di Antonella Donati
Dal 21 settembre si potranno consultare i nomi di tutte le socetà multate per comportamenti scorretti. Introdotti una serie di divieti per atti che possano disorientare o intimidire i consumatori. Più poteri all'Antitrust
On line la lista nera di chi fa pubblicità ingannevole, diventa più facile essere soddisfatti o rimborsati. Grazie alle nuove norme contro la pubblicità e i comportamenti commerciali scorretti, che saranno in vigore dal 21 settembre prossimo, sarà possibile avere sotto gli occhi la lista nera di tutte le società multate per aver approfittato della buona fede degli acquirenti piazzando "bufale" o prodotti che in nessun caso avevano le qualità tanto reclamizzate.
Si potranno avere informazioni e assistenza se si vuol chiedere il rimborso o far causa per danni, mentre saranno multate le società o i professionisti che impongono clausole che rendono difficile far causa. Inoltre aumentano i poteri dell'Antitrust che potrà intervenire in via preventiva, sospendere il messaggio o l'attività promozionale, chiedere l'intervento della Guardia di Finanza e, nei casi più gravi e ripetuti, imporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a 30 giorni.
On line l'elenco delle società multate - In base alla nuova legge, dunque, l'Antitrust dovrà comunicare al ministero dello Sviluppo economico tutte le delibere adottate in materia di pubblicità ingannevole. Sul sito del ministero saranno poi pubblicate tutte le decisioni diventate definitive e le informazioni sugli eventuali accordi raggiunti in sede extra giudiziaria che, ad esempio, possono portare al riconoscimento di un rimborso o un risarcimento. I provvedimenti dell'Antitrust diventano definitivi se le società non ricorrono al Tar entro un mese.
Mai più prezzi "a sorpresa" - Le nuove norme di comportamento previste dalla legge sono assai stringenti e si allunga la lista dei divieti. Così se viene considerata ingannevole la pubblicità che dice troppo promettendo risultati garantiti o offerte irrinuciabili, lo è anche quella che "non dice", ossia omette informazioni rilevanti come il prezzo finale di un prodotto o di un servizio comprese le imposte, o se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, e quali altri oneri potrebbero essere addebitati, e sono considerate fuori legge anche una lunga lista di indicazioni o comportamenti che possono trarre in inganno.
Si va dai marchi di qualità mai ottenuti all'affermazione che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati da un organismi pubblici o privati, quando invece non è vero.
Inoltre non si può più dichiarare, se non è vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato in modo da ottenere una decisione immediata; né presentare i diritti dei consumatori come una caratteristica propria dell'offerta. E' contro la legge, poi, promuovere un prodotto simile ad un altro in modo tale da far credere deliberatamente che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore.
Vietato anche comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di vendita o sulla possibilità di ottenere il prodotto per indurre all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere di aver già ordinato il prodotto; presentarsi come consumatore quando invece si punta a vendere.
Stop al pressing psicologico - Accanto a queste, considerate forme di pubblicità ingannevole, arriva anche la lista delle pratiche commerciali vietate perchè aggressive e che quindi potranno essere sanzionate dall'Antitrust. Così sono fuorilegge tutte le clausole che contengono ostacoli eccessivamente onerosi o sproporzionati per chi vuole recedere dal contratto, cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista. Ed è altrettanto vietata qualsiasi minaccia di far causa fatta solo per intimidire. E a proposito di azioni legali è comunque considerate una pratica aggressiva, e quindi da punire, quella di imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o non rispondere alle richieste, per dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali