Palermo, 21 gennaio 2008. “Cinque nuovi posti di lavoro stabili, presso i comuni di Siracusa (2), Tremestieri Etneo, Adrano e la Provincia Regionale di Siracusa; un concorso pubblico bandito dalla Provincia Regionale di Palermo (sei posti a tempo determinato) e uno previsto ancora dalla Provincia Regionale di Siracusa (tre posti).
Dati concreti alla mano e senza inutili trionfalismi, si può ben dire che il 2008 è cominciato, per i giornalisti degli uffici stampa pubblici siciliani, nel modo migliore. Il Gus Sicilia, Gruppo Uffici Stampa della Fnsi, sottolinea con grande soddisfazione quella che può essere considerata, dopo anni di battaglie e di delusioni, una significativa volta: la corretta applicazione, da parte di alcune PA, della contrattazione collettiva (che prevede l’applicazione del Contratto giornalistico negli uffici stampa e definisce i profili professionali) siglata nell’ottobre 2007 dal Sindacato dei giornalisti siciliani con la Regione e della Legge Finanziaria Nazionale hanno consentito da un lato la tanto attesa stabilizzazione di alcuni colleghi “precari storici”, dall’altro il concreto avvio dell’altrettanto attesa stagione dei concorsi per gli uffici stampa, che significa posti di lavoro per i giornalisti e garanzie di trasparenza e professionalità per le PA e per i cittadini che devono essere informati.
Il nostro auspicio è che il buon esempio fornito da quelle Amministrazioni che hanno deciso di rispettare e applicare le norme e la legalità, assumendo giornalisti negli uffici stampa o apprestandosi a farlo, venga altrettanto correttamente seguito da molti altri enti pubblici, che continuano invece a tergiversare tra inadempienze, ambiguità o, in qualche caso, inaccettabili furberie amministrative per aggirare le norme e il Contratto. Su questo fronte, l’impegno e la vigilanza del Gus Sicilia continueranno ad essere costanti”. (da: www.fnsi.it)
La stabilizzazione racchiusa in tre commi
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria per il 2008) in vigore dal 1° gennaio 2008. Articolo 3 (commi 90, 91 e 92).
La stabilizzazione dei precari nella Pubblica amministrazione (commi 90, 91 e 92 dell’articolo 3 della legge 244/2007) è subordinata all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse quelle fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici (articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni), le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Per la stabilizzazione di vigili del fuoco il requisito minimo è di 120 giornate lavorative negli ultimi 5 anni. Proroga fino a 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro presso Pubbliche amministrazioni non convertiti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.
Il testo dei commi 90, 91 e 92
comma 90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
comma 91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.
comma 92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.
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LOMBARDIA
In Lombardia la stabilizzazione riguarda soprattutto la Regione Lombardia (Agenzia giornalistica Lombardia Notizie: sono 5 i giornalisti precari), le province e i grandi comuni (Milano in testa). Spetta al presidente della “Associazione Lombarda”, Giovanni Negri, avviate le trattative per giungere a un accordo complessivo. I colleghi aspettano.