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Stampa

Cassazione:
“L’attività di
montatore
non ha natura
giornalistica”.
PROGRAMMISTI RAI:
l'Inpgi vince due cause.

Roma, 11 ottobre 2007. Con sentenza n. 18190/2007 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di alcuni montatori della sede Rai di Perugia avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva, a sua volta, confermato la sentenza di primo grado.


Il tribunale di Perugia aveva a suo tempo riconosciuta la legittimità della delibera  del Consiglio nazionale con la quale era stata negata la natura giornalistica del lavoro da loro svolto.


In particolare la Suprema Corte ha evidenziato come  i giudici di appello avevano esaminato tutto il materiale probatorio raccolto e concluso, con motivazione congrua  che sfugge a qualsiasi censura, che l’attività di montatore di registrazioni videomagnetiche (tecnico rvm) svolta  dai ricorrenti presso la sede Rai di Perugia non poteva essere qualificata come di natura giornalistica, essendo del tutto irrilevante l’autonomia con la quale gli stessi svolgevano il lavoro di montaggio.


La Corte ha inoltre rilevato come il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione in materia di videocineoperatori sia del tutto ininfluente, in considerazione della diversità dei compiti assegnati ai videocineoperatori ed ai montatori rvm.


Il montaggio di immagini, ha infine sottolineato la Corte,  secondo il contratto collettivo nazionale dei dipendenti Rai applicato nel caso di specie, consiste in una opera tecnica ausiliare e successiva a quella di chi ha creato l’informazione, non potendosi discostare da quello che è il contenuto, interamente realizzato, sia nel testo che nelle immagini, del servizio informativo. (www.odg.it).


.....................................................


VINTE DALL’INPGI DUE


CAUSE CONTRO LA RAI


 


Se l'attività è giornalistica


il contratto (e i contributi)


devono essere da giornalista


e non da programmista regista


 


Roma, 21 giugno 2007.  Circolare del presidente dell’Inpgi  che segnala  la conclusione positiva di due cause attivate dall’Ufficio Legale della Fondzione nei confronti della Rai e originate da due distinte ispezioni dell’Istituto, con le quali i Giudici hanno riconosciuto l’evidenza del carattere giornalistico della prestazione resa da 17 “redattori di fatto”, cui invece era stato applicato il contratto ed il trattamento di programmista regista.


Al di là del valore complessivo delle cause – un totale di oltre 330 mila euro fra contributi evasi e sanzioni – quel che più conta (e che avrà notevole importanza in giudizi analoghi) è che i due Giudici abbiano ritenuto inconsistenti le pretese della Rai la quale sosteneva (come, sbagliando, ha sempre sostenuto) che l’attività giornalistica può essere esercitata e riconosciuta soltanto nelle testate dell’Ente radiotelevisivo, ma non nei programmi delle Reti.


 Questo concetto è stato giudicato errato ed inconsistente dai due Giudici, i quali hanno riconosciuto che ha rilevanza non tanto il “luogo” ove l’attività viene esercitata, bensì la caratteristica dell’attività stessa: per cui, se è provato che dei giornalisti abbiano prestato opera propria della professione cui appartengono, il contratto da applicare – sia nelle Testate che nelle Reti – dovrà essere quello giornalistico. E i contributi dovranno essere indirizzati all’Inpgi e non ad altri Enti previdenziali.


La prima sentenza, depositata il 15 giugno scorso (Giudice del lavoro dott. Coco) ha tratto origine da un ispezione Inpgi conclusasi nel giugno 2004, e riguardante le posizioni di quattro giornalisti più volte assunti con contratti a termine di programmista regista, i quali avevano prestato attività giornalistica nelle trasmissioni “C’era una volta”, “Sciuscià”, “Circus”, “Cronaca in diretta” e “La vita in diretta”. L’attività dei quattro colleghi si era svolta nel periodo da settembre 1998 a dicembre 2003 e si era sviluppata da un minimo di 10 ad un massimo di  26 mesi. Condannando la Rai il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo in precedenza ottenuto dall’Inpgi per l’importo complessivo di 100.075 euro.


La seconda sentenza, depositata lo scorso 20 giugno (Giudice del lavoro dr.ssa Casari) è riferita ad un’altra ispezione Inpgi conclusa nel dicembre 2003. Questo giudizio riguardava 13 giornalisti, anch’essi considerati programmisti registi nonostante (come ha riconosciuto il Tribunale sulla base delle prove prodotte dal nostro Servizio ispettivo) essi avessero prestato evidente attività caratteristica della nostra professione nell’ambito della trasmissione “Mi manda Rai tre”. Anche in questo secondo caso i colleghi avevano fruito, nel periodo da settembre 1998 a dicembre 2003 di contratti a termine, per un totale variabile da 9 a 43 mesi. Il valore della causa, riferita ai contributi e alle sanzioni riconosciuti all’Inpgi, è stato di 233.423 euro.


 


 


 


 


 


     


 


 





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