ROMA. La Federazione nazionale della stampa italiana è titolata a trattare i profili professionali dei giornalisti addetti stampa nella Pubblica amministrazione. Con la sentenza del giudice del lavoro di Roma, resa nota il 27 ottobre 2005, è stato strappato il peraltro sottile velo dietro il quale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella Pubblica amministrazione si nascondeva con l'argomentazione di un presunto contrasto tra la legge 150 del 2000 e le norme relative alla definizione della rappresentatività di un sindacato ai fini della sua ammissione al tavolo delle trattative contrattuali pubbliche.
La sentenza dimostra la giustezza della scelta compiuta dalla Fnsi di ricorrere alla Magistratura, la fondatezza delle tesi sostenute dai suoi legali (il prof. Franco Carinci e l'avvocato Bruno Del Vecchio, a cui va il nostro ringraziamento) e la debolezza delle argomentazioni con le quali l'Aran si è fin qui rifiutata di trattare con la rappresentanza sindacale dei giornalisti italiani.
Ora il "re è nudo". Ora è ancora più chiaro che l'Aran ha risposto positivamente alla pressione dei sindacati confederali (e di qualche autonomo) contrari a tutto: ad avere al tavolo la Federazione Stampa, ma, prima ancora, a far sì che la trattativa prevista dalla legge 150 si avvii, vi partecipi o meno la Fnsi.
Alla vittoria del sindacato unico ed unitario dei giornalisti l'Aran continua ad opporre una tattica palesemente dilatoria. Infatti, all'immediata richiesta avanzata dalla Fnsi di aprire il confronto l'avv. Guido Fantoni, Presidente dell'Agenzia, ha risposto: "Attendiamo di conoscere il dispositivo della sentenza", quasi che in esso l'Aran si riservi di trovare le ragioni per non fare ciò che il Magistrato ha già scritto a chiare lettere: la Fnsi è titolata a partecipare alla trattativa. Se questo fosse sarebbe davvero inaccettabile. Tocca ancora una volta al ministro della Funzione pubblica chiarire all'Aran ciò che deve fare: per tale ragione la Fnsi, dopo la sentenza, si è rivolta nuovamente al Ministro perché reiteri una direttiva che, peraltro, aveva già dato all'Agenzia, affinché sblocchi la situazione ed avvii il confronto. La Fnsi è impegnata, inoltre, a costruire su questo tema rapporti con il mondo della politica e delle istituzioni con l'obiettivo di creare le condizioni anche tecniche perché la situazione si chiarisca ulteriormente.
Il problema vero, però, è rappresentato dall'atteggiamento dei sindacati confederali: il loro no ad un rapporto contrattuale con la Fnsi ha bloccato e blocca la trattativa. Il nodo da sciogliere è tutto politico, non legale. Rimossa la questione giudiziaria ciò appare di tutta evidenza.
Occorre far comprendere che non c'è alternativa alla strada del riconoscimento della soggettività professionale e contrattuale del giornalismo anche nella Pubblica amministrazione. Che, anzi, nella P.a. si può costruire, in un comune lavoro di elaborazione di una contrattazione particolare, un rapporto nuovo, più positivo, non solo legato alle grandi questioni di scenario, ma anche alle specificità contrattuali della categoria giornalistica.
Alle confederazioni deve essere chiarito che non siamo un interlocutore buono solo quando si parla di libertà dell'informazione, quando assieme si fanno battaglie contro leggi sbagliate come la Gasparri, e via esemplificando. Un interlocutore valido lo siamo per la soluzione di problematiche che attengono allo speciale mondo della informazione che deve avere - ce lo insegna la storia - sue specifiche regole le quali debbono trovare nei contratti di lavoro ulteriore legittimazione.
In questo sta la cecità dei nostri interlocutori sindacali.
Occorre essere chiari: la nostra pazienza è grande, almeno quanto la nostra determinazione. Ma non sarà possibile evitare all'infinito che una simile situazione abbia negative conseguenze sui nostri rapporti, creando una concorrenzialità sul piano dell'appartenenza organizzativa, da noi mai praticata, nei posti di lavoro pubblici dove sono presenti giornalisti.
Ai colleghi degli Uffici stampa della P.a. chiediamo determinazione, chiediamo di aderire alle iniziative, anche di sciopero, programmate dal loro sindacato (che è la Fnsi), proponiamo di eleggere in tutte le strutture i Comitati ed i fiduciari di redazione anche come fatto politico al fine di ribadire la loro autonomia e specificità sindacale e attraverso queste relazionarsi con le Associazioni regionali di stampa per programmare iniziative e vertenze che abbiano l'obiettivo di porre il problema alle amministrazioni, di sensibilizzarle, impedendo la troppo frequente attuazione di politiche che violano la stessa legge 150 soprattutto la dove definisce con nettezza la diversità dei ruoli tra giornalisti, comunicatori e portavoce.
Questo sta già accadendo in tante parti del Paese, dobbiamo far sì che diventi un patrimonio di tutti.
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CONTRATTO TIPO PER GIORNALISTA CAPO UFFICIO STAMPA
Ai fini dell'espletamento delle attività di informazione e di comunicazione relativamente alle materie di interesse dell'amministrazione, con il presente contratto redatto in duplice originale, stipulato ai sensi dell'art. 9 della L. 7 giugno 2000, n. 150, nonché degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni, tra (indicare l'ente pubblico di riferimento ) in persona del ........
e il dr. ( indicare il nominativo del giornalista ) dom.to in ............
Si conviene quanto segue
Art. 1
(contenuto, finalità, oggetto e modalità della prestazione)
Il presente contratto individuale di lavoro definisce l'oggetto, la durata e il trattamento economico correlati alle funzioni e all'incarico di Capo Ufficio Stampa dell' (indicare l' ente pubblico ) del Dr. ...... ai sensi dell'art. 9 della L. 7 giugno 2000, n. 150 e degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.
Il Dott. ...., più in particolare, si impegna a prestare attività di coordinamento dell'Ufficio Stampa dell' (indicare l'ente pubblico di riferimento ) e in qualità di Capo Ufficio Stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell' ( amministrazione datrice di lavoro ).
La suddetta attività sarà prestata in via esclusiva, con vincolo di subordinazione e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a detto Ufficio.
Art. 2
(durata)
Il contratto ha durata massima quinquennale decorrente dal .....
Art. 3
(trattamento economico)
Quale corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente contratto al dr. ........ spetta la somma annua lorda onnicomprensiva e sostitutiva di ogni altro compenso, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, di €......, corrispondente a quella prevista dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico per giornalisti con qualifica di caporedattore. La retribuzione, così stabilita, sarà corrisposta in mensilità posticipate.
Art. 4
(rinvio al CNLG ed ente previdenziale di riferimento)
Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente contratto, le disposizioni di legge vigenti in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, per ciò che concerne la disciplina del rapporto di lavoro, gli istituti giuridici previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FIEG-FNSI.
Considerata la natura giornalistica dell'incarico affidato al dr. .....e della connessa attività, la posizione assicurativa del dr. ...... verrà costituita presso la gestione principale dell'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amenola", così come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 24 settembre 2003 prot. N. 9PP/80907/AG-V-180 e circolare INPGI - INPDAP n. 9 del 9 febbraio 2004.
Art. 5
(missioni)
Per le missioni, il Dr. ........ avrà diritto ad un trattamento commisurato a quello previsto per i caporedattori
Art. 6
(incompatibilità)
Il dr. ........... dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 7 della citata L. 150 del 2000.
Art. 7
(spese)
Le spese del presente contratto saranno a carico dell' (ente di rifierimento) e saranno fronteggiate mediante l'utilizzo del ( indicare il regime di finanziamento ) per il corrente esercizio finanziario.
Il presente contratto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.
( data di stipula )
Letto approvato e sottoscritto
(Ente datore di lavoro ) IL DOTT. .... .....
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CONTRATTO TIPO PER GIORNALISTA ADDETTO A UFFICIO STAMPA
Ai fini dell'espletamento delle attività di informazione e di comunicazione relativamente alle materie di interesse dell'amministrazione, con il presente contratto redatto in duplice originale, stipulato ai sensi dell'art. 9 della L. 7 giugno 2000, n. 150, nonché degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni, tra (indicare l'ente pubblico di riferimento ) in persona del ........
e il dr. ( indicare il nominativo del giornalista ) dom.to in ............
Si conviene quanto segue
Art. 1
(contenuto, finalità, oggetto e modalità della prestazione)
Il presente contratto individuale di lavoro definisce l'oggetto, la durata e il trattamento economico correlati alle funzioni e all'incarico di addetto all'Ufficio Stampa dell' (indicare l' ente pubblico ) del Dr. ...... ai sensi dell'art. 9 della L. 7 giugno 2000, n. 150 e degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni.
Il Dott. ...., più in particolare, si impegna a prestare attività giornalistica all'interno dell'Ufficio Stampa dell' (indicare l'ente pubblico di riferimento ) e in qualità di addetto a tale Ufficio, in via esclusiva, con vincolo di subordinazione e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a detto Ufficio.
Art. 2
(durata)
Il contratto è a tempo indeterminato.
Art. 3
(trattamento economico)
Quale corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente contratto al dr. ........ spetta la somma annua lorda onnicomprensiva e sostitutiva di ogni altro compenso, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, di €......, corrispondente alla retribuzione prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico per i giornalisti con qualifica di Redattore. La retribuzione, così calcolata, è da corrispondersi in mensilità posticipate.
Art. 4
(rinvio al CNLG ed ente previdenziale di riferimento)
Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente contratto, le disposizioni di legge vigenti in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, per ciò che concerne la disciplina del rapporto di lavoro, gli istituti giuridici previsti dal vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico FIEG-FNSI.
