolto il problema sollevato incautamente oggi da Siddi e Parisi: “L'esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali”.
La legge 150/2000 non si applica alle Regioni. Siddi e Parisi non lo sanno
Anche l’articolo 1 del regolamento (Dpr 422/2001) della legge 150/2000 ha le caratteristiche del manifesto per quanto riguarda l’ambito di applicazione: “Il regolamento individua i titoli per l'accesso del personale da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. Le disposizioni del regolamento “si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano”.
Il Regolamento, escludendo le Regioni, restringe, rispetto alla legge 150, l’area delle pubbliche amministrazioni. Il comma 2 dell’articolo 1 del Regolamento fa riferimento “alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Il comma 2 specifica che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. Le Regioni, come riferito, sono escluse (in omaggio alla potestà legislativa fissata nel nuovo articolo 117 della Costituzione) dall’applicazione della normativa, mentre nel concetto di “enti pubblici non economici” rientrano gli Ordini e i Collegi professionali. L’articolo 3 del regolamento, con il riferimento all’articolo 16 del Dpr 5 gennaio 1967 n. 18, toglie dalla portata dalla legge 150 anche il Ministero degli Esteri, il quale colloca nel suo ufficio stampa soltanto diplomatici di carriera. La Calabria, come la Lombardia, ha una sua legge che regola le attività di informazione e di comunicazione.
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