Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

DDL DIFFAMAZIONE. OSSIGENO: VIETARE IL COMMENTO ALLA RETTIFICA SOLO SE CONTESTUALE. In un’audizione alla Commissione Giustizia di Montecitorio l’Osservatorio ha chiesto inoltre di rafforzare il deterrente contro le querele temerarie e di stralciare le norme sul web e sul diritto all’oblio.


Roma, 10 dicembre 2014. “È necessario chiarire che nel prescrivere la pubblicazione della rettifica senza commento il legislatore intende ‘senza un commento contestuale’, cioè non preclude successivi commenti”, ha affermato il direttore di Ossigeno per l’Informazione, Alberto Spampinato, nel corso di un’audizione presso la Commissione Giustizia della Camera svoltasi martedì 9 c.m. durante la quale l’osservatorio sui giornalisti minacciati promosso da FNSI e Ordine dei Giornalisti ha proposto alcune correzioni al ddl sulla diffamazione in seconda lettura a Montecitorio.


Il segretario di Ossigeno, Giuseppe F. Mennella, a sua volta, ha sottolineato l’esigenza di stralciare gli articoli sul cosiddetto diritto all’oblio e le norme relative alle pubblicazioni online, rinviando la regolazione di queste delicate materie ad una legge specifica.


Il testo del pdl, hanno osservato i rappresentanti di Ossigeno, introduce novità positive ma lascia numerosi problemi irrisolti e ne crea di nuovi. Non accoglie i richiami internazionali ad allineare la normativa italiana con la giurisprudenza europea, non depenalizza la diffamazione e l’ingiuria, non rende le sanzioni proporzionate alle capacità reddituali e patrimoniali del condannato, non sanziona con la dovuta severità l’abuso delle querele temerarie e delle citazioni per danni strumentali a scopo intimidatorio, un fenomeno sempre più diffuso (il 38 per cento delle intimidazioni rilevate da Ossigeno) che limita la libertà di espressione e di informazione. Perciò occorre un filtro all’ammissibilità delle querele e delle cause per danni e occorre rafforzare la norma deterrente contro querele temerarie e cause civili pretestuose, rendendo dovuta e non facoltativa la condanna del querelante pretestuoso a versare una somma in via equitativa al querelato.


Ossigeno ha inoltre chiesto di prolungare il termine di 48 ore per la pubblicazione della rettifica, di sanzionare chi pretende la pubblicazione di rettifiche della cui falsità è consapevole; di imporre a chi chiede danni per diffamazione di provare che li abbia effettivamente subiti e di dimostrane l’entità, come avviene in Inghilterra; di abrogare la norma che affida al giudice, e non agli organi disciplinari della categoria, la comminazione dell’interdizione dalla professione giornalistica come pena accessoria; di ripristinare la competenza del foro in cui ha sede legale la testata per le pubblicazioni online.


Per informazioni segreteria@ossigenoinformazione.it



 



 






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com