Considerata la natura giornalistica dell'incarico affidato al dr. .....e della connessa attività, la posizione assicurativa del dr. ...... verrà costituita presso la gestione principale dell'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amenola", così come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 24 settembre 2003 prot. N. 9PP/80907/AG-V-180 e circolare INPGI - INPDAP n. 9 del 9 febbraio 2004
Art. 5
(missioni)
Per le missioni, il Dr. ........ avrà diritto ad un trattamento commisurato a quello previsto per i giornalisti con qualifica di Redattore
Art. 6
(incompatibilità)
Il dr. ........... dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 7 della citata L. 150 del 2000.
Art. 7
(spese)
Le spese del presente contratto saranno a carico dell' (ente di rifierimento) e saranno fronteggiate mediante l'utilizzo del ( indicare il regime di finanziamento ) per il corrente esercizio finanziario.
Il presente contratto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.
( data di stipula )
Letto approvato e sottoscritto
(Ente datore di lavoro ) IL DOTT. .... .....
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Uffici stampa pubblici, ecco perché si può scioperare
Lo sciopero indetto dalla Fnsi dei giornalisti degli uffici stampa pubblici ha una sua motivazione e una sua validità giuridica per i seguenti motivi:
la giornata di protesta è stata decisa per chiedere la piena applicazione della legge 150/2000 sulla comunicazione ed informazione nella pubblica amministrazione. Dopo il regolamento attuativo e l'atto di indirizzo dell'ex ministro Frattini all'Aran manca ancora l'avvio reale della trattativa contrattuale. L'accordo quadro dovrà delineare in maniera inequivoca la professione giornalistica nel contratto nazionale del pubblico impiego.
I giornalisti che svolgono nella P.A. le funzioni di capo ufficio e di addetto stampa sono interessati all'applicazione di questa legge dello Stato ed hanno tutte le ragioni di vedersi applicato quanto recita l'articolo 9 della legge 150. In particolare quanto afferma il comma 5 relativo all'individuazione dei profili professionali.
I colleghi degli uffici stampa sono pienamente legittimati ad aderire allo sciopero perché con l'applicazione della legge 150 sono e rimarranno dipendenti pubblici anche dopo la definizione con l'Aran dell'accordo quadro.
I giornalisti degli uffici stampa, e colori i quali svolgono l'attività di informazione nella P.A. momentaneamente senza i requisiti previsti dalla normativa, sono chiamati alla giornata di protesta dalla Fnsi unico ed unitario sindacato dei giornalisti italiani.
Il mancato riconoscimento della rappresentatività sindacale della Fnsi nella pubblica amministrazione è nei fatti superata dal comma 5 dell'articolo 9 relativo agli attori della trattativa contrattuale.
Costituzionalmente ogni cittadino può aderire a manifestazioni e scioperi di altre categorie diverse dalle proprie.
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Profili professionali dei giornalisti nella Pubblica Amministrazione
Siglata ipotesi di accordo quadro tra alcune confederazioni sindacali ed Fnsi che sarà sottoposto all'Aran nel prossimo incontro
20 aprile 2006
“Le Confederazioni sindacali Cida, Cisal, Confedir, Cosmed, Rdb-Cub ed Usae hanno sottoscritto, insieme alla Fnsi, l’ipotesi di accordo quadro per la definizione del profilo professionale dei giornalisti nella pubblica amministrazione secondo quanto prevede la legge 150/2000.
Il documento, frutto di un intenso lavoro degli organismi sindacali presenti all’apertura della trattativa con l’Aran, sarà inviato nella giornata di oggi al Presidente dell’agenzia di contrattazione del pubblico impiego, Raffaele Perna, con l’invito a riprendere, in tempi ravvicinati, la trattativa contrattuale”.
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Note di riflessione sul contratto uffici stampa
Questa è una nota distribuita alla prima riunione del Dipartimento Uffici stampa recentemente insediatasi nella sede della Fnsi. Sono in essa raccolte alcune delle questioni su cui dovrà incentrarsi la piattaforma contrattuale che in tempi brevi dovrà essere recapitata all’Aran, l’Agenzia per la contrattazione del pubblico impiego.
E’ una sintetica panoramica dello stato delle cose in materia di uffici stampa nel settore pubblico e di alcuni interessanti punti, per noi, già acquisibili in sede di contrattazione.
Ovviamente la nota non è esaustiva. E’ da considerare come una semplice base per una più ampia e a approfondita analisi del tema in questione.
Premesso che la Fnsi, in tutte le sedi, ha affermato che non ha preclusioni, né veti da opporre relativamente alla presenza, in sede contrattuale, di altri rappresentanti sindacali nel caso questa fosse richiesta;
premesso che la Fnsi ha sempre sostenuto che il contratto dovrà collocarsi nell’ambito delle risorse disponibili (intendendo per risorse tutte le opportunità normative, magari mai applicate, che sono già presenti nella pubblica amministrazione) così come recita in più parti la legge 150;
premesso che per la Fnsi il contratto, pur ricalcando lo spirito di quello “storico” con la Fieg, non potrà che rispettare, nella sua parte normativa, l’impianto della contrattazione collettiva del pubblico impiego;
premesso che la Fnsi è convinta del percorso individuato nell’ambito del primo incontro contrattuale tra la delegazione della segreteria del Sindacato dei giornalisti e il presidente dell’Aran, e cioè quello dell’accordo quadro sottoscritto dalle Confederazioni presenti nel pubblico impiego e dalla Fnsi, immediatamente precettivo;
si tracciano, in sintesi, i temi principali sui quali si potrebbe inquadrare la piattaforma contrattuale.
