Roma, 31 gennaio 2017. Molti giornalisti distratti, titolari di pensione di anzianità liquidate con meno di 40 anni di contributi, hanno rischiato l’infarto nel leggere nei giorni scorsi una lettera inviata dall’INPGI in cui si chiedeva il pagamento di un anno di pensione a titolo di sanzione per aver omesso di spedire all'ente la copia dell'ultima denuncia dei redditi per il 2015. La salatissima multa, che in molti casi quindi supera addirittura i 100 mila euro, è comunque pagabile in rate mensili mediante trattenuta sui futuri ratei di pensione. Lo prevede l'art. 15, comma 10, del Regolamento INPGI*, che richiama espressamente il comma 211 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Tradotta in italiano significa che i titolari di pensione di anzianità INPGI che non abbiano consegnato all'INPGI la denuncia dei redditi debbano versare all'ente una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata sulle future rate di pensione dovute al trasgressore. Paradossalmente è obbligato ad inviare la copia della denuncia dei redditi e, in caso contrario, incappa nella pesantissima sanzione persino il giornalista che non ha guadagnato nulla in aggiunta alla sua pensione INPGI. E' quindi una disattenzione che, in base a questa norma di 20 anni fa pressoché sconosciuta e che avrebbe comunque meritato di essere ora adeguatamente pubblicizzata anche dall'UNGP (Unione Nazionale Giornalisti Pensionati), può costare molto cara a tanti pensionati INPGI distratti o che per disguidi postali non hanno ricevuto prima comunicazioni dall'ente. Per rimediare comunque - almeno in parte - a tale sanzione i trasgressori devono inviare subito all'INPGI per e mail certificata o raccomandata postale o consegnare a mano copia della denuncia IRPEF per il 2015.
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* ARTICOLO 15 REGOLAMENTO INPGI
Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo
1) Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.
2) Le pensioni di anzianità, liquidate con meno di 40 anni di contribuzione, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo di euro 20.000. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
3) Il limite di euro 20.000, di cui ai commi 2 e 5, riferito al 1° gennaio 2009, è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat (oggi il limite aggiornato é di circa 22 mila euro, n.d.r.).
4) Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l’età prevista per le pensioni di vecchiaia ovvero quando sono state liquidate con almeno 40 anni di contribuzione.
5) La pensione di invalidità di cui all’art.8 è cumulabile con i redditi di lavoro autonomo e dipendente non giornalistico fino al limite massimo di 20.000 euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.
6) I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.
7) Ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell’art.37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, agli effetti del cumulo si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 2 .
8) Nei casi di cumulo con redditi di lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a produrre all'Istituto una dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef.Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, i pensionati devono produrre all’Istituto la certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione corrisposta.
9) Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta è effettuata dall'Istituto.
10) Ai titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione di cui al comma 8 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.
11) Le disposizioni contenute nei commi 2,3,5, del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.