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CORECOM LOMBARDIA.
L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 (1). Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).
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(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 ottobre 2003, n. 44, I S.O..

CAPO I. FINALITÀ


 


Art. 1. Finalità.


1. È istituito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia (CORECOM) al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.


2. Il Comitato è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ed è, altresì, organo di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni.


 


CAPO II. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO


 


Art. 2. Composizione e durata.


1. Il CORECOM è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da sei componenti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro, fra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati dal Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 8 della L.R. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazione di competenza della Regione), che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza. Il CORECOM è costituito all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. I suoi componenti non sono rieleggibili salvo che abbiano esercitato le proprie funzioni per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.


2. Il CORECOM elegge al suo interno due Vice Presidenti secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 7.


3. Alle procedure di rinnovo del CORECOM si provvede entro quarantacinque giorni dall'effettiva scadenza dei componenti del Comitato in carica.


4. In caso di morte, dimissioni, impedimento o decadenza di un componente del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentri quando manca meno della metà alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 1.


 


Art. 3. Incompatibilità.


1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:


a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali e provinciali, membro dei consigli e delle giunte di comuni con più di 15.000 abitanti;


b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici economici e non, qualora l'incarico sia assunto a seguito di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;


c) amministratore, socio azionista o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale;


d) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera c);


e) dipendente della Regione Lombardia.


2. Non ricorrono le ipotesi di incompatibilità previste dal comma 1, lettere c) ed e) per i dipendenti di imprese pubbliche e private e per i dipendenti della Regione Lombardia, qualora gli stessi siano collocati in aspettativa o fuori ruolo.


 


Art. 4. Disposizioni sulla decadenza.


1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell'anno solare.


2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.


3. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.


4. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.


5. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.


6. Trascorso il termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale:


a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;


b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.


7. Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all'Autorità.


8. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM che, a tal fine, comunica il motivo dell'assenza al Presidente del Consiglio regionale.


 


Art. 5. Dimissioni.


1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del CORECOM sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale.


2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.


3. I componenti restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.


 


Art. 6. Funzioni del Presidente.


1. Il Presidente del CORECOM:


a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;


b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;


c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.


2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti, secondo quanto disposto dal regolamento interno ai sensi dell'articolo 7.


 


Art. 7. Regolamento interno.


1. Il Comitato adotta, col voto di tre quarti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:


a) le modalità di nomina e le funzioni dei Vice Presidenti;


b) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;


c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.


 


Art. 8. Indennità.


1. L'indennità di carica annuale del Presidente e dei componenti il Comitato è determinata dalla Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.


 


CAPO III. FUNZIONI


 


Art. 9. Funzioni proprie.


1. Il Comitato esercita come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale.


2. In tale ambito il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:


a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), della L. 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive), nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;


b) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;


c) esprime parere sui piani dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;


d) predispone analisi e ricerche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;


e) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;


f) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione;


g) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;


h) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla L. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);


i) può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura;


l) formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo.


 


Art. 10. Funzioni delegate.


1. Il CORECOM esercita le funzioni ad esso delegate, mediante la stipula di apposite convenzioni, dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997.


2. Il CORECOM esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal Ministero per le comunicazioni, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da altri Ministeri, nonché da altri enti, mediante stipula di apposite convenzioni.


3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio, sono sottoscritte dal Presidente del CORECOM, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale.


 


Art. 11. Modalità di esercizio della delega.


1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati dalla legge 249/1997.


 


Art. 12. Programmazione delle attività.


1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.


2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale.


3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.


 


Art. 13. Forme di consultazione.


1. Il CORECOM attua idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private e dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.


2. Il CORECOM propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze sull'informazione e le comunicazioni.


 


CAPO IV. STRUTTURA - DOTAZIONE ORGANICA - FINANZIAMENTO


 


Art. 14. Dotazione organica.


1. Il CORECOM, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura del Consiglio regionale individuata ai sensi della L.R. 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale).


2. La dotazione organica della struttura operativa del CORECOM è determinata, su proposta del Presidente del Comitato medesimo, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai sensi della l.r. 21/1996 ed è posta alle dipendenze funzionali del CORECOM.


3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della struttura di cui al comma 2, il CORECOM si avvale del personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).


4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che dovranno essere conformi al regolamento interno di cui all'articolo 7, sono emanate con un apposito regolamento.


5. Il CORECOM, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 7, ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi potranno avvalersi, previo assenso degli organi del Consiglio regionale o della Giunta regionale rispettivamente competenti, della temporanea collaborazione di unità di personale regionale ulteriore rispetto a quelle previste dai commi 2 e 3.


6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il CORECOM può avvalersi, nel rispetto delle previsioni di spesa contenute nel programma di cui all'articolo 12, di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.


 


Art. 15. Finanziamento.


1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio del Consiglio regionale.


2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'Autorità e gli altri soggetti di cui all'articolo 10 nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità e dagli altri soggetti di cui all'articolo 10 sono iscritte nel bilancio regionale.


 


Art. 16. Gestione economica e finanziaria.


1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività di cui all'articolo 12 e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CORECOM ha autonomia gestionale e operativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e contabilità.


2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal CORECOM.


 


CAPO V. NORME TRANSITORIE E FINALI


 


Art. 17. Norme transitorie e finali.


1. In sede di prima applicazione gli organi regionali competenti provvedono all'elezione dei componenti il CORECOM entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


1-bis. In sede di prima applicazione il Comitato, nominato con deliberazione del Consiglio regionale VII/1016 del 16 luglio 2004, resta in carica fino alla fine dell'ottava legislatura, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale (2).


2. Nelle more della prima elezione dei componenti il CORECOM, le funzioni sono svolte dal CORERAT.


3. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 7 restano in vigore, purché non in contrasto con i principi e le finalità della presente legge, le disposizioni vigenti per il CORERAT.


4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla l.r. 14/1995 e successive modificazioni.


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(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. a), della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.


 


Art. 18. Norma finanziaria.


1. Alle spese per le attività e il funzionamento del CORECOM, istituito dalla presente legge, si provvede, per l'anno 2003 e seguenti, con le apposite risorse stanziate all'UPB 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento Consiglio regionale».


 


Art. 19. Abrogazione.


1. Sono abrogate la L.R. 15 febbraio 1992, n. 5 (Disciplina per l'elezione ed il funzionamento del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi) e la L.R. 8 gennaio 1979, n. 12 (Rimborso delle spese ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo).


 


Art. 20. Entrata in vigore.


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


 


 





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