1) Inquadramento
Coordinatore e capo ufficio stampa: dirigente
La legge 150/2000 definisce la figura del capo ufficio stampa come quella del coordinatore di altri giornalisti impegnati nello stesso ufficio.
Sia nella legge (articolo 9, comma 3) quando si afferma che il “capo ufficio stampa sulla base delle decisioni dell’organo di vertice” (senza ventilare mediazioni di altri e quindi in funzione di dirigente, attribuendo la titolarità della funzione), sia nella recente direttiva del ministro Frattini quando si parla (Finalità ed ambito di applicazione) che “i dirigenti degli uffici stampa e degli Urp….” si può evincere che l’interpretazione della volontà del Parlamento e dell’attuale ministro vada nella direzione di destinare il ruolo di dirigente al capo ufficio stampa.
Nel contratto delle Regioni e degli Enti locali (revisione del sistema di classificazione del personale non dirigente), ad esempio, si prevede che il “giornalista pubblicista” alla stessa stregua di farmacisti, psicologi, ingegneri etc, etc, sia collocato nella categoria D (direttivi). Anzi secondo il Dpr 347/83, come interpretato dal Dpr 333/90, queste figure vengono ascritte alla VIII qualifica funzionale con un trattamento tabellare iniziale fissato nella posizione economica D3. Questo significherebbe che il giornalista in questione in un ufficio stampa pubblico possa essere anche non laureato. A maggior ragione, dunque, il suo diretto superiore, capo ufficio stampa laureato, non potrebbe che assumere la qualifica, più alta in grado, di dirigente.
Ovviamente se l’organizzazione dell’ente di appartenenza contempli la dirigenza come funzione di apice. In caso contrario il capo ufficio stampa potrà avere una indennità di funzione.
Addetto stampa: categoria D (direttivi)
La legge 150/2000 definisce la figura dell’addetto come quella di un redattore che lavora in un ufficio stampa retto da un coordinatore giornalista.
La scelta di inquadramento non potrà, comunque, che essere, di base, nella categoria D3, viste le considerazioni fatte precedentemente. Nella fascia C, infatti, ricadono le mansioni esecutive del pubblico impiego in contrasto con la funzione e con l’appartenenza ad un Albo professionale come anche il contratto collettivo, ad esempio, delle Regioni e degli Enti locali mette bene in risalto evidenziato nel precedente paragrafo. Se l’addetto assolve, nei fatti, il ruolo di capo ufficio stampa (in quanto unica presenza professionale) potrà avere l’indennità di funzione.
2) Orario di lavoro
La Fnsi è per il rispetto di quello generale della pubblica amministrazione ma sottolinea che il lavoro dell’ufficio stampa dovrà essere più flessibile e svolgersi anche in orari compatibili con quelli di giornali, agenzie ed emittenti radio - televisive. Quindi con possibilità di turni e di straordinari.
3) Contratti a termine
Il sindacato dei giornalisti è del parere che le norme contrattuali debbano essere estese anche agli esterni e ai fuori ruolo della pubblica amministrazione così come prevede l’articolo 7 comma 6 della legge 29/93 e come è previsto, d’altronde, già in contratti collettivi di lavoro della pubblica amministrazione (Regioni ed Enti locali, Università, Scuola e Sanità). Ovviamente tutto dovrà essere condiviso con le nuove normative di derivazione Ue sui contratti a termine.
4) Incompatibilità
Per ciò che riguarda l’incompatibilità del lavoro di ufficio stampa pubblico con altre collaborazioni giornalistiche - come prevede il comma 4 dell’articolo 9 della legge 150/2000 da verificare nella sede di contrattazione collettiva – si potrebbero ipotizzare alcune deroghe d’altronde previste dalla stessa legge. Almeno per quelle collaborazioni giornalistiche che non coinvolgano l’attività diretta o indiretta dell’Amministrazione di cui l’ufficio stampa svolge la funzione. D’altronde secondo interpretazioni vicine al Dipartimento della Funzione Pubblica la questione non sarebbe di competenza della contrattazione collettiva bensì dell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001. La questione non è nuova. In un quesito richiesto nel lontano 1997 dalla Fnsi sulla compatibilità delle collaborazioni giornalistiche con l’attività di pubblico dipendente, il Dipartimento rispondeva tra l’altro che “le attività giornalistiche…….vanno con particolare attenzione valutate essendo espressione di un diritto costituzionalmente garantito”. La nota ovviamente si impegnava anche a vincolare questa attività al rispetto delle esigenze di compatibilità tra attività di lavoro nel pubblico impiego e temi trattati in sede di attività giornalistica.
