CONSIGLIO DI STATO
ADUNANZA DELLA SECONDA SEZIONE - 17 GIUGNO 1998
Numero sezione 881/1998
OGGETTO/MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
Quesito sull' art. 1 , commi 1 e 2 , del D.Lgs 10 febbraio 1996 , n. 103. Requisiti di iscrivibilità alle Casse
Vista la relazione ministeriale n. 3/3PS/21170 del 13 maggio 1998;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
PREMESSO:
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la relazione indicata in premessa, pone determinati quesiti relativi all'interpretazione del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione".
Il Ministero allega l'avviso del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota n. 134012 del 9 aprile 1998.
CONSIDERATO:
I. Le quaestiones iuris prospettate attengono all'interpretazione degli artt. 1 ss del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e della normativa collegata e di attuazione, costituita dal D.M. 2 maggio 1996, n. 281 e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Ab origine, l'istituzione di una Gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, è stata prevista dall'art. 2, commi 25, e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
II. Sul piano generale, l'esame dei quesiti implica un'approfondita attività d'interpretazione dei testi normativi.
In thema, è ius receptum nella dottrina e nella giurisprudenza che il principale canone di ermeneutica giuridica è la lettera del testo normativo.
L'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale legittima la specificazione della "norma" in base al "senso… fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse …".
La "norma giuridica" discende dal testo.
I criteri ermeneutici logici, sistematici incentrati nella mens legis, sono alternativi all'interpretazione letterale, subordinati alla ponderazione sistematica della lex (cfr. in giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 1992, n. 558; Cons. Stato, Sez. Il, 6 novembre 1996, n. 950/96; Cass. Sez. Un., 14 marzo 1984, n. 1470; Cass. Sez. Un., 3 gennaio 1984, n. 7; Cass. 3 aprile 1986, n. 2312; in dottrina: E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949; V. Tarello,. L'interpretazione della legge, in trattato diretto da Cian e Messineo, Milano, 1980).
III. Il Ministero riferente pone il quesito in ordine ai presupposti per l'iscrizione alla Cassa. Sul punto, esprime l'avviso, condiviso del Ministero del Tesoro, che la mera iscrizione nell'Albo professionale non determina ipso iure l'obbligo di iscrizione. L'obbligo d'iscrizione scaturisce dall'effettivo esercizio della professione.
In thema, il referente normativo è dato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996.
La norma disgiunge: a) iscrizione in altri elenchi professionali; b) svolgimento dell'attività autonoma e libera professione.
L'ausilio del criterio ermeneutico letterale, enucleato supra sub Il, esplicita il principio normativo che il requisito per la tutela previdenziale obbligatoria non è la mera iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, ma è dato dallo "svolgimento" effettivo dell' "attività di libera professione senza vincolo di subordinazione".
L'iscrizione nell'albo o nell'elenco professionale, requisito essenziale per l'esercizio dell'attività professionale, non è per tabulas, l'elemento che determina la tutela previdenziale obbligatoria.
Ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996, l'iscrizione alla Cassa di previdenza di categorie richiede lo svolgimento in concreto dell'attività professionale.
IV. Il Ministero pone l'ulteriore quesito sulla gradazione dell'attività professionale quale presupposto per l'iscrizione.
Il problema è riferito alla distinctio tra attività professionale occasionale ed abituale non esclusiva.
Il Ministero esprime l'avviso, in linea con il Ministero del Tesoro, che l'attività professionale occasionale non genera l'obbligo di iscrizione.
In merito, i requisiti normativi derivano dagli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, 1, comma 1, del D.Lgs. n. 103 del 1996 e 1, comma 1, del D.M. n. 287 del 1996.
L'interpretazione del combinato normativo esprime il principio dell'esercizio della "professione abituale" non esclusiva, quale requisito della tutela previdenziale obbligatoria.
Sub specie iuris, non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti, iscritti nell'Albo o nell'elenco professionale, che: a) non esercitano attività professionali; b) esercitano un'attività professionale in maniera occasionale.
Il criterio normativo consistente discrimen tra attività professionale abituale non esclusiva ed occasionale è desumibile dal rinvio analogico alla normativa fiscale ex art. 49, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
V. Il Ministero espone il quesito in ordine all'applicabilità della disciplina in ordine all'attività libero-professionale nella forma di rapporto di lavoro convenzionale autonomo.
La materia risulta disciplinata dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 103 del 1996.
La categoria professionale de qua rientra nell'ambito normativo della tutela previdenziale obbligatoria.
L'iscrizione alla Cassa professionale di categoria implica l'accertamento di uno svolgimento effettivo, non occasionale, della professione.
VI. Il Ministero prospetta un ulteriore quesito in relazione all' "attività professionale intramuraria" ex art. 1 della legge n. 662 del 1996.
Il Ministero, presupponendo l'equiparazione dell' "attività professionale intramuraria" con l'attività libero-professionale, deduce l'integrale applicazione degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e 1 del D.Lgs. n. 103 del 1996.
In thema, l'interpretazione del combinato normativo suffraga la tesi dell'equiparazione giuridica dell' "attività professionale intramuraria", con l'attività libero-professionale.
Il diritto giurisprudenziale conferma la tesi de qua (conf. Cass., 6 marzo 1990, n. 01762 e Cass. Sez. Un., 6 dicembre 1990, n. 11720).
Ex adverso, l'assimilazione al lavoro dipendente stabilito dall'art. 1, comma 7, della legge n. 662 del 1996, è limitata ai "fini fiscali".
L'attuale assetto normativo comporta: a) il diritto d'iscrizione all'Albo professionale; b) l'assoggettamento alla tutela previdenziale obbligatoria.
Sub a), l'iscrizione all'albo professionale o il "passaggio" dall'elenco speciale all'albo, deriva dal diritto ad esercitare la professione ex art. 1 della legge n. 662 del 1996.
Sub b), l'iscrizione alla Cassa previdenziale comporta l'accertamento dell'esercizio della "professione abituale" non esclusiva, nei termini stabiliti supra sub IV.
L'Amministrazione accerta la sussistenza del requisito dello svolgimento effettivo dell'attività professionale, avvalendosi dei dati disponibili, compresi le dichiarazioni fiscali.
P.Q.M.
esprime parere nei termini precisati in motivazione
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da http://www.enpab.it/RifNormat/leggiQuadro/ConsStato_881_17giu98.htm
Milano, 10 gennaio 2008