Roma, 29 luglio 2013. L’Agcom ha pubblicato, in piena estate, lo schema di regolamento che teneva nel cassetto da diverso tempo. Contrariamente a quanto ci si aspettava, ( e a quanto lascito trapelare), l’Agcom ha predisposto una normativa molto severa, che punisce severamente blog, forum, sino a penalizzare con la cancellazione immediata anche i forum che incoraggino la fruizione di opere digitali senza il permesso dei titolari dei diritti d’autore.
Vediamo qui dieci punti, da quello che sembrava emergere dalla stampa, rispetto a quello che poi effettivamente è avvenuto.
1) L’Agcom ha affermato L’utente downloader è salvo. “ L’autorità esclude dal proprio perimetro d’intervento gli utenti finali (downloaders) e il cosiddetto peer-to-peer”.
Questo non corrisponde a verità. Il downloader infatti, in pressoché tutti i programmi di condivisione di filers, è contemporaneamente l’uploader, nella maggior parte dei casi anche inconsapevolmente.
Molti programmi di filesharing non consentono il downloading se non si mette a disposizione degli altri utenti ciò che si sta scaricando: è la filosofia del filesharing
I programmi di peer to peer prevedono insomma espressamente un limite alla possibilità di scaricare se non si è contemporaneamente uploader.
E’ questo il motivo per il quale in tutti i procedimenti penali attinenti lo scaricamento di file peer to peer, l’utente viene pressochè sempre ritenuto responsabile sia di uploading, che di downloading,
In alcuni UGC ( ovvero user generated content) la figura dell’uploader non è distinguibile chiaramente da quella del downloader. L’uploader è quindi soggetto alla rimozione selettiva.
L’utente persona fisica, titolare di un blog di un portale, di un forum, di un aggregatore di link, è soggetto alla disciplina di rimozione selettiva e di cancellazione attraverso il blocco, in quanto soggetto “uploader”.
Il peer to peer, ed i soggetti che lo adottano, sarà quindi oggetto del regolamento tutte le volte nelle quali l’utente si è collegato e ha scaricato, venendo poi segnalato all’Autorità dal provider a ciò obbligato dalla delibera.
2) Ma il regolamento si applica solo allo scopo di lucro. L’ha detto il Presidente dell’AGCOM nelle interviste delle settimane passate. Semplicemente questo non è vero.
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