5) Carte deontologiche
Sarebbe giusto che nelle norme contrattuali ci fossero degli espliciti riferimenti alla legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti e alle carte deontologiche della nostra professione. Questo proprio per sviluppare una maggiore qualità dell’informazione, per il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati e per vincolare, anche nella pubblica amministrazione, gli operatori dell’informazione alle regole che la categoria autonomamente condivide. D’altronde quando nel comma 3 dell’articolo 9 della legge 150/2000 si parla che l’ufficio stampa deve garantire trasparenza, correttezza dell’informazione in raccordo con l’organo di vertice dell’amministrazione si deduce, a nostro parere, che la contrattazione non possa dimenticare questo passaggio.
6) Versamento contributi Inpgi
Altra questione delicata è quella del versamento dei contributi previdenziali all’Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti italiani) per gli addetti e per i capo - uffici stampa della pubblica amministrazione.
Il problema è di grande rilievo per la nostra categoria in quanto l’appartenenza a questo istituto rappresenta storicamente il perno fondante dell’autonomia della professione dei giornalisti italiani e, quindi, di stretto raccordo con lo spirito e la lettera della legge 150/2000.
D’altronde il regolamento dell’Inpgi, approvato dal ministero del Lavoro, all’articolo1, prevede che “è fatto obbligo di assicurare presso l’Istituto i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal contratto collettivo di lavoro giornalistico o comunque che comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 69/63”.
Tutte le norme in materia di previdenza ed assistenza riferite alla categoria dei giornalisti hanno confermato, quindi, l’obbligatorietà dell’assicurazione all’Inpgi in presenza di due condizioni:
1) possesso dello status professionale (iscrizione all’Ordine);
2) titolarità di un rapporto di lavoro subordinato con svolgimento di mansioni riservate alla professione giornalistica. Conferma di ciò è venuta dall’art.76 della legge finanziaria 2001 (308/2000).
7) Casagit
Elemento non secondario delle nostre richieste contrattuali dovrà essere il riconoscimento agli operatori dell’informazione che operano negli uffici stampa dell’assistenza sanitaria integrativa assicurata dalla Casagit a tutti i giornalisti italiani con contratto di lavoro subordinato.
8) Fondo di Previdenza Complementare
Il Fondo di Previdenza Complementare rappresenta per la categoria giornalistica una conquista rilevante. Sarà, quindi, necessario che questo istituto trovi riconoscimento anche alla contrattazione con l’Aran. In considerazione della peculiarità del lavoro giornalistico e degli andamenti delle carriere professionali è opportuno riconoscere l’appartenenza del giornalista ad un unico fondo di previdenza complementare svincolandolo dall’automatica adesione a forme previdenziali integrative già esistenti nell’ambito della pubblica amministrazione.
9) Assicurazioni infortuni
Una volta riconosciuta la competenza dell’Inpgi ad ottenere i contributi previdenziali per i giornalisti con contratto nella pubblica amministrazione, bisognerà prevedere nella contrattazione di settore l’istituto normativo dell’assicurazione infortuni per garantire anche ai giornalisti che operano negli uffici stampa la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro o extra professionale e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto o ictus celebrale.
10) Rappresentanza sindacale
E’ importante che su questo terreno si arrivi ad un riconoscimento della rappresentanza sindacale negli uffici stampa della pubblica amministrazione. Sarà necessario arrivare alla definizione di un numero di appartenenti per ottenere la massima rappresentanza ed un numero minimo per eleggere un fiduciario.
11) Deroghe al blocco assunzioni nella PA
In una recentissima nota dell’Anci si ricorda che l’art. 19 della Legge Finanziaria 2002 prevede il divieto assoluto di assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le Amministrazioni pubbliche, comprese Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi di EE.LL che non abbiano rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l’anno 2001.
Con riferimento all’ambito di applicazione della citata disposizione si sottolinea che in tale divieto non rientrano i comuni sotto i 5.000 abitanti in quanto gli stessi, per l’anno 2001, non avevano l’obbligo del rispetto del patto di stabilità interno.
Non sono comprese nel divieto neanche le Unioni di Comuni perché non espressamente indicate fra i soggetti destinatari.
Lo stesso ragionamento parrebbe valere anche per le Città Metropolitane che, rientrando fra gli Enti definiti come “Enti Locali” dall’art. 2, del D.Lgs. 267/2000 nonché previsti espressamente dal nuovo Tit. V della Costituzione, avrebbero dovuto essere indicati espressamente.
Si sostiene pertanto che anche le Città Metropolitane, così come le Unioni dei Comuni, potrebbero non rientrare nel divieto delle assunzioni perchè non espressamente indicate.
Diversa sarebbe stata l’interpretazione se fosse rimasta la prima formulazione dell’art. 19 che anziché elencare espressamente le tipologie di Enti locali sottoposte a divieto di assunzione, si riferiva in termini generali a tutti gli Enti locali previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 267/2000 e quindi anche alle Unioni dei Comuni e alle Città Metropolitane.
