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Stampa

Proposta sull’equo compenso elaborata dalla commissione lavoro non dipendente di Stampa Romana, già depositata al Dipartimento dell’Editoria. CHIESTO a Luca Lotti la riconvocazione “al più presto” della Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico. “La Fnsi si esprima con chiarezza”. “Considerando DUE ORE DI LAVORO il minimo-base per produrre una NOTIZIA (non un articolo o un servizio), potrebbe essere fissato in 50 euro -al netto delle trattenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti per legge e al netto di eventuali spese vive concordate, da rimborsare a piè di lista - il minimo unico e inderogabile al di sotto del quale è indecoroso esercitare questa professione”. - IN CODA Parere critico dei giornalisti autonomi della componente sindacale #giornaLista sul documento di Stampa romana.


28.4.2015. La Commissione lavoro non dipendente di Stampa Romana, vista la sentenza con cui il Tar Lazio ha bocciato la delibera applicativa della legge sull’equo compenso;


visto che le retribuzioni minime previste da quella delibera sono state giudicate incostituzionali perché non garantiscono “un'esistenza libera e dignitosa al giornalista autonomo”;


visto che quelle retribuzioni, di fatto, sono state riportate integralmente nel nuovo contratto di lavoro giornalistico;


CHIEDE


che il sottosegretario all’Editoria Luca Lotti riconvochi al più presto la Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro giornalistico, per riaprire il tavolo sulla definizione dell’equo compenso, con tutte le parti interessate;


che la Fnsi esprima con chiarezza, attraverso i suoi organi di rappresentanza, la propria posizione in merito.


A questo proposito alleghiamo la proposta sull’equo compenso elaborata dalla commissione lavoro non dipendente di Stampa Romana, già depositata al Dipartimento dell’Editoria:


“La legge n. 233/2012 stabilisce che il giornalista non dipendente ha diritto alla “corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato”.


Partendo da questo presupposto, ribadiamo con forza che:


1. la delibera attuativa della Legge sull’Equo compenso deve mantenere l’universalità dei destinatari previsti dall’art. 1 della Legge n. 233/12, ovvero “i giornalisti iscritti all’Albo titolari di un rapporto di lavoro non subordinato”.


2. se la legge è uno strumento per stabilire un principio di dignità del lavoro non subordinato, allora fissare un minimo unico e inderogabile - al di sotto del quale è indecoroso esercitare questa professione - equivale a ristabilire le condizioni di equilibrio del mercato libero professionale, in cui domanda e offerta abbiano dimensioni ed equilibri fisiologici e, pertanto, i compensi non siano condizionati dalle offerte al ribasso indefinito attualmente provocate da chi scrive per hobby. Per il resto, ci sono le qualità individuali e la contrattazione individuale.


RIFERIMENTO AI CONTRATTI DI CATEGORIA - Proprio per mirare a una cifra adeguata e congrua ad un’attività professionale di tipo intellettuale che contribuisce anche allo sviluppo democratico del Paese, la legge fa riferimento ai livelli retributivi previsti per le prestazioni professionali analoghe nella contrattazione collettiva di settore.


Ma, nel fissare la soglia minima per il lavoro non subordinato, oltre a tener conto del criterio temporale necessario per realizzare il prodotto giornalistico, è necessario considerare che il lavoro autonomo ha ingenti costi aggiuntivi di produzione perché il prodotto intellettuale di un libero professionista è gravato dell’alea di non essere dipendente e dall’avere, quindi. costi e rischi che devono essere assunti dal professionista in modo singolo, solitario e discontinuo: rischio nel reperire sempre nuovi committenti, rischio nel realizzare prodotti giornalistici sempre nuovi ed innovativi che richiedono spesso settimane di lavoro e rischio nell’ottenere il pagamento pattuito. A tali rischi si aggiungono la totale assenza di garanzie previdenziali, assicurative, assistenziali (Inpgi, Casagit, Tfr, ex fissa, assegno familiare, contributo maternità, contributo infortuni, contributo malattia e contributo ferie, tredicesima e quattordicesima, riconoscimento del lavoro notturno e/o straordinario) che sono invece previste per i dipendenti e che sono a carico degli editori, senza contare che, quando il giornalista non subordinato perde il lavoro, non ha diritto a nessun ammortizzatore sociale.


Va quindi effettuata una maggiorazione forfettaria considerando non solo le trattenute di legge ma tutti i parametri citati.


CONCLUDENDO:


Considerando DUE ORE DI LAVORO il minimo-base per produrre una NOTIZIA (non un articolo o un servizio), potrebbe essere fissato in 50 euro, al netto delle trattenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti per legge e al netto di eventuali spese vive concordate, da rimborsare a piè di lista) il minimo unico e inderogabile al di sotto del quale è indecoroso esercitare questa professione.


Il minimo inderogabile - da garantire a tutti coloro che esercitano la professione in forma non subordinata - deve essere la base di partenza della contrattazione individuale, tenendo conto dei parametri “tempi di lavoro” e tipo di prestazione (che, a seconda della qualità del prodotto giornalistico, richiede diversi tempi di lavoro: per esempio, un servizio, un’inchiesta, un reportage, un video richiedono tempi di produzione ben superiori a quello che serve per produrre una notizia ).


In ogni caso, sono fatte salve le condizioni di maggior favore già in essere per il giornalista -se necessario comprovate dalle fatture emesse nel semestre precedente- e/o previsti o da accordi integrativi aziendali o da accordi individuali (per esempio: vendita di un servizio “a corpo”, cioè senza indicazione del tempo impiegato a realizzarlo o di un servizio “chiuso”, cioè già munito di relativo reportage fotografico)”.


