Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

PREVIDENZA. Prepensionamenti. Il decreto legislativo (dlgs) approvato in maniera definitiva dal Consiglio dei Ministri. Per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del dlgs, si applicano, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva. La regola standard è questa: prepensionamento con 25 anni di contributi e con un'età inferiore di 5 anni rispetto a quella della pensione di vecchiaia (uomini: 61 anni nel 2017; 61 anni e 7 mesi a partire dal 2018; donne: 59 anni nel 2017; 60 anni e 7 mesi nel 2018; 61 anni e 7 mesi dal 2019). Chi fa parte di una azienda che ha già ottenuto i finanziamenti pubblici per i prepensionamenti usufruirà delle vecchie regole (età di 58 anni e 18 anni di contributi). - IN CODA la relazione tecnica e il testo del decreto legislativo


TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI GIORNALISTI E SOSTEGNO ALLE AZIENDE EDITORIALI IN CRISI. Disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell’articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (decreto legislativo – esame definitivo).


Roma, 12 maggio 2017 - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’editoria Luca Lotti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che prevede disposizioni per l’incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione della legge di riforma dell’editoria (legge 26 ottobre 2016, n. 198). 


La nuova disciplina estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. Si introduce inoltre, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio, e viene fissata la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile) in conformità a quanto prescritto per le imprese degli altri comparti.


Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, si stabilisce che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico. Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata. Si confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti. In conformità alle osservazioni delle Commissioni parlamentari, si prevede che, per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applichino, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva. - TESTO IN http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-29/7362


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


 


 


Di seguito la relazione tecnica e il testo del decreto legislativo approvato (in neretto le modifiche introdotte rispetto alla prima stesura).



 


 




 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com