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“GESTIONE FRANCO ABRUZZO. UN MODELLO VALIDO ANCORA OGGI”. 2004/2005: la trasparenza dell’Ordine dei Giornalisti di Milano fissata in una delibera amministrativa che tratta anche le iscrizioni all’Albo, al Registro e all’Elenco speciale e affronta la questione dei praticanti d’ufficio (soprattutto pubblicisti che lavorano a tempo pieno). Stabilisce che i consiglieri lavorano gratuitamente. Fissare le regole all’inizio di ogni consigliatura significa garantire l’uguaglianza e l’imparzialità dell’amministrazione valori costituzionali ineludibili. Questa impostazione è stata abbandonata da chi è subentrato nel 2007, che non ha mai fatto riferimento alla delibera del 2004/2005 ancora in vigore ma disapplicata di fatto. Oggi bisogna tener conto di quello che accade nel mondo dell’avvocatura: i legali restano iscritti nell’Albo anche con compensi annuali sui 10mila euro.

Milano, 18 maggio 2013. Con la delibera approvata all’unanimità nella seduta del 10 giugno 2004 ed integrata nella seduta del 14 marzo 2005 sempre all’unanimità, il Consiglio dell’Ordine di Milano (gestione Franco Abruzzo) ha fissato le regole delle sue azioni in tutti i campi in cui opera. Con la certificazione delle regole si realizza la massima trasparenza. La delibera è pubblicata in  http://www.odg.mi.it/node/30314 e in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=561.  Questa delibera tratta anche le iscrizioni all’Albo, al Registro e all’Elenco speciale e affronta la questione dei praticanti d’ufficio (soprattutto pubblicisti che lavorano a tempo pieno). Stabilisce che i consiglieri lavorano gratuitamente. Fissare le regole  all’inizio di ogni consigliatura significa garantire l’uguaglianza e l’imparzialità dell’amministrazione valori  costituzionali ineludibili. Questa impostazione è stata abbandonata da chi è subentrato nel 2007, che non ha mai fatto riferimento alla delibera del 2004/2005 ancora in vigore ma disapplicata di fatto. Pubblichiamo la parte della delibera che riguarda gli argomenti  appena accennati:


Linee operative e di indirizzo:


1) per quanto riguarda i praticanti d’ufficio, il Consiglio opera nel rispetto della delibera 12 luglio 1991 del  Consiglio nazionale (che ribadisce principi fissati già nel 1986), dell’articolo 36 del Contratto di lavoro, dell’articolo 11 della legge professionale, e degli articoli 43 e 46 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale. Bisogna garantire a tutti i cittadini il godimento degli articoli 2 (tutela della dignità della persona: essere di diritto quello che si è di fatto) e 4 della Costituzione (diritto al lavoro). In sostanza i praticanti giornalisti si dividono secondo queste linee:


a) quelli normalmente assunti (quotidiani, periodici, tg, radiogiornali, testate web);


b) i pubblicisti assunti ex articolo 36 del vigente Cnlg (trattati economicamente come redattori professionisti e con il diritto contrattuale di sostenere l’esame di  Stato);


c) quelli che hanno superato il concorso presso l’Ifg e le  Scuole della Università Cattolica e dell’Università Iulm;


d) i redattori “di fatto” (cioè coloro che lavorano normalmente, senza essere assunti, presso quotidiani, periodici, tg, radiogiornali, testate web);


e) i  “redattori staccati” o “corrispondenti” con incarichi di lavoro su pagine di cronaca elaborate con le tecniche delle cronache cittadine (pubblicisti anche assunti ex articolo 12  del vigente Cnlg);


f) “pubblicisti free lance”, che abbiano compensi complessivi pari al costo di un redattore praticante normale (cioè di almeno  15.500 euro lordi annui). (15.500 euro lordi annui come da delibera 28 novembre 2005).


1/bis. I praticanti giornalisti iscritti normalmente come tali e quelli  iscritti d’ufficio (“redattori di fatto” o “freelance”) dovranno attestare, prima dell'esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti  o il corso di 120 ore organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia oppure corsi di formazione attuati in sede aziendale anche in collaborazione con l'Ordine regionale. Senza la frequenza di uno di tali corsi o seminari non sarà possibile essere ammessi a sostenere l'esame di Stato (delibera Cnog 5 luglio 2002).


2)  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere l’iscrizione nell’elenco professionisti dell’Albo (articolo 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662/1996; sentenza  11 giugno 2001 n. 189 della Corte costituzionale).


