Una bella massima della Cassazione dedicata al Cda dell'Inpgi che sta studiando la riforma dell'Istituto: "L'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 permette agli enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni mediante l'imposizione di contributi di solidarietà".
PREVIDENZA SOCIALE. Fondi e casse di previdenza - L'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, modificativo e non interpretativo dell'art. 3, comma 12, dellalegge n. 335 del 1995, non può essere invocato in relazione a provvedimenti che hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione. Ne deriva che la previsione ivi contenuta, secondo cui sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sta ad indicare che tali atti, solo perché già adottati, siano legittimi, ma si limita a garantirne la perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge. (Nella fattispecie ciò era escluso, dato che l'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995 permette agli enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni mediante l'imposizione di contributi di solidarietà). (Il testo della sentenza è in http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160616/snciv@sL0@a2016@n12338@tS.clean.pdf)
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16.6.2016 - Commercialisti. Non cambia la linea della Corte. La Cassazione boccia il contributo di solidarietà. Per i giudici di legittimità la previsione della legge di Stabilità 2014 non è sufficiente per giustificare la scelta. (IN CODA la sentenza e in allegato la giurisprudenza sul punto). - di Federica Micardi/ilsole24ore - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21022
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