La norma individua poi una serie di deroghe al divieto di assumere: in particolare il divieto non riguarda la copertura di posti unici in dotazione organica, non fungibili con altri dipendenti; nonchè le assunzioni, nei limiti delle scoperture, del personale appartenente alle cosiddette categorie protette di cui alla legge 68/99 e per le esigenze relative alle attività trasferite dallo Stato alle Autonomie locali in carenza di trasferimento di personale statale, nei limiti però dei trasferimenti dei contributi erariali in sostituzione di questo.
L’art.19 contiene un’ulteriore limitazione per i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi di enti locali inerente il limite di spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato, anche attraverso convenzioni, che non può superare il consolidato del 2001, maggiorato dell’1,7%.
Nonostante la formulazione letterale possa lasciare qualche margine di dubbio, una lettura coerente della norma fa dire che la suddetta limitazione inerisca unicamente a quegli enti locali che, sottoposti all’obbligo del patto di stabilità interno dell’anno 2001, non abbiano rispettato tale patto. Resterebbero pertanto esclusi da questo ulteriore limite ancora una volta i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nonché tutti i comuni che per l’anno 2001 hanno rispettato il patto di stabilità.
Diversamente non si spiegherebbe perché mai gli Enti che hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2001 potrebbero liberamente assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno 2002 ma paradossalmente verrebbero comunque fortemente limitati per l’assunzione di personale a tempo determinato.
Vi è inoltre da rilevare che detta disposizione sul personale a tempo determinato riguarda solo il mondo delle Autonomie e non le Amministrazioni dello Stato. Per cui risulterebbe di difficile comprensione interpretare questo limite come un limite generale posto a tutti gli enti locali, e non invece, come sembra più coerente, un limite imposto agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità e che, in effetti, potrebbero, attraverso l’utilizzo dei contratti a termine, aggirare facilmente l’ostacolo del divieto delle assunzioni.
Una diversa interpretazione della norma, potrebbe comportare, d’altra parte, per gli Enti Locali enormi problemi soprattutto per le sostituzioni del personale assente negli asili nido, nelle istituzioni scolastiche della prima infanzia e nei servizi di assistenza agli anziani, in quanto una volta eventualmente superato il limite di spesa predetto, non sarebbero più possibili sostituzioni di personale, con la conseguenza della sospensione del servizio in quanto per legge deve essere garantito un rapporto stabile tra adulto/bambino o tra adulto/anziano.
Per questo motivo si assume, quanto meno come dato certo, che la limitazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato non riguardi in ogni caso le assunzioni di personale con contratto a termine legate a sostituzioni di personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato (malattie, gravidanza ecc..)
Il limite riguardante il personale assunto a tempo determinato non riguarda in ogni caso i rapporti di lavoro interinale in quanto questa spesa non è considerata per legge spesa di personale.
Non sono altresì interessati dalle predette disposizioni tutti gli incarichi e le consulenze di tipo professionale, in quanto nella fattispecie non si può giuridicamente parlare di assunzione ma di conferimento di incarico, essendo l’assunzione l’istituto tipico con cui si costituisce un rapporto di lavoro subordinato.
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Legge 150 e Aran
Le motivazioni della Magistratura del Lavoro che ammette la Fnsi al tavolo della trattativa contrattuale
2 febbraio 2006
"La trattativa per il contratto dei giornalisti degli uffici stampa pubblici, secondo quanto recita la legge 150/2000, si deve fare e l'Aran deve ammettere la Fnsi al tavolo. Questo è ciò che afferma la motivazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma del novembre scorso, oggi resa pubblica e che conferma le ragioni della Federazione della Stampa.
Nella vertenza che oppone il Sindacato dei giornalisti, in rappresentanza di migliaia di colleghi degli uffici stampa in tutta Italia, e l'Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego si comincia quindi a fare chiarezza. Ciò che il legislatore prima, due ministri della Repubblica e nove interrogazioni parlamentari di maggioranza ed opposizione poi hanno sostenuto, oggi viene esplicitamente e chiaramente espresso dalla Magistratura del lavoro: la legge 150 /2000 sulla informazione e comunicazione pubblica è una legge speciale e per questo deroga alle norme che regolano la rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione e che prevedono la titolarità delle Confederazioni sindacali. "La controversia - dice la motivazione - deve essere risolta con la piana applicazione del principio di specialità nella sua portata tradizionale: la norma speciale deroga a quella generale".
"Trattandosi di professionalità specifiche e specializzate - continua il giudice del lavoro Gualtiero Michelini - rispetto alle altre del pubblico impiego il legislatore ha ritenuto necessario stabilire espressamente il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti nell'ambito di una speciale area di contrattazione per il negoziato collettivo su specifici aspetti del personale facente parte di tali uffici stampa". "Tale disciplina speciale - continua la motivazione - rimane diversa da quella dei professionisti degli enti pubblici iscritti agli albi non essendo imposto dal sistema che sia adottata la medesima soluzione per le diverse situazioni speciali"
Inoltre il giudice afferma che le considerazioni dell'Aran non possono essere considerate come vincolanti e obbligatorie.
