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Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1). Disposizioni sulla stampa.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43.

1. Definizione di stampa o stampato.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.



2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono
recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve
corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.



3. Direttore responsabile.

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione
nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli
altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore,
che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona
che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente (2) (2/a).

(2) Vedi anche gli articoli. 46 e 47 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.
(2/a) L'art. 9, L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha equiparato i cittadini degli stati membri della Comunità europea ai cittadini italiani, agli effetti degli artt. 3 e 4 della presente legge.






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