3) Retrodatazioni nel Registro e nell’elenco professionisti dell’Albo: sono sollecitate spesso dall’Inpgi per permettere il recupero di contributi che, invece, andrebbero restituiti agli interessati e alle aziende. In passato  gli Ordini iscrivevano i praticanti assunti dalla data della seduta del Consiglio, che non coincideva con quella dell’assunzione. Ciò era in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione.


4) Una testata con redattori professionisti, pubblicisti e praticanti non può essere diretta da un iscritto all’Elenco speciale. Così una testata precedentemente diretta da un professionista o da un pubblicista non può essere diretta da un iscritto all’Elenco speciale, a meno che non rispecchi le caratteristiche dell’articolo 28 della legge professionale (pubblicazioni anche on-line a carattere professionale, scientifico o tecnico).


5)  Iscrizioni all’Elenco Pubblicisti. Gli aspiranti pubblicisti dovranno dimostrare di aver versato il 12% alla gestione separata dell’Inps a meno che non abbiano accordi scritti di data certa (e con anticipo rispetto all’inizio delle collaborazioni) con gli editori, che prevedano la cessione dei diritti d’autore (legge n. 633/1941). Va anche ribadito che  i compensi dovranno avvenire con periodicità e che il Consiglio non accetta pagamenti unici al termine del biennio delle collaborazioni giornalistiche.


6) Iscrizioni all’Elenco speciale. Il Consiglio ha sempre concepito e concepisce  l’Elenco speciale come “elenco della libertà” con il pieno sostegno del tribunale di Milano, nel senso che i cittadini, i quali vogliono assumere la direzione di una testata con le qualità fissate dall’articolo 28 della legge professionale, possono liberamente farlo senza particolare formalità. In questo elenco vengono iscritti anche i direttori di periodici religiosi, dei periodici delle amministrazioni locali, dei sindacati, dei movimenti del volontariato. Bisogna garantire a tutti i cittadini il godimento pieno dell’articolo 21 della Costituzione. Dopo due anni, i direttori hanno facoltà di presentare domanda per l’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Albo, qualora il loro giornale non sia pubblicitario o commerciale. La quinta sezione del tribunale civile di Milano (sentenza 11  gennaio 2001 n. 1635, Zanardi contro Cnog, depositata il 12.2.2001) ha accolto l’impostazione dell’Ordine di Milano:  “...le  motivazioni del Consiglio nazionale non sono condivisibili nella parte in cui escludono che l’iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 28 della legge 3.2.1963 n. 69 possa chiedere l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, e questo a prescindere da una valutazione di merito circa l’attività svolta in concreto dall’interessato...Ad avviso del Tribunale, non sussiste un’incompatibilità assoluta tra  iscrizione agli elenchi speciali  e iscrizione all’elenco dei pubblicisti, che deve invece ritenersi possibile qualora ne sussistano i presupposti di fatto (svolgimento di attività pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni)”. Questa sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza 3 luglio 2001 n. 1907, depositata il 10 luglio 2001): giornali e articoli, afferma la Corte d’Appello,  devono avere “quel minimo di diffusione  di capacità informativa proprio delle pubblicazioni giornalistiche”.


7) Regolamento contabile del Cnog  recepito dall’OgL.  Il Consiglio dell’OgL, nella seduta del 12 settembre 2001, ha recepito all’unanimità il Regolamento contabile del Cnog. Il regolamento contabile del Cnog, al quale gli Ordini regionali sono tenuti ad ispirare la loro condotta, introduce delle novità anche per l’amministrazione dell’OgL; valorizza il ruolo istruttorio del direttore; autorizza (senza il voto preventivo del Consiglio) spese fino a £ 5 milioni (euro 2.582,28) riguardanti  le esigenze di funzionamento dell’ente, mentre le  spese superiori a £  50 milioni (euro 25.822,84) dovranno essere assunte in  forma di asta pubblica o di licitazione privata.  L’Ufficio economato dell’ente, comunque, è impegnato a  chiedere tre preventivi per le spese superiori a £ 5 milioni (euro 2.582,28). Il Consiglio, infine, nella seduta  del 21-29 gennaio  2002, all’unanimità ha deciso di non accogliere la parte della delibera del Cnog in tema di indennità di carica e di gettoni di presenza  ai consiglieri e ai revisori.  A carico dell’OgL rimangono in sostanza le spese  di viaggio e di permanenza fuori sede  e quelle relative ai pranzi e alle cene di lavoro; spese queste tutte in bilancio e  classificate come spese di funzionamento.


 


 


 


 


 


 





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