"Il ricorso - conclude la motivazione - deve essere accolto con conseguente declaratoria del diritto della Fnsi a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni".
Il sindacato dei giornalisti ha inviato copia della sentenza al ministro della Funzione Pubblica, Mario Baccini ed al presidente dell'Aran, Guido Fantoni richiedendo nuovamente la immediata apertura del confronto".
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Ipotesi accordo quadro
Profilo professionale giornalisti uffici stampa
(legge 150/2000 articolo 9, comma 5)
Con l'entrata in vigore della legge n. 150/2000, le pubbliche amministrazioni dispongono di un indispensabile strumento per sviluppare le relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione ed informazione con un più incisivo rapporto con i media attraverso gli uffici stampa.
La definizione del profilo professionale dell’addetto stampa e del capo ufficio stampa non può prescindere, quindi, dal ruolo dell’attività giornalistica nella pubblica amministrazione e dalle modifiche degli impianti contrattuali avvenuti in questi anni. La pubblica amministrazione e le parti sociali, infatti, hanno da tempo cominciato a ragionare sulla necessità di variare i contratti là dove interessano dipendenti a specifica professionalità.
E’ il caso della Legge delega 59/97 che, all’articolo 11, comma 4, lettera D, dispone di “prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (12), e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l’iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche di ricerca.”
E’ il caso del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto degli enti pubblici non economici che prevede all’art. 13, comma
1 lett. B “l’istituzione nell’area C di una separata area dei “professionisti dipendenti”, nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII,e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l’abilitazione all’esercizio della professione e/o l’iscrizione ad albi professionali”.
L’attività prevalente dei giornalisti è quella di dare piena a completa informazione al sistema dei media delle attività della pubblica amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, curando i collegamenti con il sistema dei media e assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione.
Tutto ciò, inoltre, in stretta sintonia con l’Ordinamento della professione giornalistica che, garantendo l’autonomia professionale dei giornalisti, specifica che “è diritto insopprimibile la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui e all’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale di fatti”.
Dunque un’attività nel rispetto delle regole della pubblica amministrazione e di quelle deontologiche della professione. Con l’obiettivo di avere un’informazione corretta e trasparente nell’intento di edificare una vera e propria “casa di vetro” per i cittadini.
Tutto ciò premesso, i profili professionali del capo ufficio stampa e dell’addetto stampa non potranno che essere racchiusi in questa cornice:
1. I giornalisti destinatari del presente accordo quadro costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle singole amministrazioni. Anche in ragione del duplice profilo di “professionisti” e di “dipendenti” investiti di particolari responsabilità, essi rappresentano un’area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale. I giornalisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano la professione, rispondendone a norma di legge, secondo il loro Ordinamento professionale con l’assunzione delle conseguenti responsabilità.
2. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dall’Ordine professionale dei giornalisti costituisce un vincolo primario per ciascun giornalista il quale si attiene altresì agli indirizzi del competente coordinatore, al fine di assicurare l’uniformità di indirizzo dell’attività professionale in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell’amministrazione e dell’ufficio stampa. (Atto di indirizzo ministro Franco Frattini punto 3 comma 9)
3. Corollario della personale responsabilità e dell’autonomia professionale è la sostanziale autonomia ed unitarietà delle strutture professionali, all’interno delle quali il giornalista esplica la sua opera, anche dal punto di vista organizzativo.
4. L’ufficio stampa deve avere una posizione integrata nell’ente (in pianta organica) affinché non possa confliggere (o sovrapporsi) con il pur legittimo ruolo dell’ufficio del portavoce, di diretta dipendenza, invece, dall’organo di vertice.
5. L’attività dei giornalisti dell’ufficio stampa deve prevedere la possibilità di una diversa articolazione dell’orario di lavoro previsto dalle norme contrattuali, rispetto agli altri dipendenti pubblici, per poter gestire i flussi di informazione da e verso i canali dei media. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’ente, infatti, i giornalisti devono assicurare la propria presenza in servizio e la propria disponibilità per il regolare svolgimento delle attività, organizzando i propri impegni di lavoro, anche esterni, in correlazione con le esigenze della struttura e con le responsabilità connesse all’incarico professionale. Nel rispetto degli indirizzi organizzativi generali e in armonia con le istanze di coordinamento ai vari livelli.
a) (Atto di indirizzo ministro Franco Frattini 2002 punto 3 comma 6)
6. Decisivo, per ciò che attiene al capo ufficio stampa, è che egli assuma funzione e ruolo consoni allo svolgimento della propria attività in relazione ai rapporti con le altre strutture dell’amministrazione. Tutto ciò al fine di poter esplicare al meglio la propria professione in un rapporto di esclusa subalternità.
7. In sede di contrattazione la collocazione contrattuale dei capi-ufficio stampa e degli addetti stampa sarà individuata, nel rispetto dei ruoli, nell’area più elevata prevista dal singolo comparto.
