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10 cose da sapere su AGCOM e diritto d'autore. Sanzionate con la cancellazione del sito anche i forum ed i blog che "incoraggino la fruizione di opere digitali".

Roma, 29 luglio 2013. L’Agcom ha pubblicato, in piena estate, lo schema di regolamento che teneva nel cassetto da diverso tempo. Contrariamente a quanto ci si aspettava, ( e  a  quanto lascito trapelare), l’Agcom ha predisposto una normativa molto severa, che punisce severamente blog, forum, sino a penalizzare con la cancellazione immediata anche i forum che incoraggino la fruizione di opere digitali senza il permesso dei titolari dei diritti d’autore.


Vediamo qui dieci punti,  da quello che sembrava emergere dalla stampa, rispetto a quello che poi effettivamente è avvenuto.


 1)      L’Agcom ha affermato  L’utente downloader è salvo. “ L’autorità esclude dal proprio perimetro d’intervento gli utenti finali (downloaders) e il cosiddetto peer-to-peer”.


 Questo non corrisponde a verità. Il downloader infatti, in pressoché tutti i programmi di condivisione di filers, è contemporaneamente  l’uploader, nella maggior parte dei casi anche inconsapevolmente.


Molti programmi di filesharing non consentono il downloading se non si mette a disposizione degli altri utenti ciò che si sta scaricando: è la filosofia  del filesharing


I programmi di peer to peer prevedono insomma  espressamente un limite alla possibilità di scaricare se non si è contemporaneamente uploader.


E’ questo il motivo per il quale in tutti i procedimenti penali attinenti lo scaricamento di file peer to peer, l’utente viene pressochè sempre ritenuto responsabile sia di uploading, che di downloading,


In alcuni UGC ( ovvero user generated content) la figura dell’uploader non è distinguibile chiaramente  da quella del downloader. L’uploader è quindi soggetto alla rimozione selettiva.


L’utente persona fisica, titolare di un blog di un portale, di un forum, di un aggregatore di link, è soggetto alla  disciplina di rimozione selettiva e di cancellazione attraverso il blocco, in quanto soggetto “uploader”.


Il peer to peer, ed i soggetti che lo adottano,  sarà quindi oggetto del regolamento tutte le volte nelle quali l’utente si è collegato e ha scaricato, venendo poi segnalato all’Autorità dal provider a ciò obbligato dalla delibera.


 2)      Ma il regolamento si applica  solo allo scopo di lucro. L’ha detto il Presidente dell’AGCOM nelle interviste delle settimane passate. Semplicemente questo non è vero.


 Continua su www.fulviosarzana.it


 





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