Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

Una bella massima della Cassazione dedicata al Cda dell'Inpgi che sta studiando la riforma dell'Istituto: "L'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 permette agli enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni mediante l'imposizione di contributi di solidarietà".


PREVIDENZA SOCIALE. Fondi e casse di previdenza -  L'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, modificativo e non interpretativo dell'art. 3, comma 12, dellalegge n. 335 del 1995, non può essere invocato in relazione a provvedimenti che hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione. Ne deriva che la previsione ivi contenuta, secondo cui sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sta ad indicare che tali atti, solo perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge. (Nella fattispecie ciò era escluso, dato che l'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 permette agli enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni mediante l'imposizione di contributi di solidarietà). (Il testo della sentenza è in http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160616/snciv@sL0@a2016@n12338@tS.clean.pdf)


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


16.6.2016 - Commercialisti. Non cambia la linea della Corte. La Cassazione  boccia il contributo di solidarietà.   Per i giudici di legittimità  la previsione della legge di Stabilità 2014 non è sufficiente per giustificare la scelta. (IN CODA la sentenza e in allegato la giurisprudenza sul punto). - di  Federica Micardi/ilsole24ore - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21022




 



 



 



 



 



 



 



 






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com