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Parere critico dei giornalisti autonomi della componente sindacale #giornaLista  sul documento di Stampa romana. - 28.4.2015.I giornalisti autonomi della componente sindacale #giornaLista esprimono un parere critico sul documento approvato lunedì 27 aprile 2015 dalla Commissione lavoro non dipendente di Stampa Romana. Ribadendo la posizione già espressa in Commissione con il voto contrario al testo proposto. Il nuovo contratto firmato con gli editori della Fieg e l’accordo sul lavoro autonomo, aspramente quanto inutilmente deprecato, ha definito i parametri dell’equo compenso per i giornalisti che lavorano senza contratto. Significa riconoscere diritti a chi prima non ne aveva alcuno. Certamente la delibera con il tariffario collegata alla legge sull’equo compenso è solo un traguardo minimo, niente affatto “equo”. Ma sono da rivedere semmai il tariffario e la delibera e non il contratto in sé. Senza un accordo collettivo “nero su bianco” migliaia di colleghi autonomi avrebbero avuto infatti un potere contrattuale pari a zero. Per questo riteniamo che si debba prestare una maggiore attenzione sul fronte salariale. La professione giornalistica, senza gli autonomi, finirà per implodere se continueranno le politiche degli editori al ribasso e al risparmio. Condivisibile il passaggio del documento della Commissione sul “minimo unico e inderogabile al di sotto del quale è indecoroso esercitare questa professione”. A dimostrazione del fatto che il contratto è garante di tutti, soprattutto dei colleghi che non avrebbero avuto una forza contrattuale individuale. È inoltre profondamente scorretto veicolare il concetto che la sentenza del Tar abbia “bocciato” il contratto: una mostruosità giuridica che non si giustifica neanche con la demagogia più spinta. Il Tar non può infatti giudicare in alcun modo un accordo sindacale (peraltro successivo alla delibera del 19 di giugno della commissione ministeriale istituita ai sensi ella legge sulla equo compenso). L’accordo è stato infatti siglato il 24 giugno e non recepisce quella delibera in toto dato che le cifre sono state migliorate e non è stato inserito il demoltiplicatore, previsto invece nella delibera. L’accordo costituisce un riferimento giuridico che consente al sindacato di potersi rifare con gli editori in caso di comportamento antisindacale verso una categoria che PER LA PRIMA VOLTA è stata oggetto di una tutela (anche se certamente perfettibile) e rappresenta dunque un’arma in più per il sindacato e i non dipendenti. La sentenza del Tar non inficia detto accordo ma obbliga a riconvocare la commissione, che deve peraltro ancora fornire la lista degli editori che non rispettando l’accordo sull’equo compenso non accederanno ai contributi pubblici per l’editoria.



Vogliamo inoltre  mettere fine a un'altra ambiguità demagogica: freelance, precari e disoccupati non sono assimilabili, ma sono categorie ben distinte e con interessi anche in antitesi. I provvedimenti da prendere per ciascuna di esse devono quindi essere diversi e specifici considerando che non sono più procastinabili e devono essere legati alla base contributiva Inpgi contribuendo così a risanarne i conti in forte squilibrio anche a causa delle retribuzioni ridicole del 62% della forza lavoro dei giornali.



Rivendichiamo e ribadiamo con forza la mozione approvata, con il consenso di tutte le componenti sindacali, dal 27esimo Congresso della Fnsi, riunito a Chianciano Terme, e che ha individuato le seguenti linee guida sul lavoro autonomo:



- Includere, (eventualmente anche attraverso un nuovo articolato), i lavoratori non dipendenti nel perimetro delle tutele, anche legali, diritti e garanzie contrattuali.



- Studiare in sinergia con l’Inpgi forme dedicate di ammortizzatori sociali, per esempio indennità di disoccupazione al mancato rinnovo della collaborazione, e di assistenza. Diritto a malattia, maternità, pensione: purtroppo oggi questi diritti per i lavoratori non dipendenti sono una chimera.



- Far emergere le false partite Iva, secondo le indicazioni del ministero del lavoro e i dettami della legge 92/2012.



- Garantire ai lavoratori autonomi strumenti, retribuzioni e tutele adeguate.



- Realizzare un monitoraggio costante delle condizioni di lavoro degli autonomi e degli atipici, anche attraverso una più stretta collaborazione con l’Inpgi2.



- Facilitare, con servizi specifici, consulenze e formazione, dedicate alle esigenze degli autonomi, l'accesso alle opportunità offerte dall'uso dei fondi regionali ed europei ed all'accesso al credito, previsto anche dal decreto Lotti, in favore di nuovi progetti editoriali.



- Estendere ai non dipendenti le tutele della Casagit mettendo i relativi contributi a carico dell'azienda.



- Azioni per la stabilizzazione delle molte posizioni, oggi solo formalmente autonome, che corrispondono a lavoro dipendente non contrattualizzato. Vanno anche correttamente applicati gli artt. 2 e 12 del contratto Fieg-Fnsi come primarie forme di lavoro dipendente flessibile, ponendosi come obiettivo politico il superamento dei co.co.co. verso il lavoro dipendente.



- Rispetto dei tempi di pagamento a trenta giorni dalla consegna, come da ordinamento vigente ed evitare tagli unilaterali dei compensi. I lavori commissionati, consegnati e corrispondenti a quanto richiesto, vanno pagati anche se non pubblicati. Il compenso di un lavoro va concordato in anticipo.



- Il prossimo contratto di lavoro deve prevedere il diritto anche per gli autonomi al rimborso delle trasferte, delle spese telefoniche e a una copertura legale da parte delle testate per cui si lavora.



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







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