8. Funzioni del capo-ufficio stampa: impartisce all’interno dell’ufficio stampa le direttive tecnico-professionali del lavoro da svolgere, stabilisce le mansioni e garantisce il regolare andamento del servizio in stretta aderenza con le norme dell’ente, con quelle del contratto pubblico di riferimento, dell’ordinamento professionale, per ciò che riguarda gli aspetti deontologici, in una autonoma sintonia con gli organi di vertice attraverso le procedure di chi realizza atti di rilevanza esterna.
9. Funzioni dell’addetto stampa: in diretto rapporto con il capo-ufficio stampa, svolge l’attività professionale di informazione in stretta aderenza con le norme dell’ente, del contratto pubblico di riferimento e dell’ordinamento professionale per ciò che riguarda gli aspetti deontologici attraverso le procedure di chi realizza atti di rilevanza esterna.
10. Le funzioni dell’addetto stampa e del capo-ufficio stampa devono essere esclusivamente esercitate nell’ambito dell’informazione escludendo possibili ulteriori ruoli che non siano di diretto rapporto con l’attività giornalistica.
11. Collaborazioni: in deroga al principio di cui all'art.9, comma 4 della legge n.150 del 2000, e ai sensi dell'art.53 del d.lgs n.165 del 2001, salvaguardato nello specifico l'interesse dell'amministrazione e il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di diffusione del pensiero, si conviene che, pur comunque preclusa l'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro a carattere subordinato, i giornalisti degli uffici stampa possono svolgere collaborazioni giornalistiche, qualora non occasionali ma a carattere continuativo con i seguenti limiti:
a) dovranno essere subordinate ad apposita autorizzazione;
b) non dovranno comunque richiedere al dipendente un vincolo orario predeterminato;
c) non dovranno essere in grado di incidere in maniera significativa sull'attività ordinaria svolta presso l'amministrazione di appartenenza e/o in ogni caso determinare situazioni di conflitto tra le stesse amministrazioni ed il soggetto, pubblico o privato, che conferisce l'incarico.
d) Saranno in ogni caso fatte salve le collaborazioni occasionali a "giornali, riviste ed enciclopedie e simili" ai sensi dell'art.53, comma 6, lettera a) del d.lgs n.165 del 2001.
e) (Atto di indirizzo ministro Franco Frattini 2002 punto 3 comma 8)
12. Responsabilità civile e patrocinio legale. In considerazione del ruolo e delle funzioni dei giornalisti degli uffici stampa e in considerazione della loro produzione di atti di rilevanza esterna, l’Amministrazione assumerà iniziative per provvedere tempestivamente alla loro copertura assicurativa della responsabilità civile, in relazione ai danni arrecati dallo stesso professionista a terzi nello svolgimento dell’attività, con esclusione, ovviamente, di fatti ed omissioni commessi con intenzionalità o colpa grave.
13. Requisiti di accesso. Solo nel caso in cui, nonostante la istituzione del profilo professionale e l’esperimento di una procedura selettiva interna, le amministrazioni non reperiscano al loro interno le risorse professionali da destinare alle funzioni di cui all’articolo 9 della legge 150/2000 le stesse amministrazioni potranno emanare un bando di concorso per nuove assunzioni dall’esterno. I requisiti fondamentali sono quelli definiti dalla legge 150/2000 e dpr 422/2001: laurea e iscrizione all’Albo dei giornalisti (o nell’elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti) per il capo-ufficio stampa; iscrizione all’Albo dei giornalisti (o nell’elenco dei pubblicisti o in quello dei professionisti) per gli addetti stampa.
14. Aggiornamento professionale. L’aggiornamento professionale deve essere considerato metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali, nell’obiettivo di arricchire lo specifico patrimonio cognitivo dei giornalisti addetti agli uffici stampa, in relazione alle responsabilità a ciascuno attribuite, per la più efficace esplicazione delle loro prestazioni nell’interesse dell’ente di appartenenza.
15. Previdenza Complementare. Qualora nell’ambito delle contrattazioni dei singoli comparti siano previste e regolamentate forme di previdenza complementare, dovrà essere specificata, in adempimento delle norme legislative vigenti, la possibilità per i giornalisti degli uffici stampa di aderire, su base volontaria, al Fondo di Previdenza Complementare della categoria giornalistica. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella a carico del singolo giornalista dipendente, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse saranno identiche a quelle definite contrattualmente per tutti gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
16. Assistenza sanitaria integrativa. Qualora nella contrattazione dei singoli comparti fossero previste a favore dei pubblici dipendenti forme di assistenza sanitaria integrativa, dovrà essere lasciata ai giornalisti degli uffici stampa la possibilità di optare per l’iscrizione alla CASAGIT, cassa integrativa sanitaria di categoria, alle stesse condizioni previste per gli altri dipendenti pubblici.
CIDA
CISAL
CONFEDIR
COSMED
FNSI
USAE
RDB-CUB
Roma 2006
(dal sito www.fnsi.it)