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INPGI/SCALONE DI DUE ANNI.
Dal primo gennaio 2008 pensione di anzianità
per i giornalisti a 59 anni, mentre per gli iscritti
all’Inps scatterà a 58 anni (con la legge sul welfare
approvata il 21 dicembre 2007).
Scheda tecnica di FRANCO ABRUZZO

Roma, 21 dicembre 2007. La “riforma previdenziale” del Governo Prodi,  approvata oggi con la legge sul welfare, prevede che dal 1° gennaio 2008  i lavoratori dipendenti conseguano la pensione di anzianità (con 35 anni di contributi) all’età di 58 anni. I giornalisti dipendenti, invece, andranno in pensione di anzianità a 59 anni. Lo  “scalone” dell’Inpgi in sostanza è di 2 anni (dai 57 anni  del 2007 ai 59 anni del 2008).  Viene comunque riconosciuta ai giornalisti la possibilità di conservare i vecchi requisiti di accesso alla pensione di anzianità (57 anni di età  e 35 di contribuzione). In tal caso all’importo della pensione si applicano aliquote di abbattimento progressive, in relazione agli anni di anticipo rispetto all’età prevista dalla nuova normativa,  ovvero, se più favorevole, rispetto ai 40 anni di contribuzione. Chi andrà in pensione con un anno di anticipo rispetto ai 59 anni si vedrà decurtata la pensione del 4,76%; con due anni del 9,09; con tre del 13,04; con quattro del 16,67 e con  cinque del 20,00.


Rimane il fatto della discrepanza di trattamento tra Inps e Inpgi:  perché i giornalisti dal 2008 potranno incassare la pensione di anzianità a 59 anni rispetto ai 58 degli altri lavoratori dipendenti?


La riforma previdenziale approvata dall'Inpgi e approvata dai Ministeri vigilanti il 24 aprile 2007 modifica, a far data dal 1° gennaio 2006, nove articoli del Regolamento delle prestazioni previdenziali. L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età. Ed ecco un quadro sommario dei trattamenti Inpgi:


 


1. Pensione di vecchiaia


Dal  1° gennaio 2000, i giornalisti conseguono la pensione di vecchiaia all’età di 65 anni (60 anni le donne) con almeno 20 anni di contributi. Si prescinde dal limite dei 20 anni per coloro che, alla data del 31/12/1992, possono vantare almeno 15 anni di contribuzione. Con il 1° luglio 2007 hanno cessato di esistere sia la pensione di vecchiaia anticipata (con 30 anni di contributi) sia la pensione prevista dall’articolo 33 del Cnlg (60 anni e 33 anni di contributi). Le istruzioni sono leggibili  in http://www.inpgi.it/prestazioni/inpgi_prestazioni-obbligatorie-pensioni-dirette-vecchiaia.htm


 


2. Pensioni di anzianità


Per i giornalisti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i requisiti per accedere alla pensione d’anzianità con una posizione contributiva inferiore ai 40 anni sono  questi: 59 anni e 35 anni di contributi (questi numeri valgono anche per il 2009);  60 anni sono richiesti nel 2010, nel 2011 e nel 2012; 61 anni nel 2013; 62 anni nel 2014. Le istruzioni sono leggibili in http://www.inpgi.it/prestazioni/inpgi_prestazioni-obbligatorie-pensioni-dirette-anzianita.htm


 


Utili gli anni Inps e gli anni Inpgi/2


Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria IVS o in forme sostitutive, esclusive o esonerative e nella Gestione Previdenziale Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.  Sono considerati utili, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, i periodi di iscrizione e di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.


 


3. Esodo e prepensionamento (art. 37 legge 416/1981)


Per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.


L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti.


 


CHE COSA CAMBIERA' E DA QUANDO CON LA RIFORMA PREVIDENZIALE INPGI


in:  http://www.inpgi.it/INPGI_NEWS/inpgi_news-2007-cambiamenti-riforma.htm


 


 


 


 





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